Contratto di vendita su campione

Andrea Penta

Inquadramento

La vendita di merci può essere fatta su un campione oggetto della stessa. Il campione consegnato al compratore servirà, in tal caso, come metro di paragone per la qualità della merce che verrà successivamente consegnata (art. 1522 c.c.). La vendita si perfeziona subito, ma, in caso di difformità dal campione, il compratore potrà esercitare il diritto alla risoluzione del contratto denunciando le difformità della merce consegnata nel termine di decadenza otto giorni dalla scoperta e, comunque, entro il termine di un anno dalla consegna. Vendita su campione si ha quando le parti hanno voluto l'identità assoluta e perfetta della merce con un campione, e se questo è conservato sia pure senza rigore di forme. Tuttavia, quando dal contratto o dagli usi risultasse che il campione debba essere utilizzato in modo approssimativo per indicare la qualità della merce, la risoluzione può essere esercitata solo in presenza di notevole difformità. Tale tipologia di vendita è volta a favorire il traffico giuridico, in quanto consente la compravendita di merci anche in base al solo esame di un campione (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui la merce si trovi in un luogo molto lontano dall'acquirente). Mentre nella vendita con riserva di gradimento il compratore si riserva il diritto insindacabile di gradire la cosa (più che di gradire la cosa egli addirittura intende riservarsi di gradire il contratto, poiché ignora se avrà convenienza di adempiervi; e più verosimilmente ignora se troverà a chi cedere il contratto); mentre nella vendita a prova dovrà accertarsi l'esistenza di talune qualità ovvero dell'idoneità della cosa all'uso cui è destinata; nella vendita su campione il criterio della rispondenza della cosa al desiderio del compratore è per così dire materializzato nel campione. Non si ha vendita su campione se nelle trattative fu soltanto mostrata la merce offerta in vendita. Né integra la vendita su campione il riferimento generico a un modello: tale riferimento serve solo a dare un'indicazione approssimativa della qualità della merce.

Formula

Il sig. ... , nato a ... il ... ed ivi residente alla Via ... n. ... (C.F.: ... ), in prosieguo denominato "Alienante "

E

la ... , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ... con sede in ... , alla Via ... n. ... (C.F. e P. IVA: ... ) iscritta al registro delle imprese di ... n. ... , in prosieguo denominata“Acquirente”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1) Oggetto

Con il presente contratto l'Alienante trasferisce all'Acquirente, che accetta, la proprietà di ... (di seguito definito: il “Bene”).

2) Prezzo

Il corrispettivo del contratto viene determinato in € ... e viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, sottoscrizione che ne costituisce quietanza.

3) Consegna

Il Bene viene consegnato all'Acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Ovvero

Il Bene dovrà essere consegnato all'Acquirente al suo domicilio in ... entro la data del ... a mezzo ... ed a spese dell'Acquirente.

Con la consegna del Bene ogni rischio per la custodia e la perdita del Bene passano in capo all'Acquirente.

4) Garanzie

L'Acquirente dichiara di aver visionato il Bene, di averlo trovato privo di vizi ed idoneo all'uso cui è destinato.

La presente vendita si intende effettuata su campione di merce consegnato dall'Alienante all'Acquirente, ex art. 1522 c.c.

Il Bene dovrà possedere qualità analoghe a quelle del campione consegnato.

Ogni difformità del Bene rispetto al campione consegnato o qualsiasi malfunzionamento dello stesso, legittimerà l'Acquirente senz'altro alla risoluzione del contratto.

Oppure:

Le parti contraenti dichiarano di concludere la presente vendita su campione ... fornito dalla parte venditrice e già approvato dalla parte acquirente. La merce oggetto del presente contratto deve essere conforme al campione presentato. Pertanto, qualunque difformità dei beni in oggetto dal predetto campione è causa di risoluzione del presente contratto [oppure: “Non qualsiasi difformità della merce rispetto al campione, ma soltanto la difformità rispetto ai requisiti del campione alle quali le parti hanno espressamente fatto riferimento attribuisce al compratore, ai fini dell'art. 1522 c.c. il diritto alla risoluzione del contratto”].

Le parti precisano sin da ora che, ove la cosa compravenduta presentasse vizi o mancanza di qualità e, al momento dell'accettazione del campione medesimo, gli uni e le altre non fossero rilevabili dal compratore, sarebbe applicabile la disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta.

5) Disposizioni generali

L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata, telegramma o telefax; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita sempreché inviata come segue:

- se all'Alienante ... fax n. ...

- se all'Acquirente ... fax n. ...

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente contratto.

6) Completezza del contratto

Il presente contratto annulla qualunque antecedente o contemporaneo altro accordo tra le parti.

7) Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

8) Foro competente

Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di ... .

9) Tutela dati personali

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali e per l'esecuzione delle attività ad esso inerenti, ciascuna parte può entrare in possesso e, conseguentemente, trattare dati personali relativi all'altra parte. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), le parti si impegnano a trattare tali dati secondo principi di correttezza, liceità e pertinenza, nel pieno rispetto delle disposizioni e adempimenti previsti dal Codice, con particolare riguardo a quanto disposto in tema di misure minime di sicurezza. Le Parti dichiarano, inoltre, di essersi reciprocamente scambiate le informazioni previste dall'art. 13 (Informativa) del Codice, nonché di essere a conoscenza dei diritti loro concessi ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) stesso Testo.

Redatto, confermato e sottoscritto in ... il ... .

Alienante ...

Acquirente ...

Commento

Ambito applicativo

La vendita su campione può atteggiarsi, secondo la prassi commerciale, come vendita su campione oppure come vendita su campione-tipo.

Per identificare un contratto di vendita "su campione", ai sensi dell'art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del secondo comma, "su tipo di campione" (alla cui specifica formula si rinvia), dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta (Cass. II, n. 15792/2013).

In particolare, quando nel concludere un contratto di compravendita di merce si sia fatto riferimento ad un campione, cioè ad un esemplare appartenente al genere oggetto della vendita, che deve servire da modello per controllare (al momento della consegna) la conformità della cosa consegnata a quella pattuita, possono verificarsi due ipotesi: che l'esemplare prescelto abbia la funzione di assicurare la perfetta conformità delle cose che si consegnano al campione, nel senso che di esso debbono possedere tutte le caratteristiche, perché il compratore non intende acquistare cose anche in piccola parte diverse (vendita su campione), ovvero che il campione debba servire solo a fornire un'indicazione generica delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che queste possono anche non corrispondere esattamente al tipo, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali (vendita su tipo di campione). Lo stabilire, nei singoli casi, se si sia inteso stipulare una vendita su campione o una vendita su tipo di campione si risolve in un apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito che, quando sia immune da vizi logici o errori giuridici, non è sindacabile in cassazione (Cass. II, n. 4540/2003).

Poiché nelle vendite su campione le parti determinano la cosa oggetto della compravendita con riferimento non alle qualità essenziali dei beni di quel determinato genere, ma ad un "prototipo" già individuato, il campione, che ha natura di prova precostituita, svolge una duplice funzione: quella di determinare l'oggetto del contratto in ordine alla cosa venduta, della quale fissa i requisiti e quella dell'accertamento dell'esattezza dell'adempimento (App. Firenze 4 marzo 1987).

Non integra tale tipo di vendita, l'invio al compratore di pezze di campione per consentire allo stesso di potere predisporre le confezioni da esibire ai subacquirenti e senza l'adozione di cautele idonee ad identificare e a conservare il campione stesso (Cass. II, n. 3312/1984).

Peraltro, nella vendita su campione (art. 1522, c.c.), che si caratterizza, come visto, in quanto la qualità della merce è stabilita facendo riferimento ad un esemplare che funge da mezzo di accertamento della conformità del bene consegnato a quello promesso, le parti possono anche pattuire che soltanto alcuni dei requisiti del campione assurgono a qualità promesse, cosicché non qualsiasi difformità della merce rispetto al campione, ma soltanto la difformità rispetto ai requisiti del campione alle quali le parti hanno espressamente fatto riferimento attribuisce al compratore, ai fini dell'art. 1522 c.c. il diritto alla risoluzione del contratto. In questi termini si è espressa Cass. III, n. 1229/2003, in una fattispecie concernente la compravendita di una partita di tessuto, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti convenuto che il campione allegato alla proposta di acquisto serviva da strumento di paragone esclusivamente per il colore, la difformità della merce rispetto a tutte le altre caratteristiche del tessuto non attribuiva al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.

In tema di interpretazione del contratto, la pattuizione con la quale una parte consegni all'altra un progetto artigianale ed approssimativo, sulla base del quale realizzare, a mezzo di propri tecnici, di personale specializzato ed in autonomia, un prodotto in serie destinato alla commercializzazione (si pensi alle sedie), dev'essere qualificata come appalto e non come vendita su campione, non potendo un tale progetto fungere da campione ovvero da esemplare (appartenente al genere oggetto della vendita) idoneo a servire da modello per il controllo della conformità della cosa consegnata a quella pattuita, né come appalto «a regia», tenuto conto della piena autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione della prestazione (Cass. II, n. 4364/2008).

Risoluzione per inadempimento

L'accertamento della esistenza di difformità tra il campione e il materiale fornito è una quaestio facti rimessa all'incensurabile valutazione del giudice del merito e soggetta a controllo in sede di legittimità solo sotto il profilo dei vizi di motivazione (Cass. II, n. 6635/1987).

Peraltro, se è vero che la perfetta aderenza al campione della cosa consegnata è giustamente richiesta ove la stessa possa essere uguale, nel senso che ogni esemplare debba essere identico al prototipo rappresentato dal campione, ciò non può verificarsi in assoluto laddove le cose, anziché fabbricate dall'uomo, siano prodotte dalla natura, nella quale è ben difficile riscontrare cose perfettamente uguali: così, allorché si tratta di un bene come il marmo colorato, nel quale, ferma restando tipo, qualità e coloratura, differenze si possono riscontrare nella venatura e macchiatura (Cass. III, n. 1909/1975).

Accertato che la fattispecie contrattuale adottata dalle parti sia quella della vendita su campione, qualsiasi differenza della res tradita rispetto al campione stesso integra, all'esito di un procedimento di mero raffronto materiale, una ipotesi di inadempimento che legittima il compratore ad agire per la risoluzione contrattuale, senza che sia lecito accertare (come è, invece, consentito nella diversa ipotesi di cui all'art. 1497 c.c.) se il difetto di qualità lamentato ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (Cass. II, n. 10257/1997).

Peraltro, la regola secondo cui la differenza della merce consegnata rispetto al campione integra in ogni caso un'ipotesi di inadempimento del fornitore, senza che sia lecito accertare se il difetto di qualità lamentato dall'acquirente ecceda o meno i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (e ciò a differenza di quanto avviene nell'ipotesi della vendita "a tipo di campione", di cui al comma 2 dell'art. 1522 c.c.), non può trovare applicazione nel caso in cui, per la particolarità del prodotto, non si può esigere la perfetta identità al campione (così Trib. Milano 28 aprile 2003, in una fattispecie di carta da parati sottoposta ad una particolare rifinitura manuale, per ottenere l'effetto c.d. "spugnato".

Occorre, però, tener presente che nella vendita su campione, ex art. 1522, comma 1 c.c., qualora sia il campione che la cosa compravenduta presentino identici vizi o mancanza di qualità e, al momento dell'accettazione del campione medesimo, gli uni e le altre non siano rilevabili dal compratore, è applicabile la disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta (Cass. II, n. 6162/2016).

In materia di vendita a campione, il giudice può vagliare qualsiasi risultanza probatoria al fine di accertare eventuali difformità della merce rispetto al campione convenuto, utilizzando, al riguardo, anche documenti nella disponibilità della parte acquirente (Cass. II, n. 9968/2016).

Inoltre, nel contesto di un giudizio, la parte attrice, pur se sostiene che si sia trattato di vendita a campione, non ha l'onere produrre il suddetto campione. Invero, la prova della relativa difformità deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché ove quest'ultimo manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie d'identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alla particolare qualità della merce oggetto della convenzione (Cass. VI, n. 9582/2012; Trib. Livorno 17 febbraio 2017, n. 181).

L'onere probatorio

Nella vendita su campione il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provarne la conformità, laddove l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore, a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore (Cass. II, n. 1191/2015).

Il campione è elemento costitutivo dell'accordo negoziale, quale criterio vincolante d'identificazione dell'oggetto nel contratto nelle sue qualità essenziali, e, pertanto, il bene scelto come campione deve non solo preesistere al momento della stipulazione del contratto, ma deve essere anche individuato nella fase della formazione del contratto stesso (Cass. II, n. 617/1980). Pertanto la prova della difformità della merce consegnata, rispetto a quella pattuita, deve essere ricavata esclusivamente mediante il raffronto con il campione convenzionalmente pattuito, come unico mezzo di prova, anche se le parti non abbiano disposto alcuna cautela per assicurare la conversazione o la identificazione, nel qual caso il contratto è comunque valido non essendo impossibile, ma solo più gravosa, la prova dell'identità al campione (Cass. II, n. 6503/1988).

La configurabilità di una vendita "su campione", ai sensi ed agli effetti dell'art. 1522 c.c., non trova ostacolo nel fatto che le parti abbiano previsto precauzioni circa il prelevamento del campione medesimo e la sua custodia, trattandosi di circostanza la quale può solo implicare una maggiore difficoltà per la prova di eventuali difformità della merce consegnata (Cass. II, n. 2030/1980). Per la vendita su campione o su tipo di campione non è necessario che le parti abbiano predisposto cautele per assicurare la conservazione e l'identificazione dei campioni, né con tale vendita è incompatibile l'espressa garanzia del venditore circa l'esistenza di qualità intrinseche alla cosa venduta e circa la sua idoneità ad una specifica utilizzazione (Cass. III, n. 624/1979).

La prova della differenza della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante rapporto con il campione, sicché, ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione (Cass. II, n. 3312/1984, cit.).

Aspetti fiscali

In tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito, purché questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo ed adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale. In applicazione di tale principio, Cass. n. 7653/2012, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, dopo aver affermato la legittimità dell'operato dell'Ufficio sotto i predetti profili, aveva poi ricercato una diversa percentuale applicabile sia alla quota di fatturato non ricompresa nel campione sia ai generi in esso ricompresi, rilevando che il giudice di merito, se ritenga corretto il metodo applicato, non può procedere ad ulteriori indagini, e, invece, in caso contrario, deve indicare le ragioni di inadeguatezza del campione selezionato o dell'errore di rilevazione o di computo della media, per poi determinare le distinte percentuali di ricalcolo per i beni non ricompresi nel campione, ovvero, se risulti inutilizzabile tale metodologia, i diversi criteri in base ai quali pervenire alla individuazione della nuova percentuale di ricalcolo unitaria.

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