Contratto di sponsorizzazione di squadra sportivaInquadramentoIn base all'art. 8 l. n. 223/1990, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, per sponsorizzazione deve intendersi ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività e i suoi prodotti. In pratica, una parte, denominata “Sponsee”, si obbliga a un facere, mentre l'altra, detta “sponsor”, ad un pati, ovvero a non opporsi alla reclamizzazione della propria immagine. Le forme più diffuse di sponsorizzazione sono riconducibili ad eventi e manifestazioni particolari, culturali, di squadra sportiva o di singolo atleta. Per quanto concerne la sponsorizzazione di squadra sportiva, essa generalmente non prevede il pagamento di un corrispettivo in denaro, bensì in natura (si parla al riguardo di sponsorizzazione tecnica), vale a dire mediante la fornitura di attrezzature, beni o servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva (ad es. magliette, tute di allenamento, ecc.). Altra peculiarità del contratto di sponsorizzazione di squadra sportiva consiste nel fatto che spesso, per espressa pattuizione contrattuale, la sua durata (o la quantificazione del corrispettivo) può subire variazioni in base ai risultati sportivi ottenuti dalla squadra sul campo. FormulaTra: - La Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... , - anche denominata “Sponsor” - E - la Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... , - anche denominata “Sponsee” - PREMESSO CHE A) la Società Sponsee ... parteciperà al campionato ... di ... per l'anno sportivo ... ; B) la medesima Società Sponsee ... intende mettere a disposizione della Società ... il veicolo di divulgazione pubblicitaria rappresentato dallo svolgimento della sua attività sportiva; C) la Società Sponsor svolge attività di ... e, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessata ad instaurare con la Società sportiva Sponsee un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario, finalizzato a promuovere la diffusione del proprio marchio così meglio descritto ... ; D) la Società Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nel complesso delle attività della Società Sponsee, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico; E) il presente contratto, in ogni caso, rientra a ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione ... Tanto premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue 1. Oggetto del contratto La Società Sponsee concede all'azienda ... , che accetta, la qualifica di “Sponsor” nell'ambito dell'attività sportiva dello Sponsee avente ad oggetto ... . 2. Durata del contratto Il contratto avrà decorrenza dalla data ... per n. ... anni e pertanto andrà a scadenza il ...
le parti potrebbero inserire una clausola di rinnovo tacito del contratto, come suggerito di seguito: “Alla sua scadenza il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per altri n. ... anni, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti comunichi all'altra la disdetta del contratto stesso almeno entro n. ... mesi precedenti alla sua naturale scadenza”. 3. Corrispettivo La Società Sponsor riconosce, quale corrispettivo per la pubblicità così rappresentata, un contributo annuale di € ... oltre IVA, che verrà versato alla Società Sponsee mediante le seguenti modalità ... 1 .
anziché un corrispettivo in denaro le parti potrebbero pattuire un corrispettivo per le attività di sponsorizzazione legato alla fornitura di materiale sportivo, introducendo la clausola suggerita di seguito: “A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo Sponsee e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà allo Sponsee, per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione, i seguenti beni (“oppure attrezzatture”; “o servizi”): ... Il valore dei beni forniti, che coincide con quello delle prestazioni promo-pubblicitarie, è pari ad € ... (in lettere) ... compresa IVA. I relativi importi saranno fatturati entro gg. ... dalla sottoscrizione del presente contratto. 4. Modalità di apposizione del marchio 4.1 La Società Sponsee si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor sull'abbigliamento sportivo degli atleti e dei massaggiatori nelle misure indicate di seguito: - sulla giacca della tuta ufficiale il marchio sarà di dimensioni ... colore ... e sarà apposto ... (specificare la posizione) ... - sulla maglia della divisa da gara il marchio sarà di dimensioni ... colore ... e sarà apposto ... (specificare la posizione) ... - sui borsoni il marchio sarà di dimensioni ... colore ... e sarà apposto ... (specificare la posizione) ... 4.2 La Società Sponsee si impegna inoltre a collocare il marchio dello Sponsor di dimensioni ... colore ... sulle fiancate del pulmino utilizzato per le trasferte degli atleti. 4.3 La Società Sponsee si impegna altresì ad apporre il marchio dello Sponsor di dimensioni ... colore ... sulla propria carta intestata e sull'eventuale materiale tipografico (manifesti, locandine, pieghevoli) con il quale saranno promosse le manifestazioni sportive ed in particolare dovrà comparire in tutte le locandine, inserzioni giornalistiche, promo pubblicitari radiotelefonici e/o televisivi. 5. Costi di apposizione del marchio L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario ad adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor. 6. Occasioni di utilizzo dei prodotti oggetto di Sponsor 6.1 Nelle gare la giacca della tuta verrà indossata sia durante la fase di riscaldamento che precede la competizione, sia durante la fase di presentazione dell'atleta. 6.2 La tuta ufficiale continuerà ad essere indossata dagli atleti non impegnati in gara e dai massaggiatori. 6.3 Nel corso degli allenamenti e dei ritiri, gli atleti e i massaggiatori indosseranno i vari capi di abbigliamento recanti il marchio dello Sponsor, nei modi e nelle misure indicate nei punti precedenti. 7. Assenza di esclusiva Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Società Sponsee potrà stipulare ulteriori contratti pubblicitari, i quali però non dovranno essere in contrasto con gli interessi e l'immagine della Società Sponsor.
oppure le parti potrebbero pattuire una vera e propria clausola di esclusiva, nei termini che seguono: “La società Sponsee si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dello Sponsor”.
8. Normativa Federazione ... La Società Sponsor dichiara che per effetto del presente contratto la stessa è assoggettata alla normativa federale della federazione ... 9. Promozione. Retrocessione. Squalifica 9.1 In ipotesi di promozione della Società Sponsee a serie superiore, il corrispettivo sarà aumentato ad € ... , da versarsi con le seguenti modalità ... 9.2 Al contrario, in caso di retrocessione, il presente contratto sarà risolto di diritto e la Società Sponsee cesserà l'utilizzazione della denominazione e del marchio della Società Sponsor entro ... giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dello Sponsor di volersi avvalere della presente clausola. 9.3 In ipotesi di squalifica od altro provvedimento disciplinare grave irrogato alla Società Sponsee, la Società Sponsor avrà facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato e senza dover corrispondere alcuna indennità alla società Sponsee. 10. Estraneità dello Sponsor alla gestione tecnico-sportiva Le parti si danno reciprocamente atto che la conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative sono completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. 11. Clausole risolutive espresse 11.1 Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.: - l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto; - il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto 2 ; - atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte. 11.2 Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto, salvo il risarcimento dei danni. 12. Foro competente Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di ... . 13. Tutela della Privacy Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento Europeo n. 691/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data, ... Firma (lo Sponsor) ... Firma (lo Sponsee) ... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Promozione. Retrocessione. Squalifica); art. 11 (Clausole risolutive espresse), art. 12 (Foro Competente). Firma (lo Sponsor) ... Firma (lo Sponsee) ... [1] 1. A tal riguardo si rileva che le spese sostenute per la sponsorizzazione di alcune società sportive, volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, vanno qualificate come spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nei limiti ex art. 74, comma 2 d.P.R. n. 917/1986 (ora art. 108) (Cass. sez. trib., n. 8679/2011). [2] 2. La giurisprudenza ha rilevato infatti che nei contratti di sponsorizzazione, trattandosi di rapporti caratterizzati da un rilevante carattere fiduciario, assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., contribuendo essi ad individuare obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui inadempimento è patrimonialmente valutabile ai sensi dell'art. 1174 c.c., e che sono tali da giustificare una richiesta di risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizievoli ed i loro concreti effetti lesivi (Cass. III, n. 8153/2014). Commento1. Premessa I contratti di sponsorizzazione sono contratti atipici, di durata, necessariamente bilaterali o plurilaterali , a forma libera (Cass. II, n. 12112/2023). Secondo la definizione offerta dall'art. 8 l. n. 223/1990, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, per sponsorizzazione deve intendersi ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività e i suoi prodotti. Quindi una parte, comunemente denominata, con terminologia anglosassone, Sponsee, si obbliga ad un facere, mentre l'altra, detta sponsor, a un pati, ovvero a non opporsi alla reclamizzazione della propria immagine. All'attività dello Sponsee fa fronte il pagamento di un prezzo o di una prestazione in natura (in questo secondo caso si parla di sponsorizzazione tecnica). Si tratta di una figura contrattuale che in passato ha generato talune discussioni circa la sua meritevolezza, ai sensi dell'art. 1322 c.c., ma tali perplessità sembrano ormai essere state superate grazie alla sua diffusione pratica e alla progressiva contrattualizzazione dei diritti della personalità. In ogni caso le forme più diffuse di sponsorizzazione sono riconducibili a eventi e manifestazioni particolari, sportivi, di squadra sportiva, di atleta o di sponsorizzazione culturale (per una casistica v. Trib. Roma XVII, n. 15367/2021). 2. Le peculiarità del contratto di sponsorizzazione sportiva Il contratto di sponsorizzazione di squadra sportiva si caratterizza in quanto, frequentemente, non è previsto il pagamento di un corrispettivo in denaro, bensì in natura, ossia mediante la fornitura di attrezzature, beni o servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva (ad es. magliette, tute di allenamento, ecc.). Ciò, comunque, non fa perdere al contratto la propria natura onerosa (Cons. Stato V, n. 4614/2017). Altra peculiarità del contratto di sponsorizzazione di squadra sportiva consiste nel fatto che spesso, per espressa pattuizione contrattuale, la durata o la quantificazione del corrispettivo potrebbero subire variazioni in base ai risultati sportivi ottenuti dalla squadra sul campo. Infatti lo Sponsor ha interesse a che la squadra sportiva ottenga buoni risultati, poiché in tal modo anche la vendita dei prodotti o i servizi sponsorizzati potrebbe risultarne agevolata. Si deve però dare atto che secondo la Corte di Cassazione la retrocessione della squadra, anche in conseguenza di eventi disdicevoli per la sua immagine e per quella degli sponsor, non può comportare in automatico il diritto al risarcimento dei danni in favore dello Sponsor medesimo. La Corte Suprema ha infatti rilevato che la richiesta di risarcimento dei danni per la lesione dell'immagine e perdita di fatturato deve essere respinta laddove non risulti provato il nesso causale tra la condotta dello Sponsee e il calo dei profitti, ovvero l'effettiva entità delle perdite subite, non essendo sufficiente richiamare generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell'immagine dello sponsor, senza alcuna specificazione e prova dei comportamenti pregiudizievoli e della loro accessorietà rispetto all'accordo di sponsorizzazione (Cass. III, n. 8153/2014). Altro elemento caratterizzante i contratti di sponsorizzazione di squadre sportive consiste nell'obbligo assunto, non solo dai giocatori, ma anche dallo staff e dai dipendenti della squadra, di indossare un abbigliamento (magliette, tute e scarpe, ecc.) con il logo dello Sponsor (ovviamente messo a disposizione da quest'ultimo), quantomeno per tutta la durata della manifestazione sportiva. 3. Le figure contrattuali limitrofe È importante non confondere i contratti di sponsorizzazione con altre figure contrattuali, apparentemente simili, ma ben differenti per oggetto e contenuti. I contratti di sponsorizzazione si distinguono ad esempio dai contratti di diffusione pubblicitaria per il fatto che in questi ultimi l'oggetto del negozio è rappresentato dalla diffusione di un messaggio volto a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio, mentre nel contratto di sponsorizzazione un'impresa pubblica o privata cede all'azienda Sponsor il diritto di abbinare il proprio marchio o il proprio prodotto (alla manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata) in modo tale che quest'ultima possa sfruttarne la notorietà presso il pubblico e comunicare un'immagine forte e positiva del marchio e incrementare le vendite. In definitiva, nei contratti di pubblicità l'oggetto del negozio è dato dalla diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio, mentre nella sponsorizzazione il messaggio è trasmesso indirettamente attraverso la divulgazione del segno distintivo dello sponsor. I contratti di sponsorizzazione si distinguono inoltre dagli accordi di patrocinio, ove l'attività del soggetto patrocinante, che si impegna a finanziare l'attività, non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura. I contratti di sponsorizzazione si distinguono poi dai contratti di inserzione pubblicitaria, atteso che l'inserzione pubblicitaria presuppone che una delle parti si obblighi a trasmettere un dato messaggio pubblicitario, senza tuttavia stabilire alcun collegamento con l'attività dello Sponsee. La sponsorizzazione si differenzia poi dal product placement e dal brand placement per il fatto che con la prima non si crea un legame tanto stretto tra prodotto ed attività, come avviene invece nei contratti sopra menzionati. Inoltre, la sponsorizzazione ha quale oggetto necessario l'intera opera, programma, manifestazione, o evento. I contratti di sponsorizzazione, infine, si distinguono dai contratti di merchandising sotto il profilo della causa e dell'oggetto. Con il contratto di merchandising il titolare del marchio mira a ottenere un corrispettivo dal contratto (per un inquadramento di tale contratto si veda da ultimo Cass. pen. V, n. 35235/2022), mentre nella sponsorizzazione lo scopo del contratto è esclusivamente quello della promozione del marchio e soltanto in via indiretta della percezione di un profitto. 4. Gli obblighi dello sponsor Per quanto riguarda gli obblighi gravanti sullo sponsor, occorre distinguere a seconda che la sponsorizzazione sia legata al pagamento di un prezzo, alla fornitura di materiale ovvero sia effettuata gratuitamente. All'interno del contratto di sponsorizzazione tecnica lo Sponsor si impegna a fornire attrezzature o altri beni o servizi con il suo logo ivi apposto, purché lo Sponsee li utilizzi per tutta la durata delle manifestazioni sportive. Talvolta i contratti di sponsorizzazione contengono clausole c.d. “di valorizzazione”, in base alle quali lo Sponsor si obbliga a corrispondere somme aggiuntive in dipendenza dei risultati economici correlati alla attività di sponsorizzazione. 5. Gli obblighi dello Sponsee Gli obblighi dello Sponsee dipendono dalla tipologia di sponsorizzazione; di un evento, di una manifestazione sportiva, di una squadra sportiva o di un singolo atleta. Così, ad esempio, nel caso della sponsorizzazione di un evento e di una manifestazione sportiva, un obbligo a carico dello Sponsee può essere quello di provvedere all'apposizione di cartelli pubblicitari. Se invece si tratta di una sponsorizzazione di squadra sportiva o del singolo atleta, detti obblighi saranno riconducibili all'uso del materiale (indumenti o spazi). In ogni caso in tali contratti è frequente l'inserimento della c.d. clausola di abbinamento, con la quale lo Sponsee si impegna ad affiancare alla propria denominazione quella dello sponsor. Altre clausole ricorrenti nei contratti di sponsorizzazione sono quelle di esclusiva (c.d. Sponsor ufficiale), quella che introduce un patto di non concorrenza, ovvero l'obbligo di prelazione. Anche rispetto ai contratti di sponsorizzazione trova applicazione la clausola generale della buona fede integrativa di cui all'art. 1375 c.c., in forza della quale le parti dovranno astenersi da tenere comportamenti sconvenienti per lo sponsor. Tali comportamenti, infatti, unitamente ai risultati negativi dell'atleta o della squadra, potrebbero giustificare la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte dello sponsor. |