Contratto - tipo di factoring

Lorenzo Cavalaglio
aggiornata da Nicola Rumìne

Inquadramento

Il factoring, figura contrattuale proveniente dalla cultura giuridica anglosassone, può definirsi come l'accordo in forza del quale un imprenditore (cedente o fornitore) trasferisce o si obbliga a trasferire, a titolo oneroso, ad un altro soggetto (factor o cessionario, rappresentato da una società di factoring) la totalità o parte dei crediti, derivanti dall'esercizio dell'impresa, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.

È una convenzione complessa nella quale confluiscono elementi sia di finanziamento che di trasferimento e gestione della totalità dei crediti; in sostanza è una combinazione di istituti tipici quali ad esempio la cessione del credito e il finanziamento bancario.

Il ricorso al factoring è diffuso, soprattutto, tra le aziende che operano in settori in cui la dilazione dei pagamenti ai clienti è un fattore critico di successo, ma anche tra le piccole-medie imprese che lavorano con la pubblica amministrazione e spesso hanno a che fare con tempistiche di pagamento difficili da conciliare con le esigenze finanziarie dei fornitori.

Formula

CONTRATTO - TIPO DI FACTORING[1]

Con la presente scrittura privata,

TRA

.... (nome e cognome), nato a .... il ...., domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società “ .... ” con sede in ...., capitale sociale Euro ...., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ...., R.E.A. ...., giusta i poteri lui conferiti dai vigenti patti sociali (di seguito brevemente denominata “Cedente - Fornitore” [2] )

E

.... (nome e cognome), nato a .... il ...., domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società “ .... ” con sede in ...., capitale sociale Euro ...., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ...., R.E.A. ...., giusta i poteri lui conferiti dai vigenti patti sociali (di seguito brevemente denominata “Cessionaria - Factor[3] )

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto

Il “Fornitore” cede al “Factor”, che accetta, i crediti [4] vantati nei confronti dei propri debitori e nella specie:

.... (riportare le generalità dei debitori ceduti nonché gli elementi identificativi dei crediti ceduti e dei contratti dai quali sono sorti)

Il “Fornitore” si obbliga, altresì, a cedere al “Factor” i crediti futuri da vantarsi nei confronti dei debitori .... derivanti dai contratti già stipulati in data .... e aventi ad oggetto ....

Il “Fornitore” si obbliga, altresì, a cedere al “Factor” i crediti futuri derivanti da contratti non ancora stipulati ma da stipularsi in conseguenza di .... (indicare gli elementi necessari affinché i crediti futuri siano quantomeno determinabili, come per esempio la generalità del debitore e il tipo di rapporto che potrebbe intercorrere tra l'imprenditore cedente e il debitore ceduto) [5] .

Le parti si danno reciprocamente atto della circostanza che gli effetti traslativi della cessione dei crediti già sorti si verificheranno immediatamente con la sottoscrizione della presente scrittura privata, mentre per i crediti futuri gli effetti traslativi si verificheranno soltanto dopo la venuta ad esistenza del credito e soltanto dopo che le parti, su sollecitazione e iniziativa del cedente, abbiano stipulato il singolo contratto di cessione attuativo, le cui condizioni, con efficacia vincolante, sono stabilite dalle parti, ora per allora, con la presente scrittura privata [6] .

I crediti si intendono e si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

A fronte della cessione dei crediti il “Factor” si obbliga a pagare [7] in favore del “Fornitore” un corrispettivo pari a Euro ...., secondo le seguenti modalità .... [8] e, più precisamente, tale corrispettivo sarà dal “Factor” dovuto al “Fornitore” al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. Le parti possono però convenire che il “Factor” ne anticipi la corresponsione.

Il “Factor” è, altresì, obbligato alle seguenti prestazioni di gestione del credito [9] : .... (ad esempio il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti ceduti dal fornitore; la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso; il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei creduti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi; la valutazione delle condizioni patrimoniali dei diversi debitori che il cedente dovesse indicare di volta in volta; il recupero anche giudiziale dei crediti) [10] .

Il “Factor” potrà effettuare, inoltre, a richiesta del “Fornitore”, altre prestazioni quali ad esempio .... (precisazioni).

Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al “Factor” i compensi meglio specificati nel Documento di Sintesi che si allega al presente contratto sotto la lettera ....

2. Garanzie prestate dal “Fornitore” in merito ai crediti ceduti

Il Cedente si obbliga a garantire che:

- i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri saranno, certi, liquidi ed esigibili a scadenza;

- ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;

- è, o in caso di cessione di crediti futuri sarà, unico legittimo e assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;

- all'atto della cessione i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti.

Il Cedente si obbliga, altresì, a garantire la solvenza del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1267 del codice civile. Pertanto, nell'ipotesi di mancata realizzazione del credito da parte del Cessionario, quest'ultimo potrà pretendere dal Cedente la restituzione del corrispettivo versato, oltre agli interessi, al rimborso delle spese sostenute per la cessione e a quelle sopportate per l'escussione del debitore, purché se ne offra prova documentale, nonché il risarcimento del danno. L'operatività di tale forma di garanzia è condizionata alla dimostrazione, da parte del Cessionario, di avere richiesto il pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, di dimostrare la totale inutilità delle istanze di pagamento, per l'eventuale notoria insolvenza del debitore ceduto [11] .

3. Notifica ai debitori ceduti

Il “Fornitore” si impegna a comunicare la presente cessione al debitore ceduto mediante atto scritto, da spedire a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il ...., nel quale dovranno essere indicati gli elementi costitutivi e identificativi del presente contratto.

Per i crediti futuri, tale obbligo dovrà essere adempiuto non appena il credito sarà venuto ad esistenza.

Alternativamente, la comunicazione dell'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto potrà avvenire anche mediante l'apposizione sulle fatture relative ai crediti ceduti della seguente annotazione: “Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, per essere valido e liberatorio, deve essere effettuato esclusivamente a favore della “Cessionaria - Factor” del relativo credito, alla quale dovrà anche essere data immediata notizia di eventuali reclami sulla fornitura”.

L'inadempimento totale o anche soltanto parziale all'obbligazione di notifica determina la risoluzione del presente contratto.

4. Durata e recesso del contratto

Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

5. Risoluzione del contratto

Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal “Factor” che dal “Fornitore” ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Il “Factor” potrà, inoltre, risolverlo ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione al “Fornitore” a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente contratto.

6. Effetti dello scioglimento

Salvo quanto previsto al precedente articolo, lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal fornitore.

7. Registrazione

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del “Fornitore”.

8. Foro convenzionale

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, il foro competente è, in via esclusiva, quello di ....

Luogo e data ....

Sottoscrizioni ....

Si approvano specificamente, anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del c.c., le clausole contenute negli articoli .... del presente contratto.

Luogo e data ....

Sottoscrizioni ....

[1] Il factoring può realizzarsi attraverso due differenti schemi negoziali. Un primo schema prevede l'effetto traslativo immediato dei crediti d'impresa esistenti nel patrimonio del cedente; per quanto attiene, invece, ai crediti futuri, la realizzazione dell'effetto traslativo viene differita al momento della venuta ad esistenza dei medesimi: questa tipologia di factoring non comporta pertanto, ai fini dell'effetto traslativo, un obbligo di trasferimento in capo al cedente dei crediti futuri; è necessario, ma anche sufficiente, che i crediti vengano ad esistenza perché si verifichi l'effetto traslativo. Il secondo modello di cessione dei crediti d'impresa prevede, invece, l'obbligo in capo al cedente di trasferire al cessionario i crediti futuri: di conseguenza, dal contratto di factoring nasce l'obbligo di effettuare le singole cessioni del credito al momento del sorgere dei crediti, in adempimento della convenzione di factoring. In dottrina sussiste un ampio dibattito sulla natura giuridica che assume la convenzione di factoring in questo secondo schema negoziale: per taluni, essa si configurerebbe quale preliminare unilaterale (di regola, l'obbligo di offrire i crediti maturati sorge esclusivamente in capo al cedente, mentre il cessionario non è tenuto ad accettare); secondo altri in tali ipotesi ricorrerebbe la figura del contratto normativo (il contratto di factoring sarebbe infatti volto a disciplinare i successivi eventuali contratti fra le parti).

[2]Il cedente deve necessariamente essere un imprenditore o un rappresentante legale di una società (art. 1, lettera a), l. n. 52/1991).

[3]Il cessionario è una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 1, lettera c, l. n. 52/1991).

[4]Si tratta esclusivamente di crediti relativi all'impresa.

[5]I crediti esistenti e futuri possono essere ceduti sia singolarmente che in massa; tuttavia la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

[6]Nella prassi, di frequente, come anzidetto, il contratto di factoring è strutturato come convenzione quadro delle singole cessioni attuative;

[7]Il “Factor” paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti: in questo ultimo caso spettano al “Factor”, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.

[8]È preferibile indicare le diverse modalità di pagamento per i crediti già sorti e per i crediti futuri.

[9]La Corte di Appello di Milano I, con sentenza del 8 febbraio 2018 ha statuito che “In tema di factoring è nulla la clausola contenuta nel contratto de quo secondo la quale viene meno con effetto retroattivo l'appendice con cui il factor ha assunto su di sé il rischio dell'insolvenza del debitore se l'altra parte contrattuale – fornitore - non adempie agli obblighi previsti dalle condizioni generali, quando la stessa sia priva della puntuale indicazione degli obblighi che le parti abbiano considerato determinanti nel programma negoziale”.

[10]A seconda delle diverse ulteriori prestazioni in capo al “Factor” il contratto avrà causa di scambio piuttosto che di gestione.

[11]Ad ogni modo la disciplina di cui all'art. 1267 c.c. è derogabile in peius per il cedente.

Commento

Nozione e disciplina

Il factoring è stato introdotto in un primo tempo nel nostro ordinamento in forza del generale principio dell'autonomia negoziale espresso dall'art. 1322 c.c.; successivamente è stato recepito per effetto della l. n. 52/1991 nonché della l. n. 260/1993, che ha ratificato la Convenzione sul factoring internazionale di Ottawa del 28 maggio 1988 (detta Convenzione si riferisce però soltanto ai contratti internazionali, ponendo una disciplina per lo più derogabile dalle parti).

Preme, innanzitutto, evidenziare che si tratta di un contratto di derivazione anglosassone che, secondo alcuni, rimane atipico nonostante l'entrata in vigore della succitata l. n. 52/1991, in quanto tale provvedimento legislativo si è limitato esclusivamente a disciplinare gli aspetti più difficili da armonizzare con la disciplina codicistica.

Al factoring si applicano inoltre le norme del TUB (d.lgs. n. 385/1993) relative alla trasparenza. A questo proposito, la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di chiarire che anche la stipulazione di un contratto di factoring, “ove stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, è soggetta alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell'alveo dell'art. 117 e ss. del TUB” (Cass. I, n. 2510/2018).

Al factoring si applicano anche le norme in tema di usura: per un esempio Cass. III, n. 32538/2023.

Il factoring, più precisamente, è il contratto con il quale un imprenditore (cedente o fornitore), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, trasferisce o si obbliga a trasferire mediante cessioni di credito a titolo oneroso, attuative del contratto di factoring, ad un'impresa specializzata (cessionaria o factor) la titolarità dei crediti, esistenti o futuri, derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa.

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 52/1991 è possibile cedere con il contratto di factoring crediti futuri, anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. Detti crediti, come quelli già esistenti al momento della cessione, possono essere ceduti anche in massa, ma in questo caso i relativi contratti dovranno essere stipulati in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

Il “factor”, come corrispettivo, paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti: in questo ultimo caso spettano al “factor”, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.

I tre presupposti per l'applicazione della disciplina relativa al factoring, sopra citata, sono i seguenti: il cedente deve essere un imprenditore; il cessionario deve essere una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa; i crediti ceduti devono attenere a contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa. Mancando anche uno solo di questi requisiti si applicherà la disciplina del codice civile sulla cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e ss.

Struttura del contratto di factoring

Il factoring può strutturarsi in una cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri oppure in un'operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziale e in una o più cessioni di credito attuative. In questo ultimo caso si ravvisa un collegamento negoziale poiché le singole cessioni non possono esistere senza il factoring e questo, a sua volta, pur godendo di completa autonomia, è privo di un contenuto apprezzabile se considerato senza le singole cessioni.

Il debitore ceduto, invece, non partecipa al contratto: il trasferimento del diritto di credito si produce con il semplice consenso del cedente fornitore e del cessionario factor (è un contratto consensualistico), cessione che verrà solo comunicata al debitore ceduto.

Causa del contratto di factoring

Il factoring consente la gestione dei crediti di impresa mediante lo strumento formale della cessione del credito con le possibili varianti del finanziamento in favore dell'impresa e dell'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore. In particolare, la funzione di finanziamento si concretizza nel fatto che il cedente, a fronte del corrispettivo versato dal factor, consegue un'anticipazione delle somme a lui dovute senza ricorrere ad altre forme di credito con i relativi costi (come ad esempio il credito bancario).

Pertanto, la causa del contratto in oggetto non può essere univocamente individuata: può aversi causa di gestione o causa di finanziamento o, più semplicemente, causa di scambio.

Profili fiscali

Il contratto di factoring, essendo una particolare ipotesi di cessione di crediti, è soggetto al trattamento fiscale previsto per tale tipologia contrattuale.

La Corte di Giustizia UE, riconducendo detto contratto ad un'attività di recupero crediti, ha tuttavia escluso la possibilità di beneficiare del regime di esenzione previsto ai fini IVA per le cessioni di credito.

La nostra Agenzia delle Entrate (Nota n. 126747/2004), al contrario, ritiene necessario verificare di volta in volta se l'operazione ha natura finanziaria o di mero recupero del credito.

Solo nel primo caso, tra l'altro ipotesi più frequente, è un'operazione finanziaria esente IVA e, inoltre, la presenza di clausole diverse, pro soluto o pro solvendo (di cui si tratterà nel proseguo), non incide sulla natura finanziaria del contratto ma verosimilmente solo sulla determinazione della commissione.

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