Contratto di cessione di ramo d'azienda

Andrea Penta
aggiornata da Nicola Rumìne

Inquadramento

La cessione di azienda è un'operazione attraverso la quale l'imprenditore cede a terzi la sua attività imprenditoriale, o un ramo di essa, verso il pagamento di un prezzo di cessione. In astratto, si tratta di un'operazione negoziale volta a consentire ad un terzo la prosecuzione dell'attività aziendale. Mediante la cessione di azienda, tuttavia, l'imprenditore potrebbe tentare di porre in essere un'operazione fraudolenta in danno dei creditori sociali o dei lavoratori, continuando l'attività mediante un neocostituito soggetto giuridico. In tale prospettiva si comprende la disciplina dettata dal codice civile all'art. 2560 c.c., nonché la granitica impostazione giurisprudenziale che ammette (ove sussistano i requisiti) l'azione revocatoria della cessione di azienda (anche di fatto). Si segnala, in ultimo, un innovativo orientamento della giurisprudenza di merito che ha fatto applicazione del principio del divieto di abuso del diritto in tema di cessione di azienda, proprio al fine di evitare che tale operazione diventi uno strumento elusivo della garanzia patrimoniale.

Formula

Repertorio n. .... Raccolta n. ....

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...., in .... ( ....) e nel mio studio.

Innanzi a me ...., Notaio in ...., con studio ivi alla via ...., n. ...., iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di ....,

SI COSTITUISCONO

quale parte venditrice:

– 1) La società “ ....”, costituita in .... il ...., con sede in .... alla via .... n. ...., capitale sociale di € ....,00 ( .... virgola zero zero) interamente versato, titolare del numero .... di C.F. e di iscrizione al Registro delle Imprese di ...., nonché del numero ...., di iscrizione presso il R.E.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ...., nata a .... ( ....) il ...., domiciliata per la carica presso la sede sociale, a questo atto autorizzata in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e dallo Statuto Sociale vigente;

quale parte acquirente:

– 2) La società “ ....”, costituita in .... il ...., con sede in .... alla via .... n. ...., capitale sociale di € ....,00 ( .... virgola zero zero) interamente versato, titolare del numero .... di C.F. e di iscrizione al Registro delle Imprese di ...., nonché del numero .... di iscrizione presso il R.E.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ...., nata a .... ( ....) il ...., domiciliata per la carica presso la sede sociale, a questo atto autorizzata in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e dallo Statuto Sociale vigente.

Dell'identità personale delle costituite, cittadine italiane, io notaio sono certo.

Le stesse:

PREMESSO

– che la società “ ....”, è titolare, tra l'altro, del ramo d'azienda esercitato nei locali siti in ...., alla via .... n. ...., avente ad oggetto ....;

– che l'attività viene svolta in virtù dei seguenti titoli e contratti: .... 1 ;

– che il detto complesso aziendale fu acquistato con atto autenticato dal notaio .... di .... in data ...., e registrato a .... il .... al n. ...., e che all'epoca l'attività veniva svolta in virtù dei seguenti titoli: ....;

– che si intende, con questo atto, procedere alla cessione del ramo di azienda predetto dalla società “ ....” alla società “ ....”.

Tutto ciò premesso, le costituite, nelle indicate qualità, convengono quanto segue:

Art. 1 - CONSENSO ED OGGETTO

La società “ ....”, come rappresentata,

VENDE

alla società “ ....” che, come rappresentata,

ACQUISTA

la piena proprietà del ramo di azienda corrente in Comune di ...., di cui in premessa.

Nella cessione devono intendersi compresi, per i seguenti valori convenuti di comune accordo tra le parti, i seguenti beni:

– .... 2 .

Valore € ....,00 ( .... virgola zero zero)

Nella vendita devono invece intendersi espressamente esclusi i seguenti beni:

– .... 3

Art. 2 - PREZZO

Il prezzo, determinato tenendo conto del valore complessivo dei beni aziendali 4 , compreso l'avviamento pari ad € ....,00 ( .... virgola zero zero) è stato convenuto in complessivi € ....,00 ( ....virgola zero zero)

Detta somma di € ....,00 ( .... virgola zero zero) di cui la società cessionaria si riconosce debitrice nei confronti della società cedente, verrà corrisposta, senza aggravio di interessi, nel rispetto delle modalità di legge, mediante .... ( ....) rate mensili posticipate consecutive, dell'importo di € ....,00 ( ....virgola zero zero) ciascuna, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese a partire dal .... e così di in mese in mese fino al .....

La società cedente, come rappresentata, salvo il buon fine del pagamento rateizzato, rilascia quietanza.

Art. 3 - EFFETTI DELLA CESSIONE

Gli effetti della cessione decorrono dalla data odierna.

A tale scopo la società venditrice, come rappresentata, consegna alla società acquirente tutti i documenti inerenti il ramo d'azienda ceduto e si impegna ad adoperarsi per ottenere la voltura delle concessioni e/o autorizzazioni in virtù delle quali l'attività d'impresa può essere esercitata.

La suddetta cessione comporta, nei limiti precisati dall'art. 2558 c.c., il subingresso della parte acquirente in tutti i contratti in corso riferibili al ramo di azienda ceduto.

È possibile regolare la sorte dei crediti e debiti ponendoli a carico di una delle parti, facendo ricorso alla seguente formula: “Le parti convengono che eventuali crediti e debiti inerenti il ramo di azienda, anche se accertati, richiesti o iscritti a ruolo successivamente alla data odierna, purché riferiti o nascenti da causale anteriore alla stessa, restino rispettivamente a favore ed a carico della parte .... Pertanto, la parte ...., ove riscuota uno dei suddetti crediti, sarà tenuta a corrisponderne l'intero importo alla parte ....; ove invece adempia alcuno dei debiti aziendali, potrà rivalersi nei confronti della suddetta parte ....; il tutto con decorrenza dalla data odierna”.
Art. 4 - GARANZIE

La società cedente, come rappresentata, garantisce la società acquirente:

– in ordine alla piena ed esclusiva proprietà, al potere di disposizione ed alla legittima provenienza del ramo d'azienda ceduto e di tutti i beni dai quali è composto;

– in ordine ad ogni ipotesi di evizione, assicurando che i beni oggetto del ramo d'azienda venduto sono immuni da vizi che li rendono inidonei all'uso cui sono destinati.

Art. 5 - SPESE

Le spese di questo atto e conseguenziali cedono a carico della società acquirente.

Art. 6 - VOLTURE

La società venditrice, come rappresentata, consente sin d'ora alla voltura in favore della società acquirente di ogni concessione, autorizzazione, contratto, deposito, polizza relativa al ramo aziendale ceduto.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su supporto informatico ed in parte scritto a mano da me notaio su .... fogli per .... facciate, ho dato lettura alle costituite che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore .....

Firma ....

Notaio (sigillo)        

[1] [1]Specificare se sussistono contratto di locazione del locale, autorizzazione ex art. ...., iscrizione all'Albo ...., n. ...., Certificazioni ...., S.C.I.A. (art. 19 l. n. 241/1990) prot. 378760 del .... rilasciata dal Comune di .....

[2] [2]Es. attrezzature, veicoli, mobili e arredi.

[3] [3]Se sono esclusi i lavoratori, inserire la formula: “contratti di lavoro di qualunque tipo, anche in forma volontaria, e con qualsiasi tipo di dipendente e/o associato in partecipazione, e saranno a esclusivo carico della società venditrice le eventuali ulteriori spettanze, in esse compresi anche oneri di natura previdenziale e assicurativa, vantate dai lavoratori che hanno prestato servizio nel ramo d'azienda ceduto”.

Se sono esclusi i debiti ed i crediti, inserire la formula: “i debiti ed i crediti verso i fornitori e gli acquirenti ed in genere, i debiti ed i crediti comunque afferenti in modo diretto o indiretto il ramo d'azienda trasferito, il tutto anche se manifestatisi successivamente alla cessione”.

Se sono esclusi i contratti con i fornitori, inserire la formula: “qualunque contratto di fornitura di merci relativo alla pregressa attività di impresa; la società cedente avrà cura di comunicare ai fornitori l'avvenuta cessione”.

[4] [4]È possibile che nella determinazione del prezzo si tenga conto altresì della sorte dei crediti e debiti aziendali, come pattuita dalle parti. A titolo esemplificativo, potrebbe costituire una modalità di pagamento del corrispettivo dell'azienda l'accollo, da parte della cessionaria, dei debiti della cedente.

Commento

La nozione di azienda e di impresa

Il codice civile definisce all'art. 2555 c.c. l'azienda come quel complesso organizzato di beni a disposizione dell'imprenditore e finalizzati all'esercizio della sua impresa.

Dalla lettura della norma citata si comprende chiaramente che la nozione di azienda è diversa da quella di impresa, atteso che l'azienda rappresenta lo strumento attraverso il quale viene esercitata l'impresa.

Dal punto di vista giuridico, quindi, l'azienda indica l'aspetto statico dell'organizzazione economica, mentre l'impresa indica l'aspetto dinamico della stessa.

Pur con le differenze evidenziate, l'azienda e l'impresa sono due concetti strettamente connessi tra loro, atteso che solo in ipotesi del tutto residuali vi può essere impresa senza azienda (ad es. nei casi di attività di servizi in cui abbia rilievo solo la persona dell'imprenditore e non i beni), oppure vi può essere azienda senza impresa (ad es. quando si è costituita l'azienda ma non è iniziato l'esercizio dell'impresa); nella generalità dei casi, invece, la gestione di un'azienda presuppone sempre l'organizzazione di un'impresa.

Il contratto di cessione di azienda

Durante la vita dell'impresa possono sorgere esigenze (di natura economica o personale) che portano l'imprenditore a cedere a terzi, in via temporanea o definitiva, tutta o solo una parte dell'azienda.

La cessione di azienda rappresenta una delle vicende societarie di maggiore rilievo. Essa presuppone una convenzione avente ad oggetto il trasferimento di beni aziendali, organizzati dallo stesso imprenditore in un contesto produttivo e finalizzati allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Se il trasferimento riguarda solo una parte dell'azienda si può parlare di trasferimento di ramo di azienda. L'oggetto della cessione del ramo di azienda è costituito da una parte aziendale che può essere considerata autonoma a livello funzionale, cioè in grado di provvedere in modo autonomo a proseguire l'attività che si svolgeva prima del trasferimento, perseguendo gli stessi obiettivi produttivi.

La giurisprudenza ha chiarito che la cessione di azienda non richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente che sussista la preordinazione dei beni strumentali (tra loro interdipendenti) ad integrare la potenzialità produttiva dell'azienda. Ed invero, per configurare una cessione di azienda è necessario che non si trasferiscano uno o più beni considerati nella loro individualità giuridica, ma un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa. Pertanto, si può verificare la cessione di azienda anche se il trasferimento di beni faccia parte di un contesto produttivo ancora potenziale (Cass. n. 1913/2007).

La differenza con la cessione di beni aziendali

In tale prospettiva si comprende la differenza tra la cessione di azienda e cessione di beni aziendali. È necessario, infatti, tenere distinta la cessione di singoli beni aziendali, individualmente considerati, dalla cessione anche solo di una parte dei beni strumentali costituenti un'organizzazione autonoma, idonea a consentire l'esercizio (anche solo futuro) dell'attività d'impresa.

Si ha dunque cessione di azienda o di un suo ramo quando viene ceduto un complesso di beni autonomo, dal punto di vita organizzativo ed economico (da ultimo Cass. lav., n. 11528/2024 e, nel merito, Trib. Varese lav., n. 242/2023).

La giurisprudenza ha chiarito che ai fini di una compiuta identificazione dell'azienda è sufficiente la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, atteso che tali indicazioni sono idonee a comprendere tutti i beni presenti in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività (Cass. n. 877/2004).

Il problema della corretta individuazione dell'azienda assume rilevanza pratica non solo nel caso della cessione ma anche con riguardo al sequestro giudiziario di azienda, soprattutto nelle ipotesi in cui essa sia costituita da numerosi beni (si pensi al caso di un'azienda di rivendita al pubblico di tabacchi e valori bollati).

In siffatte ipotesi, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, la giurisprudenza ha riconosciuto che il sequestro giudiziario di azienda si intende validamente eseguito indicando nei relativi atti gli elementi indispensabili a permetterne l'individuazione, non occorrendo la specifica elencazione di tutti i beni che la compongono.

L'analitica indicazione dei beni che costituiscono l'azienda, quindi, può rilevare al solo fine di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi all'azienda oggetto di sequestro o di cessione.

I requisiti del contratto di cessione di azienda

Una volta pattuita, l'operazione di cessione è unitaria e viene solitamente posta in essere attraverso un contratto, il quale deve avere forma scritta a fini probatori, non per la validità della cessione stessa. La forma scritta è richiesta quando è la stessa natura dei beni trasferiti o il tipo di contratto dal quale nasce il trasferimento a richiedere una particolare forma contrattuale.

Il trasferimento di azienda, tuttavia, può avvenire anche per successione, in caso di decesso del titolare (mortis causa), oppure per donazione, se il titolare decida di trasferire la sua azienda attraverso un atto a titolo gratuito.

Ai sensi dell'art. 2556, comma 2, c.c. gli atti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere iscritti presso il registro delle imprese, e redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedendo il deposito della stessa iscrizione, da parte del notaio, entro trenta giorni dalla stipula.

Usucapione di azienda

Si è discusso a lungo sulla possibilità di acquistare l'azienda per usucapione.

La questione è strettamente connessa a quella, più generale, della natura dell'azienda, la quale non ha trovato definitiva soluzione alla luce della disciplina dettata dal codice civile vigente agli artt. 2555 e ss..

Secondo i sostenitori della teoria negativa, la classificazione dei beni giuridici contenuta negli artt. 810-817 c.c. non consentirebbe di qualificare l'azienda come bene mobile o immobile, trattandosi di un bene a composizione variabile nel tempo e qualitativamente mista; né la stessa potrebbe essere qualificata come universalità di beni ai sensi dell'art. 816 c.c., atteso che quest'ultima presuppone la natura mobiliare di tutti i beni e la loro appartenenza ad un unico proprietario.

In tale prospettiva, l'azienda non sarebbe qualificabile come una cosa oggetto di possesso, onde l'impossibilità di acquistare la stessa per usucapione.

Viceversa, i sostenitori della teoria positiva evidenziano che l'azienda, come complesso di beni organizzato, debba essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito (Cass. S.U., n. 5087/2014).

La stima del valore dell'azienda - l'avviamento

Una volta individuato l'avente causa dell'azienda o del ramo della stessa, l'imprenditore cedente è tenuto a stimare il valore di mercato dell'azienda, il quale è rappresentato dalle consistenze iscritte nello Stato Patrimoniale sommate al c.d. avviamento commerciale; quest'ultimo viene inteso come la capacità dell'azienda di produrre reddito e coincide con il maggior valore attribuibile al complesso aziendale rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono.

Il concetto di avviamento non è sovrapponibile a quello di clientela, atteso che il primo riguarda la capacità dell'azienda di attirare clienti, mentre il secondo individua il complesso dei clienti attirati.

In ogni caso, l'avviamento non costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'azienda in quanto, come già evidenziato, è ben configurabile la cessione di un'azienda ancora inattiva.

Il valore delle risultanze patrimoniali dovrà essere evidenziato nel bilancio straordinario di cessione redatto ai sensi dell'art. 2343 c.c. con una perizia di un esperto.

Obblighi derivanti dalla cessione di azienda

Definito il prezzo dell'azienda e trovato un acquirente, la stipula del contratto di cessione fa sorgere una serie di obblighi sia in capo all'acquirente che al venditore.

In capo al cedente l'art. 2557 c.c. pone il divieto di concorrenza, cioè l'obbligo dello stesso di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta, per oggetto o ubicazione.

Con riguardo alla posizione del cessionario dell'azienda, l'art. 2558 c.c. dispone che lo stesso subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano carattere personale.

La sorte dei contratti di lavoro in caso di cessione di azienda

Un problema di notevole rilevanza applicativa si pone con riguardo ai contratti di lavoro.

Il sub ingresso del cessionario nei contratti di lavoro già in essere è disciplinato dall'art. 2112 c.c. il quale, a tutela dei lavoratori, prevede al comma 5 una nozione molto ampia di trasferimento d'azienda.

Secondo l'art. 2112, comma 5 c.c. infatti, si considera trasferimento di azienda una qualsiasi operazione che determini il cambiamento della titolarità di un'attività economica organizzata (indipendentemente dallo scopo di lucro) che mantiene, anche in seguito al trasferimento, una sua identità aziendale, incluso il suo valore economico e produttivo.

La differenza tra cessione di azienda e cessione del contratto di lavoro

Valorizzando l'elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende i singoli beni idonei all'esercizio dell'impresa, la giurisprudenza ha delineato i confini tra la cessione di azienda e la cessione del contratto di lavoro, la quale richiede per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto ex art. 1406 e ss. c.c.. Ed invero, può configurare trasferimento aziendale, come tale non bisognoso del consenso del contraente ceduto, la cessione anche di un solo gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità lavorativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (Cass. n. 206/2004).

La sorte dei debiti e dei crediti in caso di cessione di azienda

A tutela dei creditori, invece, si pone l'art. 2560 c.c., il quale riconosce la responsabilità del cedente l'azienda per i debiti sorti anteriormente alla cessione, salvo che i creditori acconsentano alla sua liberazione.

Sempre a tutela dei creditori, il comma 2 della medesima norma prevede che il cessionario sia obbligato in solido con il cedente per i debiti sorti precedentemente al trasferimento qualora gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori.

La natura eccezionale dell’art. 2560 c.c. fa sì che l’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori non possa essere sostituita dalla prova che l’esistenza di tali debiti fosse comunque conosciuta dal cessionario (in proposito Trib. Bari III, n. 614/2025).

I crediti aziendali, invece, ai sensi dell'art. 2559 c.c., si intendono ceduti all'acquirente nel momento di registrazione dell'atto di cessione al Registro delle Imprese.

L'abuso della cessione di azienda

Nell'ottica di implementare la tutela dei creditori, la giurisprudenza di merito ha di recente fatto applicazione dell'ormai generale principio del divieto di abuso del diritto proprio in tema di cessione di azienda.

Come è noto, il divieto di abuso del diritto è sorto inizialmente in materia tributaria, traducendosi in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto – pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione – di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione.

Pur in mancanza di un espresso fondamento normativo, tale principio ha trovato fondamento, in materia tributaria, nei principi costituzionali di capacità contributiva e progressività dell'imposizione, per poi assumere rango di principio generale dell'ordinamento, espressione del generale principio di buona fede e di solidarietà sociale.

Con particolare riguardo alle vicende traslative di azienda, una innovativa impostazione giurisprudenziale ha riconosciuto che costituisce abuso del diritto la cessione dell'intera azienda ad una società di neo costituzione avente una compagine sociale quasi identica, con contestuale messa in liquidazione della cedente e prosecuzione della medesima attività da parte della cessionaria, nel corso di un processo che ha visto la cedente condannata al pagamento di una somma in favore di terzi (Trib. Reggio Emilia 16 giugno 2015).

L'operazione effettuata dalla cedente in costanza di una situazione debitoria verso terzi, infatti, è volta a cedere il patrimonio sociale ad una società appositamente costituita, al solo fine di eludere le ragioni creditorie.

La sanzione in caso di abuso del diritto

Mancando una espressa disposizione normativa, la giurisprudenza ha riconosciuto che la sanzione per la violazione del divieto di abuso del diritto consiste nell'inapplicabilità delle norme che l'operazione negoziale abusiva mirava ad applicare o, viceversa, nell'applicabilità delle norme che essa mirava a disapplicare.

La sanzione per la violazione del divieto di abuso del diritto in materia tributaria, pertanto, consiste nell'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva.

Seguendo tale innovativa impostazione, una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che nel caso di cessione di azienda qualificabile come abusiva il cessionario è obbligato in solido con il cedente per i debiti sorti precedentemente al trasferimento, anche qualora gli stessi non risultino dai libri contabili obbligatori.

L'abuso del diritto con riguardo alla distinzione tra cessione di azienda e cessione di quote societarie

Ancor più di recente, invece, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la rilevanza del medesimo principio del divieto di abuso del diritto in tema di discrimen tra operazioni negoziali qualificabili come cessione di azienda o come cessione di quote societarie.

Più nel dettaglio, si discuteva con riguardo alla possibilità per l'Amministrazione di riqualificare giuridicamente l'atto negoziale di cessione di quote societarie come cessione di ramo di azienda, ai fini dell'applicabilità dell'imposta di registro.

Secondo i sostenitori della teoria positiva, in siffatte ipotesi il potere di riqualificazione dell'Amministrazione rappresenterebbe la giusta sanzione dell'esercizio abusivo dello schema negoziale della cessione di quote, posta in essere per mascherare una cessione di azienda.

La giurisprudenza, tuttavia, pur riconoscendo che l'amministrazione non sia tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti, ha evidenziato che l'operazione negoziale di cessione d'azienda è giuridicamente del tutto differente da quella di cessione della partecipazione societaria, nonostante le due operazioni possano produrre il medesimo risultato economico.

Ne consegue che in mancanza di ulteriori indici, non può farsi applicazione del principio dell'abuso del diritto con riguardo alla cessione di quote sociali, onde l'illegittimità dell'eventuale riqualificazione dell'operazione come cessione di ramo di azienda ai fini dell'applicabilità dell'imposta di registro (Cass. V, n. 2054/2017).

Profili fiscali

Ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio d'impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione dei singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass. trib., n. 23857/2007).

In una cessione di ramo d'azienda, dovendosi considerare le singole componenti nella loro universalità, il corrispettivo realizzato dalla vendita delle merci non costituisce specifico ricavo e tassabile e quindi non sussiste il reato di omessa annotazione di ricavi (Trib. Treviso 4 aprile 1991).

In tema di imposta di registro, è integrata una cessione d'azienda e non di singoli beni, ove gli stessi, nel loro complesso, siano potenzialmente utilizzabili per l'attività produttiva, non assumendo rilevanza l'attuale esercizio dell'impresa. In applicazione di tale principio, Sez. V, n. 33486/2018, ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva ritenuto ricorrere una cessione d'azienda in conseguenza della vendita di un intero complesso industriale con un unico negozio, regolato mediante una sola fattura che si riferiva indistintamente alla totalità dei beni, sebbene tale azienda non fosse, al momento della cessione, utilizzata ai fini dell'attività produttiva.

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