Disdetta del contratto di locazione

Lorenzo Cavalaglio
aggiornata da Nicola Rumìne

Inquadramento

La disdetta del contratto di locazione, necessaria solo per le locazioni senza determinazione di tempo, è un negozio unilaterale recettizio, che si concretizza con la manifestazione di volontà diretta alla controparte per impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto.

Formula

(da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento)

Egr. Sig. ... (nome cognome del locatore)

Via ... (indirizzo del locatore)

Oggetto: disdetta del contratto di locazione

Egr. Sig. ...

con la presente le comunico l'intenzione di recedere anticipatamente dal contratto di locazione stipulato in data ... relativo all'immobile di sua proprietà sito in ... (indirizzo completo).

L'immobile pertanto verrà consegnato libero da persone e cose decorsi sei mesi dalla ricezione della presente.

In attesa di suo riscontro porgo cordiali saluti.

Luogo e data ...

Firma ...

Commento

Nella pratica la disdetta del contratto di locazione viene fatta mediante lettera raccomandata, forma richiesta esplicitamente dall'art. 3 della l. n. 392/1978 per le locazioni ad uso abitativo. La giurisprudenza ha rilevato che questo requisito di forma non è previsto ad substantiam, da ciò deriva la possibilità di ricorrere ad altri equipollenti, purché dotati di pari efficacia efficacia (ad esempio, da ultimo, Cass. III, n. 9759/2023). 

Trib. Salerno I, n. 1644/2025 si è di recente occupato della possibilità di superare la disdetta attraverso comportamenti concludenti, offrendo risposta negativa: “la rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto”.

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