Contratto di somministrazione con clausola di esclusiva

Luca Luchetti
aggiornata da Nicola Rumìne

Inquadramento

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.). Tale contratto può essere caratterizzato dalla clausola di esclusiva o a favore del somministrante (art. 1567 c.c.) e/o a favore del somministrato (art. 1568 c.c.) o di entrambi (c.d. patto di esclusiva bilaterale).

La clausola di esclusiva a favore del somministrante è volta a favorire soprattutto quest'ultimo ovvero colui che si garantisce un vantaggio economico dalla possibilità di continuare la fornitura a favore del cliente che a sua volta ha il vantaggio di un somministratore nel quale ripone la propria fiducia. Con la clausola disciplinata all'art. 1568 c.c., invece, il somministrato acquista un vantaggio economico dato dal possesso esclusivo di un certo bene in un dato luogo (ad esempio, il bar che vende in esclusiva una certa bibita).

Formula

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI BENI CON ESCLUSIVA

TRA

la Società ...., con sede legale in ...., via ...., in persona del .... e legale rappresentante pro tempore Sig. ...., munito dei necessari ai sensi dello statuto sociale (di seguito anche “Somministrante”),

E

la Società ...., con sede legale in ...., via ...., in persona del .... e legale rappresentante pro tempore Sig. ...., munito dei necessari ai sensi dello statuto sociale (di seguito anche “Somministrato”).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Il Somministrante si obbliga ad eseguire in favore del Somministrato la fornitura dei seguenti beni/prodotti: .... [1] (di seguito “Prodotti), con la seguente cadenza .... [2]

OPPURE

Il Somministrante si obbliga ad eseguire in favore del Somministrato la fornitura dei seguenti beni prodotti/: .... con continuità per tutta la durata del presente contratto.

2) Il Somministrante si obbliga ad effettuare la somministrazione richiesta a seguito di ordine, anche verbale, da parte del Somministrato, che dovrà indicare la quantità e la qualità dei prodotti che dovranno essere forniti.

3) La somministrazione si intenderà accettata dal Somministrato se non specificamente contestata con comunicazione scritta da inviarsi al Somministrante entro e non oltre .... dal ricevimento della fornitura.

4) Il prezzo dei Prodotti è indicato nel listino allegato al presente contratto, tenuto conto anche dei quantitativi di ogni singolo ordine. Eventuali modifiche del prezzo dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

5) Il Somministrato si obbliga a corrispondere in favore del Somministrante il prezzo entro .... dalla esecuzione della prestazione, previa emissione di apposita fattura [3] . In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti il Somministrato sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora.

6) Le parti convengono che la durata del presente contratto è di .... dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza del contratto, esso si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equipollente con preavviso di almeno .....

7) Ai sensi dell'art. 1567 c.c. le parti convengono l'esclusiva in favore del Somministrante. Pertanto, il Somministrato si obbliga a non ricevere da terzi prestazioni della stessa natura di quelle oggetto del presente contratto, nonché a non provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto per tutta la sua durata.

8) Ai sensi dell'art. 1568 c.c. le parti convengono l'esclusiva in favore del Somministrato nella seguente zona ..... Pertanto, il Somministrante si obbliga a non compiere nella zona oggetto di esclusiva, per tutta la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle oggetto del presente contratto.

9) Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, le parti intendono rinviare alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge applicabili.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Tribunale di .... [4] .

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per uso registrazione scontando l'imposta in misura fissa, in quanto relativa ad operazione soggetta ad IVA.

Luogo e data ....

Firma il Somministrante ....

Firma il Somministrato ....

[1]Occorre descrivere le caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto della somministrazione.

[2]Le parti avranno la facoltà di prevedere che le prestazioni del somministrante vengano eseguite continuativa e non con cadenza periodica.

[3]Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso (art. 1562 c.c.).

[4]Le parti possono prevedere che la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto o collegate allo stesso possano essere definite da un Collegio Arbitrale (clausola compromissoria).

Commento

La clausola di esclusiva

Nell'ambito della autonomia negoziale le parti hanno la possibilità di prevedere l'esclusiva a favore del somministrante (art. 1567 c.c.), ma anche a favore dell'avente diritto alla somministrazione (art. 1568 c.c.).

In particolare, l'art. 1567 c.c. stabilisce che se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi, prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

L'art. 1568 c.c. prevede, invece, che laddove l'esclusiva sia a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona in cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

Se poi la clausola di esclusiva è stabilita a favore di entrambi i contraenti (patto di esclusiva c.d. bilaterale) è evidente che i predetti obblighi graveranno su entrambe le parti. A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che il contratto di somministrazione con esclusiva bilaterale costituisce una specie differenziata di vendita, in cui all'obbligazione del somministrante di non vendere le merci ad altri, nella stessa zona, corrisponde l'obbligazione dell'avente diritto alla somministrazione di rivendere per proprio conto in una zona determinata la merce somministrata. Non è, invece, ravvisabile un contratto di somministrazione con esclusiva bilaterale nell'ipotesi in cui colui che gode del diritto di esclusiva di vendita per una determinata zona, abbia il potere di accettare, a nome del produttore della merce, le commissioni e di impegnarlo; in tale ipotesi è ravvisato, infatti, un contratto di agenzia con rappresentanza (Cass. n. 2492/1970).

L'inadempimento del patto di esclusiva, secondo i principi generali di cui all'art. 1463 c.c. comporta la risoluzione del contratto di somministrazione oltre al risarcimento del danno. Diversa è l'ipotesi di cui all'art. 1568, comma 2 c.c. in cui l'avente diritto alla somministrazione assume l'obbligo di promuovere la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva; in tal caso, infatti, in caso di inadempimento, questi risponde dei danni anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato. Al pari del patto di preferenza, la clausola di esclusiva deve essere considerata un elemento accidentale della somministrazione, operante durante lo svolgimento del rapporto e avente l'effetto di limitare la possibilità per il contraente di partecipare al libero gioco della concorrenza. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il patto di esclusiva comporta l'assunzione di un'obbligazione di comportamento riguardante future prestazioni all'interno dei singoli negozi dipendenti, la quale non deriva dallo schema tipico della compravendita-somministrazione, ma deve essere ricondotta ad un diverso schema causale (normalmente individuabile nel negozio di mandato), dando luogo, di norma, ad un contratto misto, nel quale i futuri contratti di scambio cosa-prezzo rappresentano l'adempimento del preesistente patto di esclusiva, oggetto quest'ultimo di un preciso regolamento di interessi. Ma mentre la clausola di esclusiva del somministrante costituisce un mezzo di lotta all'altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato il patto a favore del somministrato rappresenta soltanto un mezzo di incremento patrimoniale (Cass. S.U., n. 12263/1993).

Occorre considerare che la clausola di esclusiva avrà efficacia solo inter partes e non potrà pertanto limitare la libertà di commercio degli altri imprenditori. Al fine di analizzare il rapporto tra la concorrenza e la clausola di esclusiva, occorre tenere conto di quanto disposto dall'art. 2596 c.c. che impone che il patto di non concorrenza deve essere approvato per iscritto ed è valido se circoscritto ad una determinata zona o attività e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio. Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che nel contratto di somministrazione, alla clausola di esclusiva, di cui all'art. 1567 c.c., che non assuma una posizione prevalente nell'economia del contratto stesso, sino a staccarsi casualmente da esso e da far emergere un'autonoma funzione regolatrice della concorrenza, non si applica la disposizione dell'art. 2596 c.c. in tema di durata massima del patto di non concorrenza e pertanto va escluso che essa sia valida solo per cinque anni se pattuita per un periodo superiore. D'altra parte, se la clausola di esclusiva svolge una funzione autonoma di limitazione della concorrenza, non v'è evidentemente ragione perché i limiti temporali della sua validità, posti dall'art. 2596 c.c., si riflettano sulla durata del contratto di somministrazione. Se, invece, tale autonomia viene esclusa, alla intervenuta proroga tacita del contratto non può non essere ricollegata, in difetto di una diversa volontà delle parti, la proroga dell'efficacia della clausola di esclusiva per l'intera durata del contratto stesso (Cass. n. 1238/2000 conf. Cass. n. 21729/2013 e Cass. n. 13623/1991).

Per quanto concerne la forma della clausola di esclusiva, la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui la clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all'operatività dell'art. 2596 c.c. che impone tale forma, ad probationem, per il patto che limita la concorrenza (Cass. n. 21729/2013).

In taluni casi, infine, non è possibile prevedere una clausola di esclusiva, come nel caso di contratto di fornitura di gas, posto che le norme contenute nell'art. 10 d.lgs. n. 32 del 1998 sono imperative, cioè inderogabili dall'autonomia privata nell'interesse della parte più debole. La sanzione è quella della nullità della singola clausola in contrasto con tali norme (Cass. III, n. 8215/2024).

Profili fiscali

La registrazione del contratto sconta il pagamento dell'imposta in misura fissa, trattandosi di operazione assoggettata ad IVA.

Infatti, sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) d.P.R. n. 633/1972, il momento impositivo in caso di cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione si realizza con il pagamento e non con la consegna dei beni, con la conseguenza che la fatturazione potrà essere anche complessiva (ad esempio, per ciascun mese) ove il pagamento rispetti tale cadenza temporale.

Nella recente giurisprudenza della S.C. si è precisato, sempre in tema di IVA, che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla voce 38, Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972 – nella formulazione applicabile ratione temporis – i distributori automatici di sommi nistrazione di alimenti e bevande devono essere collocati in luoghi destinati alla collettività (quali, ad esempio, ospedali, case di cura, scuole e uffici), utilizzati da un numero indeterminato di individui, in quanto la ratio dell'agevolazione è la funzione sociale che caratterizza la somministrazione di tali beni in detti edifici (Cass. sez. trib., n. 21809/2018).

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