Contratto di somministrazione con patto di preferenza

Luca Luchetti
aggiornata da Nicola Rumìne

Inquadramento

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.) e può essere caratterizzato dal patto di preferenza. Il patto in questione, disciplinato dall'art. 1566 c.c., consente al somministrante la possibilità di mantenere il rapporto di somministrazione con il cliente anche allo scadere del contratto ma, atteso che esso limita la libertà di contrarre del somministrato, deve essere temporalmente limitato.

Formula

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI BENI CON PATTO DI PREFERENZA

TRA

la Società ...., con sede legale in ...., via ...., in persona del .... e legale rappresentante pro tempore Sig. ...., munito dei necessari ai sensi dello statuto sociale (di seguito anche “Somministrante”),

E

la Società ...., con sede legale in ...., via ...., in persona del .... e legale rappresentante pro tempore Sig. ...., munito dei necessari ai sensi dello statuto sociale (di seguito anche “Somministrato”).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Il Somministrante si obbliga ad eseguire in favore del Somministrato la fornitura dei seguenti beni/prodotti: .... [1] (di seguito “Prodotti), con la seguente cadenza .... [2]

OPPURE

Il Somministrante si obbliga ad eseguire in favore del Somministrato la fornitura dei seguenti beni prodotti/: .... con continuità per tutta la durata del presente contratto.

2) Il Somministrante si obbliga ad effettuare la somministrazione richiesta a seguito di ordine, anche verbale, da parte del Somministrato, che dovrà indicare la quantità e la qualità dei prodotti che dovranno essere forniti.

3) La somministrazione si intenderà accettata dal Somministrato se non specificamente contestata con comunicazione scritta da inviarsi al Somministrante entro e non oltre .... dal ricevimento della fornitura.

4) Il prezzo dei Prodotti è indicato nel listino allegato al presente contratto, tenuto conto anche dei quantitativi di ogni singolo ordine. Eventuali modifiche del prezzo dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

5) Il Somministrato si obbliga a corrispondere in favore del Somministrante il prezzo entro .... dalla esecuzione della prestazione, previa emissione di apposita fattura [3] . In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti il Somministrato sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora.

6) Le parti convengono che la durata del presente contratto è di .... dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza del contratto, esso si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equipollente con preavviso di almeno .....

7) Ai sensi dell'art. 1566 c.c. il Somministrato si obbliga, per una durata di .... (non superiore a 5 anni), a preferire il Somministrante nella stipulazione di un successivo contratto avente il medesimo oggetto del presente. Il Somministrato si impegna a comunicare al Somministrante, a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equipollente, .... mesi prima la scadenza del presente contratto, le condizioni proposte da terzi, nei successivi .... giorni dal ricevimento di detta comunicazione, a pena di decadenza, il Somministrante dovrà sempre per raccomandata a/r o altro mezzo equipollente dichiarare se intende valersi del diritto di preferenza.

8) Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, le parti intendono rinviare alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge applicabili.

9) Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Tribunale di .... [4] .

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per uso registrazione scontando l'imposta in misura fissa, in quanto relativa ad operazione soggetta ad IVA.

Luogo e data ....

Firma il Somministrante ....

Firma il Somministrato ....

[1]Occorre descrivere le caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto della somministrazione.

[2]Le parti avranno la facoltà di prevedere che le prestazioni del somministrante vengano eseguite continuativa e non con cadenza periodica.

[3]Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso (art. 1562 c.c.).

[4]Le parti possono prevedere che la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto o collegate allo stesso possano essere definite da un Collegio Arbitrale (clausola compromissoria).

Commento

Il patto di preferenza

Nel concludere un contratto di somministrazione le parti hanno la facoltà di inserire un patto di preferenza.

L'art. 1566 c.c. prevede, infatti, che l'avente diritto alla somministrazione possa obbligarsi a dare la preferenza al somministrante per la stipulazione di un successivo contratto con il medesimo oggetto di quello già concluso. Tale patto di preferenza è valido purché non ecceda i cinque anni. Nel caso in cui le parti abbiano previsto una durata maggiore, il legislatore ha previsto per legge la riduzione a cinque anni.

Nell'ipotesi di inserimento nel contratto di somministrazione di una tale clausola, l'avente diritto alla somministrazione è obbligato a comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

Il patto di preferenza è, quindi, a tutti gli effetti un diritto di prelazione in capo al somministrante. Infatti, per quanto disposto dall'art. 1566 c.c., in capo al soggetto passivo della somministrazione in caso di patto di preferenza sorgono due obblighi:

- il primo consistente nel dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un contratto avente un determinato oggetto, o di ogni contratto, avente quell'oggetto, da stipularsi nel periodo di tempo, non maggiore di cinque anni, per il quale è stato concesso il diritto medesimo;

- il secondo consistente nel comunicare al titolare della prelazione le condizioni proposte da terzi, per dargli modo di dichiarare se accetta di concludere il contratto a quelle condizioni.

Nel caso in cui il titolare della prelazione dichiari di accettarle (e sempreché il patto non disponga diversamente per effetto di speciali accordi), con la notificazione dell'accettazione nel termine contrattualmente stabilito, il contratto è da ritenersi concluso tra proponente e accettante alle condizioni comunicate.

Nel caso in cui il titolare della prelazione, invece, non accetti le condizioni comunicategli, o non dichiari esplicitamente, nel termine stabilito, di accettarle, egli decade dal diritto di essere preferito nella stipulazione di quel contratto, con la conseguenza che l'altra parte è libera di avviare una nuova somministrazione con un terzo, ma a condizioni che non siano più favorevoli di quelle comunicate all'avente diritto alla prelazione. Infatti, la stipulazione a condizioni diverse e più convenienti per il terzo senza preventiva comunicazione all'avente diritto determina una violazione dell'obbligo in questione.

Occorre precisare che il secondo comma dell'art. 1566 c.c. impone sì al soggetto passivo della prelazione volontaria l'obbligo di comunicare alla controparte “le condizioni” contrattuali propostegli da terzi, ma non anche di rivelargli i nomi dei proponenti, né di metterlo in grado di controllare la provenienza delle proposte. Siffatte indicazioni, aventi un oggetto diverso dalle condizioni, non sono, infatti, prescritte dalla legge, e neppure possono ritenersi richieste dalle finalità del patto di preferenza, essendo sufficiente che al titolare della preferenza sia dato il modo di concludere il contratto alle condizioni comunicategli e che l'altra parte non lo possa stipulare con terzi a condizioni diverse e più favorevoli per costoro (Cass. n. 2269/1974).

Profili fiscali

La registrazione del contratto sconta il pagamento dell'imposta in misura fissa, trattandosi di operazione assoggettata ad IVA.

Infatti, sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) d.P.R. n. 633/1972, il momento impositivo in caso di cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione si realizza con il pagamento e non con la consegna dei beni, con la conseguenza che la fatturazione potrà essere anche complessiva (ad esempio, per ciascun mese) ove il pagamento rispetti tale cadenza temporale.

Nella recente giurisprudenza della S.C. si è precisato, sempre in tema di IVA, che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla voce 38, Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972 – nella formulazione applicabile ratione temporis – i distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande devono essere collocati in luoghi destinati alla collettività (quali, ad esempio, ospedali, case di cura, scuole e uffici), utilizzati da un numero indeterminato di individui, in quanto la ratio dell'agevolazione è la funzione sociale che caratterizza la somministrazione di tali beni in detti edifici (Cass. trib., n. 21809/2018).

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