Contratto di leasing traslativo

Mattia Caputo

Inquadramento

Il leasing traslativo è una species della locazione finanziaria che si caratterizza per il fatto di realizzare, sia pure con una modalità peculiare, l'effetto traslativo di beni di varia natura (solitamente funzionali all'esercizio dell'attività di impresa) a favore dell'utilizzatore. Di seguito si esaminerà la natura giuridica del leasing traslativo, la differenza con quello c.d. “di godimento” e la disciplina ad esso applicabile.

Formula

CONTRATTO DI LEASING TRASLATIVO 1

Con il presente contratto la banca/la società ...., iscritta nel R.I. il .... a .... e con sede legale in ...., alla ...., P.IVA .... (di seguito Concedente)

E

il/la Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a/iscritta nel R.I. il .... a .... e residente/con sede legale in ...., alla ...., Codice Fiscale/P.IVA .... (di seguito Utilizzatore)

convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che il Fornitore è proprietario dei seguenti beni mobili registrati/non registrati/ immobili così meglio descritti: .... (di seguito i beni);

- che il Concedente ha acquistato la proprietà dei beni del Fornitore con atto del .... in base alle istruzioni ricevute dall'Utilizzatore in cambio del pagamento del prezzo pari ad € .... + I.V.A.;

- che l'Utilizzatore intende acquistare dal Concedente la proprietà dei beni sopra indicati;

- che il corrispettivo dovuto dal Concedente al Fornitore per l'acquisto dei beni è pari ad € ....;

- che l'Utilizzatore ha corrisposto al Concedente all'atto della sottoscrizione del presente contratto la somma di € ....;

- che l'Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente numero .... canoni mensili dell'ammontare di € .... + IVA a decorrere dal ...., fino alla data del .... per un importo complessivo di € .... + IVA con le seguenti modalità di pagamento: ....;

- che l'Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente il tasso di interesse nella misura del .... %;

- che alla scadenza della data del .... l'Utilizzatore potrà acquistare la proprietà del bene pagando il prezzo (“maxicanone”) di € .... + IVA:

tuttò ciò premesso è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 1 SCELTA DEI BENI E LORO ORDINAZIONE AI FORNITORI

1.1 Il Concedente si impegna ad appositamente acquistare, su richiesta dell'Utilizzatore, i beni e/o le attrezzature (di seguito denominati “i beni”) descritti in Premessa, emettendo nei confronti del Fornitore separati ordini di acquisto, in conformità alle indicazioni dell'Utilizzatore, il quale garantisce, per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., l'accettazione ed il corretto e puntuale adempimento di ciascuno di tali ordini da parte sia del Fornitore che di eventuali suoi incaricati;

1.2 In attuazione di quanto sopra l'Utilizzatore dà la propria espressa autorizzazione all'emissione da parte del Concedente degli eventuali ordini di pagamento di cui sopra, in conformità ai dati relativi ai beni indicati in Premessa ed alle Condizioni Generali di Acquisto predisposte dal Concedente che l'Utilizzatore dichiara di espressamente approvare;

1.3 L'Utilizzatore garantisce inoltre, per ogni singolo bene, la congruità del prezzo di acquisto fissato con il rispettivo Fornitore;

1.4. L'Utilizzatore conferma, agli effetti anche dell'art. 1338 c.c., di avere verificato che ogni singolo bene è rispondente alle vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed antinquinamento, nonché alle disposizioni delle direttive UE emanate in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro e garantisce il rilascio da parte di ciascun Fabbricante e/o Fornitore di ogni certificazione ed altro documento previsto sia dalla legge nazionale, sia dalle richiamate direttive UE, sia comunque dall'Ordine emesso nei confronti Fornitore. In particolare l'Utilizzatore garantisce il rilascio da parte di ciascun Fabbricante e/o Fornitore delle omologazioni, ovvero delle certificazioni UE emesse da organismo notificato, o dalle autocertificazioni di conformità UE, che siano previste per ogni bene fornito, nonché di ogni altro documento richiesto dal Concedente, ivi compreso il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana e l'apposizione su ogni benne della marcatura UE, prendendo atto che in mancanza della predetta documentazione di cui sopra la consegna del bene da parte del Fornitore all'Utilizzatore sarò da considerarsi priva di effetti nei confronti del Concedente, con facoltà per il Concedente di risolvere il presente contratto nei modi e nei termini previste dagli articoli 14 e 15, ovvero comunque, qualora ne derivi l'invalidità del contratto, di rivalersi nei confronti dell'Utilizzatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 3, comma 8.

1.5 Il Concedente avrà altresì facoltà di risolvere il presente contratto nei modi e termini di cui agli articoli 14 e 15 delle Condizioni Generali nel caso in cui il Fornitore e/o l'Utilizzatore, ometta di far pervenire al Concedente la medesima, all'atto della presa in consegna da parte dell'Utilizzatore, il duplicato della documentazione di cui sopra e l'Utilizzatore non conformi l'avvenuta apposizione sul bene della marcatura UE ove per esso prevista.

ART. 2 ACCOLLO DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE

2.1 L'Utilizzatore si impegna inderogabilmente a ricevere il bene per la durata di seguito indicata, accollandosi, sia nei confronti del Concedente, che dei terzi, ogni rischio 2 , onere e responsabilità connessi a tale bene, proprietà, detenzione, impiego e custodia dello stesso, anche per gli eventi derivanti da causa antecedente la stipulazione del contratto, caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi, loro inadempienza o insolvenza, provvedimento della Pubblica Autorità ecc., a partire dal momento in cui i rischi cesseranno di fare carico al Fornitore.

2.2 L'Utilizzatore non potrà pertanto imputare alcuna responsabilità al Concedente, né potrà recedere anticipatamente dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte, e segnatamente da quelle di effettuare il pagamento del canone nella misura ed alle scadenze stabilite, neanche in caso di mancata o ritardata consegna del bene, di perdita, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inutilizzabilità temporanea o definitiva, a qualsiasi causa dovute, anche per vizi palesi od occulti, sia originari che sopravvenuti, mancanza delle qualità richieste, mancata omologazione e non rispondenza del bene, violazione dei diritti di privativa industriale, sequestro, requisizioni, revocatoria e similari. In tutte le ipotesi ora indicate ed in quelle similari ed analoghe, come per i sinistri che dovessero colpire il bene oppure vengano ad essere causati da questo a persona o cose dell'Utilizzatore o di terzi, anche se a lui non imputabili, l'Utilizzatore sarà inoltre responsabile per i danni subiti dal Concedente, e sarà tenuto a manlevare ed indennizzare quest'ultimo per ogni esborso che questo dovesse sostenere, anche a titolo di responsabilità obiettiva o di sanzione amministrativa o penale.

2.3 La responsabilità gravante sull'Utilizzatore ai sensi della presente clausola permarrà anche in caso di danno per il quale sia prevista o sussista una copertura assicurativa, nonché oltre i limiti della stessa.

2.4 In caso di legittimo rifiuto alla presa in consegna dei beni da parte dell'Utilizzatore, così come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna come previsto nell'ordine, il presente contratto di locazione finanziaria si intenderà privo di ogni effetto con completo esonero per il Concedente e con l'obbligo, a carico dell'Utilizzatore, di retrocedere ogni importo nel frattempo liquidato al Fornitore, oltre interessi di mora nella misura indicata all'art. 5.

ART. 3 PRESA IN CONSEGNA DEI BENI E RELATIVI VERBALI DI CONSTATAZIONE

3.1 Ciascun bene verrà consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore.

3.2 La regolarità della consegna e dell'installazione dei singoli beni da parte di ciascun Fornitore sarà curata dall'Utilizzatore, che si impegna a conseguirle, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, anche nell'interesse del Concedente, nel termine ed alle condizioni previste dall'ordine di acquisto emesso dalla stessa, su indicazione dell'Utilizzatore.

3.3 Nel termine massimo di otto giorni dalla consegna di ogni singolo bene, l'Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato, nonché la sua conformità all'Ordine eventuale, L'Utilizzatore, assumendone la responsabilità, dovrà altresì verificare, nello stesso termine, la completa rispondenza del bene sia alle norme di legge che alle prescrizioni delle direttive UE in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, accertando che lo stesso sia corredato sia di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge o per disposizioni emanate dalla UE, quali in particolare, a seconda di quanto previsto dalle richiamate norme per ogni tipo di bene, il certificato di omologazione, ovvero il certificato UE, rilasciato da organismo notificato o la dichiarazione di conformità UE, sia del manuale di istruzioni redatto in italiano, sia della marcatura UE apposta sul bene stesso sia, infine, di ogni altra documentazione eventualmente richiesta dal Concedente al Fornitore.

3.4 L'Utilizzatore dovrà altresì certificare l'accettazione di ogni singolo bene inviando al Concedente un apposito verbale di constatazione e presa in consegna, debitamente sottoscritto e nel cui contesto dovranno essere espressamente indicati tutti i certificati di omologazione e/o conformità UE che accompagnano il bene stesso. Tale verbale dovrà essere trasmesso dall'Utilizzatore al Concedente unitamente ad un duplicato di tutti gli eventuali certificati di omologazione e/o di conformità UE di cui sopra, nonché di ogni altro documento previsto per il bene o richiesto dal Concedente al fornitore.

3.5 Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo n. 2, l'Utilizzatore, nel caso in cui intenda rifiutare la consegna di uno o più beni, in seguito a loro gravi vizi o difetti di funzionamento, ovvero per altre inadempienze dei relativi Fornitori, sarà tenuto tassativamente a comunicare le proprie riserva ai Fornitori interessati, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dandone contemporanea notizia con le stesse forme al Concedente. L'Utilizzatore sarà altresì tenuto ad immediatamente promuovere, nei confronti dei Fornitori interessati, un accertamento tecnico preventivo e ad assumere ogni altra iniziativa, anche di carattere giudiziale, per la tutela degli interessi del Concedente.

3.6 Nei rapporti tra le parti la consegna si intenderà in ogni caso accettata senza riserve dall'Utilizzatore, per i beni che al momento dell'invio da parte sua della proposta di contratto al Concedente risultino essere stati consegnati dai rispettivi Fornitori all'Utilizzatore medesimo, nonché per quelli per i quali l'Utilizzatore ometta di ottemperare agli adempimenti previsti ai precedenti paragrafi di questa clausola, fatta salva in quest'ultima ipotesi la facoltà del Concedente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti delle successivi articoli 14 e 15.

3.7 L'uso del bene da parte dell'Utilizzatore si intenderà comunque iniziato il primo giorno in cui il medesimo avrà ricevuto e preso in consegna il bene nei modi e nei termini sopra indicati.

Nel caso in cui il leasing abbia per oggetto più beni o gruppi di beni con consegna non contestuale, il contratto avrà la durata di seguito indicata e decorrerà dalla data della consegna di ciascun bene o gruppo di beni. È facoltà del Concedente considerare ciascun bene o gruppo di bene come oggetto di un autonomo contratto di leasing regolato dalle Condizioni Generali di contratto. In tale ipotesi il Concedente comunicherà all'Utilizzatore la volontà di avvalersi di tale facoltà mediante l'invio della fattura relativa al primo canone e l'obbligo dell'Utilizzatore al pagamento dei canoni successivi al canone alla firma o maxicanone, decorrerà dalle rispettive date di consegna.

3.8 In ogni caso è fatto espresso divieto all'Utilizzatore di accettare, da parte del Fornitore, la consegna di beni che non risultino conformi alla normativa vigente, e/o alle prescrizioni delle direttive UE in materia antinfortunistica ed antinquinamento, nonché non risultino corredati dal certificato di omologazione o di conformità UE rilasciato da organismo notificato ovvero di autocertificazione di conformità UE rilasciata dal Fabbricante e/o Fornitore, così come di ogni altro documento che sia previsto per legge o per disposizione UE, ivi compresi il libretto di istruzioni redatto in lingua italiana e la regolare marcatura UE, nonché ogni altro documento eventualmente richiesto dal Concedente al Fornitore. Qualora per effetto della violazione di tale divieto da parte dell'Utilizzatore dovessero derivare la nullità o l'inefficacia del contratto ovvero, comunque, altro pregiudizio a carico del Concedente, l'Utilizzatore risponderà nei confronti del medesimo, ai sensi dell'art. 1338 c.c., di ogni danno da esso subito.

ART. 4. FACOLTÀ DI AZIONE DELL'UTILIZZATORE

4.1 Per quanto sopra previsto e fermo restando che non potranno essere imputate al Concedente eventuali limitazioni e/o esoneri di responsabilità dei Fornitori o di terzi, è conferita la facoltà all'Utilizzatore, senza pregiudizio degli impegni da lui assunti verso il Concedente, né del diritto di proprietà di questa sul bene, di avanzare direttamente riserve ed eccezioni nei confronti dei Fornitori o di chi altri di ragione, a propria cura e spese, assumendosene ogni responsabilità e conseguenza.

4.2 All'Utilizzatore è altresì conferita la facoltà di proporre reclami ed azioni anche in via giudiziaria, riservata in ogni caso al Concedente la facoltà di intervento in causa o di proporre azione autonoma.

ART. 5. CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA – MODALITÀ DI PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA

5.1 Il canone complessivamente dovuto dall'Utilizzatore al Concedente ed il prezzo fissato per l'opzione di cui alla successivo articolo n. 13, comma 3, sono determinati in proporzione ai costi totali che risulteranno essere stati sostenuti a consuntivo dal Concedente per l'acquisto dei beni, anche per effetto di revisione dei prezzi, oscillazione dei cambi, oneri e dazi doganali, commissioni di qualsiasi natura, competenze degli spedizionieri, accessori di qualsiasi tipo, rapportati ad un parametro percentuale calcolato in funzione dei costi di acquisto definitivamente sostenuti dal Concedente, nonché dalla periodicità dei versamenti come indicati in Premessa.

5.2 Il primo versamento che l'Utilizzatore abbia effettuato in via anticipata all'atto dell'invio della sua domanda/proposta di contratto al Concedente si intenderà corrisposto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, sino al momento in cui il Concedente abbia manifestato, anche tacitamente, la propria accettazione di tale proposta e verrò poi imputato in parte a copertura delle spese di contratto per l'importo all'uopo indicato in Premessa e, per la restante part, a copertura del versamento dovuto dall'Utilizzatore contestualmente alla sottoscrizione del contratto così come determinato in Premessa.

5.3 Ognuno degli altri versamenti che si renderanno dovuti al Concedente, in conformità a quanto previsto in Premessa, sarà effettuato periodicamente, a partire dalla data in cui avrà inizio, ai sensi dell'articolo 3, l'uso del bene da parte dell'utilizzatore.

5.4 In aggiunta al corrispettivo pattuito in Premessa, l'Utilizzatore sarà tenuto, a compenso degli oneri preliminari sostenuti dal Concedente, a corrispondere allo stesso un canone di prelocazione finanziaria, il cui ammontare verrà mensilmente calcolato nella misura del .... % su tutte le somme che, in eccedenza rispetto all'importo versato dall'Utilizzatore insieme all'invio della proposta di contratto, il Concedente stesso dovesse pagare ai Fornitori o a terzi in via anticipata rispetto alla data per l'inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore così come fissato all'art. 3.

5.5 Salvo diverso accordo scritto delle parti, il compenso degli oneri di prelocazione finanziaria di cui al precedente comma verrà calcolato, per ciascun bene, a partire dalla data dei rispettivi pagamenti effettuati dal Concedente ai Fornitori, sino alla data in cui avrà inizio, ai sensi dell'art. 3, l'uso del bene da parte dell'utilizzatore.

5.6 Il compenso degli oneri di prelocazione finanziaria di cui ai precedenti commi dovrà essere corrisposto dall'Utilizzatore al Concedente in una o più soluzioni, in conformità alla richiesta medesima, entro .... giorni dalla richiesta stessa, salva la facoltà del Concedente di imputare il corrispondente importo tra le componenti dei costi sostenuti per l'acquisto del bene.

5.7 L'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente un canone di prelocazione finanziaria, da calcolarsi nella misura e con i criteri di cui al comma 4 del presente articolo, anche nel caso in cui, in conformità alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore, il Concedente abbia pattuito, con uno o più Fornitori, il pagamento differito del prezzo della rispettiva fornitura e l'Utilizzatore provveda, per qualsiasi causa o motivo, anche a lui non imputabile, alla sottoscrizione del relativo verbale di constatazione o presa in consegna in data successiva a quella di inizio del computo del termine di dilazione pattuito per il pagamento di detta fornitura. In questa ipotesi il compenso degli oneri di prelocazione finanziaria verrà calcolato per ogni bene a decorrere dalla data convenuta dal Concedente con il rispettivo Fornitore per l'inizio del compto del termine di dilazione del pagamento del relativo prezzo fino alla data di sottoscrizione del corrispondente verbale di constatazione e presa in consegna da parte dell'Utilizzatore e verrà anch'esso corrisposto dall'Utilizzatore al Concedente nei termini e con le modalità previste dal precedente comma 6 del presente articolo.

5.8 Il pagamento di ogni somma dovuta dall'Utilizzatore al Concedente, a titolo di canone o per qualsiasi altro titolo, dovrà essere effettuato, alle date di rispettiva scadenza, con le modalità che il Concedente riterrò di adottare ed al domicilio della stessa oppure presso qualsiasi altro Ente da questo indicato.

5.9 I pagamenti la cui scadenza coincida con un giorno non lavorativo dovranno essere effettuati all'ultimo giorno lavorativo bancario antecedente.

5.10 Le spese di incasso saranno a carico dell'Utilizzatore.

5.11 L'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta al Concedente, tanto a titolo di canoni, quanto per qualsiasi altro titolo, ivi comprese anche le somme dovute in conseguenza dell'anticipata risoluzione totale o parziale del contratto ovvero di scioglimento dello stesso per mutuo consenso o di recesso dell'Utilizzatore ai sensi del successivo art. 18, sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, a corrispondere gli interessi moratori nella misura del .... % e, comunque, entro i limiti di cui alla legge n. 108/1996;

5.12 Qualsiasi pagamento dell'Utilizzatore verrà imputato in primo luogo agli interessi ed alle spese e successivamente alle somme dovute a titolo di canone, iniziando da quelle scadute da maggior tempo.

5.13 Le contestazioni che fossero avanzate dall'Utilizzatore o dovessero comunque sorgere anche nei confronti di uno o più Fornitori o di terzi, non legittimeranno l'Utilizzatore a sospendere il puntuale pagamento del canone dovuto per ogni singolo bene nella misura e nei tempi pattuiti.

5.14 Le spese legali anche stragiudiziali sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore inadempiente, così come le sepese e/o le commissioni relative ad eventuali interventi da parte di esattori incaricati dal Concedente al recupero dei crediti in misura on superiore a quella prevista dall'art. 18. Gli importi a tale titolo anticipati dal Concedente saranno immediatamente rimborsati dall'Utilizzatore a semplice richiesta.

ART. 6. ASSICURAZIONE

6.1 L'Utilizzatore, per tutta la durata del rapporto e comunque fino alla riconsegna o all'acquisto da parte sua del bene, è tenuto ad assicurarlo a propria cura e spese per l'intero suo costo effettivo, con apposite polizze, che dovranno essere vincolate a favore del Concedente, contro tutti i rischi ivi compresi:

a) ogni rischio di trasporto, carico e scarico, dal luogo di consegna al luogo di installazione;

b) danni parziali o totali al bene;

c) responsabilità civile verso terzi da circolazione, compresi i terzi trasportati, con massimale unico non inferiore ai minimi di legge;

d) responsabilità civile da esercizio, anche se non prevista dalla legge, con massimale unico non inferiore ai minimi di legge quando i beni dedotti in contratto sono rappresentati da macchine operatrici semoventi.

6.2 Ogni polizza di assicurazione, di cui deve essere trasmesso duplicato al Concedente tempestivamente e, comunque, non oltre la sottoscrizione da parte dell'Utilizzatore del verbale di presa in consegna prevista dall'art. 3, all'atto della sottoscrizione della domanda/proposta di contratto, dovrà essere espressamente vincolata a favore del Concedente o di chi da questo indicato, fermo restando che i premi e tutti gli oneri del contratto di assicurazione saranno a carico dell'Utilizzatore, mentre i rispettivi diritti saranno di spettanza del Concedente o di chi da questo designato;

6.3 Nel caso di inadempimento a tale obbligo, ovvero qualora l'Utilizzatore non abbia provveduto a trasmettere al Concedente copia della polizza assicurativa stipulata con la compagnia di propria scelta, il Concedente ha la facoltà di provvedere autonomamente ad assicurare il bene, previo un sollecito scritto, addebitando conseguentemente all'Utilizzatore il relativo premio in via di rivalsa, senza ulteriore avviso;

6.4 Ogni polizza dovrà altresì contenere l'impegno della compagnia di assicurazione a notificare tempestivamente al Concedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato rinnovo della polizza nonché l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quanto non siano trascorsi .... giorni dalla data del recapito della raccomandata di cui sopra al Concedente.

6.5 Nel caso in cui un bene risulti scoperto di assicurazione o non vengano pagati tempestivamente i relativi premi, il Concedente impregiudicato quanto previsto dall'art. 12, potrà provvedere alla copertura assicurativa ed al pagamento dei premi, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore.

6.6 In ogni caso, il Concedente non assume obblighi o responsabilità di sorta per gli eventuali rischi non coperti o soltanto parzialmente coperti dall'assicurazione.

6.7 In caso di sinistro l'Utilizzatore sarà comunque responsabile nei confronti del Concedente per l'intero risarcimento del danno da questo subito, mentre le somme che verranno corrisposte dalla compagnia assicurativa al Concedente a tittolo di indennità verranno da questo trasferite all'Utilizzatore solo dopo che lo stesso abbia provveduto, a sua volta ed a sue esclusive spese, alle necessarie riparazioni ed ai necessari risarcimenti, ovvero verranno imputate a semplice decurtazione del risarcimento dei danni dovuto dall'Utilizzatore al Concedente stesso, ai sensi dell'art. 16, nel caso in cui sia stato risolto.

ART. 7 PRESCRIZIONI SULL'USO DEI BENI – MANUTENZIONE

7.1 L'Utilizzatore per l'intera durata del rapporto sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, agli effetti anche dell'art. 1338 c.c., ed a proprie spese, con esonero del Concedente da ogni relativo onere o rischio, a:

a) curare l'ottenimento di tutti i permessi, omologhe e certificazioni, che fossero connessi alla proprietà, all'impiego o comunque detenzione di ogni singolo bene, nonché provvedere al compimento di tutte le relative pratiche amministrative ed al pagamento di eventuali tasse di proprietà o possesso, sia ripetitive che “una tantum”;

b) curare la regolarità di tutti i documenti di immatricolazione e circolazione di ogni bene assoggettato ad immatricolazione ed iscrizione al P.R.A. o similari, nonché il loro tempestivo aggiornamento, qualora lo stesso si renda necessario per vicende che riguardano l'Utilizzatore;

c) servirsi di ogni bene con la diligenza del buon padre di famiglia, adibendoli ai soli usi consentiti dalle eventuali licenze ed autorizzazioni di cui siano dotati, nonché osservare le leggi e le disposizioni, anche locali, che regolano il loro impiego;

d) astenersi dall'utilizzo di ogni bene qualora lo stesso non sia correlato da tutte le certificazioni ed altri documenti previsti per legge o per prescrizione delle direttive UE in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, quali il certificato di omologazione, la certificazione UE rilasciata da organismo notificato, la dichiarazione di conformità UE, il manuale di istruzioni redatto in italiano, l'apposizione sul bene della marcatura UE ed ogni altro documento indicato nell'ordine che il Concedente abbia eventualmente emesso nei confronti del Fornitore, nonché nel caso in cui l'Utilizzatore non abbia ottemperato ad ogni altra disposizione di legge con particolare riguardo alle norme in materia di antinquinamento ed a quelle sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;

e) sottoporre ogni bene alle verifiche, ispezioni, controlli, anche periodici e revisioni che fossero disposti per legge o per provvedimento della Pubblica amministrazione;

f) custodire, conservare e/o ricoverare ogni bene in locali idonei, nel luogo di utilizzazione indicato e non mutare tale luogo senza il preventivo consenso scritto del Concedente;

g) non cedere a terzi il godimento e l'uso, anche parziale o temporaneo, di alcun bene, non sublocarli senza il preventivo consenso scritto del Concedente, ovvero non alienarli, darli in pegno o altrimenti distrarli o modificarli, non farli partecipare, ove si tratti di veicoli, a competizioni di alcun genere, né costituire o consentire sugli stessi ragioni di privilegio, vincolo o possesso, neppure in parte, a favore di terzi;

h) provvedere, a sua cura di spese, a tutte le necessarie manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie e di rimessa in pristino, se occorrenti, nonché alle integrazioni e sostituzioni che fossero richieste da organi amministrativi o da disposizioni di legge o di regolamento, fermo restando che i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ad ogni bene, anche se autorizzati dal Concedente, resteranno acquisiti alla stessa senza indennizzo in favore dell'Utilizzatore, il quale non potrà neppure compensare i miglioramenti apportati con gli eventuali danni eccedenti il normale deterioramento per l'uso. In ogni caso all'Utilizzatore è fatto espresso divieto di eseguire interventi sul bene che, modificandone anche parzialmente la destinazione d'uso o le potenzialità, rendano necessario procedere ad un'ulteriore verifica di conformità dello stesso e al rilascio di una nuova certificazione UE;

i) effettuare tempestivamente ai singoli Fornitori o a chiunque altro di ragione, anche nell'interesse e per conto del Concedente, e dandone notizia alla medesima, tutte le denunce e notifiche che si rendessero necessarie per i vizi di funzionamento o di costruzione di ogni bene, ovvero per qualsiasi fatto pregiudizievole che colpisse gli stessi, nonché promuovere i relativi accertamenti i tecnici preventivi ed assumere ogni altra opportuna iniziativa, anche in sede giudiziale, restando tuttavia sempre in facoltà del Concedente di curare direttamente gli adempimenti di cui sopra, senza che l'esercizio di questa facoltà faccia venire meno la responsabilità dell'Utilizzatore, né qualunque altro obbligo a suo carico derivante dal contratto, ivi compreso quello di provvedere al regolare pagamento del canone convenuto.

7.2 L'Utilizzatore potrà eseguire, nel corso della locazione finanziaria, a sua cura e spese, tutte le modifiche ed innovazioni ai beni che riterrà opportune, a condizione che esse siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Concedente e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, e purché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione degli infortuni. Ferma restando la obbligatorietà della autorizzazione da parte del Concedente, si conviene fin da ora che, in ogni caso, modifiche, migliorie ed innovazioni apportate ai beni non daranno diritto ad alcuna indennità né a riduzioni dei corrispettivi pattuiti a favore dell'Utilizzatore anche qualora ritenute dal Concedente stesso, fatta comunque salva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino, totale o parziale, dei beni a cura ed a spese dell'Utilizzatore.

ART. 8. CONTRAVVENZIONI – VERIFICHE DEL VEICOLO E COMUNICAZIONI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTILIZZATORE

8.1 Le contravvenzioni per le eventuali infrazioni alle norme di legge dovranno essere pagate direttamente dall'Utilizzatore, ovvero essere rimborsate dal medesimo al Concedente nel caso in cui questo ne abbia anticipato il pagamento ancorché il relativo provvedimento sia stato notificato al Concedente successivamente alla scadenza del contratto.

8.2 L'Utilizzatore, avendo comunque l'onere di farsi parte diligente per il pagamento delle contravvenzioni e di ogni altro adempimento relativo, non potrà imputare alcuna responsabilità al Concedente per mancato o ritardato pagamento delle stesse, o per oblazione che per suo insindacabile giudizio il Concedente abbia ritenuto di effettuare, neppure con riguardo a loro eventuali supplementi o maggiorazioni;

8.3 Il Concedente nel corso del rapporto avrà altresì facoltà, in qualsiasi momento, di procedere a mezzo dei suoi incaricati o delegati alla verifica dello stato d'uso di conservazione del veicolo ed è a tal fine autorizzato fin da ora ad accedere nei locali dell'Utilizzatore.

8.4 L'Utilizzatore si obbliga anche ad informare il Concedente, ogni volta che questo ne faccia richiesta, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed a fornire tutta la documentazione e le notizia occorrenti per una completa valutazione della stessa.

ART. 9. NORME IN CASO DI SINISTRO.

L'Utilizzatore dovrà fare denuncia al Concedente di qualsiasi danneggiamento, deterioramento, distruzione, perdita o sottrazione, o di qualsiasi altro analogo fatto concernente i beni oggetto del contratto, come pure di ogni danno provocato dai medesimi ai terzi, entro ..... a mezzo telex o telegramma, facendo seguire al più preso la comunicazione scritta con la descrizione dei danni e delle modalità in cui è avvenuto il sinistro. Se i beni sono stati assicurati dall'Utilizzatore, questi deve inviare tempestivamente comunicazione scritta anche alla compagnia di assicurazioni, rimettendone copia al Concedente.

Nel caso di danno causato da incendio, furto e/o rapina, l'Utilizzatore si impegna, esonerando il Concedente da ogni responsabilità, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria specificando che i beni sono di proprietà del Concedente, rimettendone copia allo stesso.

L'Utilizzatore si impegna altresì a compiere tutti gli atti possibili per la limitazione del danno, per la tutela e la salvaguardia dei diritti della compagnia assicurativa verso i terzi responsabili, a conservare le parti danneggiate e difettose per l'esame da parte del perito della compagnia di assicurazioni, a permettere ogni rilevazione dell'oggetto danneggiato, a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova sull'esistenza, il genere ed il valore delle cose assicurate, nonché sull'evento e sull'entità del danno.

ART. 10. PERDITA TOTALE DEI BENI.

In caso di perdita totale di tutti i beni oggetto del contratto, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e l'Utilizzatore liberato dall'obbligo di restituzione dei beni. Gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distribuzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsivoglia ragione (es. sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell'Utilizzatore, anche se non imputabili al medesimo. Al verificarsi della risoluzione, l'Utilizzatore si obbliga, a semplice richiesta del Concedente, a pagare:

a) i corrispettivi periodici scaduti e non pagati e tutto quant'altro specificatamente previsto dal presente contratto fino alla data dell'evento, maggiorati degli interessi di mora contrattuali delle singole scadenze fino alla data dell'effettivo pagamento 3 ;

b) un'indennità pari all'importo attualizzato, al tasso indicato all'art. 16, di tutti i corrispettivi a scadere e del prezzo di riscatto dei beni oggetto del contratto. In caso di ritardato pagamento dell'indennità da parte dell'Utilizzatore su di essa si applicheranno gli interessi di mora previsti dall'art. 5. Nei soli casi di incendio e furto di autoveicoli il pagamento dell'indennità sarà postergato per il tempo necessario alla liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione, ma comunque per un tempo non superiore a giorni .... dall'evento, purché l'Utilizzatore procuri tempestivamente tutti i documenti necessari per una pronta liquidazione dell'indennizzo o al Concedente, qualora vi abbia provveduto quest'ultimo.

In mancanza, il Concedente cederà all'Utilizzatore ogni eventuale residuo diritto relativamente ai beni. L'Utilizzatore sarà dunque surrogato in tutti i diritti del Concedente nei confronti della Compagnia assicurativa o della Pubblica Amministrazione per l'incasso di quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.

Laddove non risulti pagato tutto quanto sopra indicato:

a) il Concedente è espressamente autorizzato ad affidare ad un legale di propria fiducia, addebitando le conseguenti spese ed onorari all'Utilizzatore, l'incarico di trattare presso la compagnia assicurativa la liquidazione del danno ed agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni, con conseguente facoltà di concordare l'indennizzo, rilasciarne quietanza a sua firma ed incassarlo;

b) il Concedente comunicherà all'Utilizzatore l'ammontare dell'eventuale indennizzo concordato con la compagnia di assicurazione; ove questi lo ritenesse inadeguato, vi si potrà opporre versando al Concedente tutto quanto ad esso dovuto come sopra indicato ad estinzione del presente contratto, rimanendo pertanto libero di trattare direttamente l'indennizzo con la compagnia assicurativa; se entro .... giorni da questa comunicazione l'Utilizzatore non avrà effettuato questo versamento, il Concedente è autorizzato ad incassare quanto da lui corrisposto con la compagnia di assicurazioni e a trattenerlo in conto a quanto dovuto al Concedente in virtù del presente contratto.

Se la perdita totale riguardasse soltanto alcuni dei beni oggetto di locazione finanziaria, le norme sopra indicate si applicheranno solo ai beni perduti ed il presente contratto continuerà ad avere regolare svolgimento prevedendo, a far data dall'evento dannoso, un corrispettivo periodico ed un prezzo di riscatto dei beni risotti proporzionalmente rispetto al valore dei beni superstiti.

ART. 11 LIMITI ALLA CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO E DEI DIRITTI DA ESSO DERIVANTI DA PARTE DELL'UTILIZZATORE

11.1 L'Utilizzatore potrà cedere il contratto o i diritti che gli derivano dal medesimo ad imprese solamente in caso di cessione, affitto od usufrutto dell'azienda nella quale si trova inserito il bene, ovvero previo ottenimento di espresso consenso scritto da parte del Concedente.

11.2 L'Utilizzatore resterà comunque responsabile del contratto in solido con il Cessionario.

11.3 Nel caso in cui uno o più dei beni detto in contratto siano costituiti da veicoli, faranno carico esclusivamente all'Utilizzatore ed al Cessionario la cura e la responsabilità di tutti gli adempimenti relativi ad eventuali variazioni da apportarsi ai documenti di circolazione.

ART. 12 FACOLTÀ DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCEDENTE

12.1 Il Concedente ha facoltà, in qualsiasi tempo, di cedere il contratto a terzi, ovvero in tutto o in parte i diritti che derivano dal medesimo. L'Utilizzatore si obbligo sin da ora ad accettare la cessione, a partire dal momento stesso in cui la medesima gli venisse comunicata, a cura del Concedente, unitamente alle relative modalità di esecuzione.

12.2 Il Concedente potrà inoltre cedere a terzi o sottoporre a vincoli ed oneri i singoli beni oggetto del contratto, senza necessità di darne notizia all'Utilizzatore, purché ciò non comporti alcuna turbativa alla facoltà del medesimo di utilizzarlo e di esercitare le scelte di cui all'art. 11.

ART. 13 RESTITUZIONE DEL BENE – FACOLTÀ ALTERNATIVE DELL'UTILIZZATORE

13.1 L'Utilizzatore del bene alla scadenza del termine fissato nella Premessa sarà tenuto, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, a restituire il bene al Concedente, nel luogo, modi e termini che saranno da questo indicati e che gin ogni caso l'Utilizzatore avrà cura di richiedere.

13.2 Ciascun bene dovrà essere restituito completo di ogni relativo documento, ivi compresi, in originale, la dichiarazione di conformità UE ed il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana, di cui lo stesso debba essere munito, e con ogni accessorio e pertinenza, oltre all'evidenza del pagamento delle tasse di proprietà annuali e qualsivoglia ulteriore spesa, in regolare stato di conservazione e manutenzione, salvo la naturale obsolescenza dovuta all'uso.

13.3 Le parti si danno atto di aver stimato che il bene, in relazione alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, avrà, alla data della scadenza del termine previsto nella Premessa, un valore pari a quello ivi fissato per l'esercizio dell'opzione di acquisto e l'Utilizzatore sarà tenuto a risarcire il Concedente per ogni eventuale deterioramento che ecceda quello previsto.

13.4 In alternativa a quanto sopra previsto, l'Utilizzatore, sempre che abbia assolto tutti gli obblighi contrattuali su di lui incombenti, avrà la facoltà, dandone preavviso di .... giorni, di acquistare, nello stato di fatto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, il bene stesso per il prezzo di opzione previsto in Premessa. A pena di decadenza, l'Utilizzatore dovrà corrispondere tale prezzo entro la data di scadenza della locazione finanziaria. Le spese relative al trasferimento di proprietà saranno a carico dell'Utilizzatore.

13.5 All'atto di ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento delle tasse di proprietà annuali e di qualsivoglia ulteriore spesa, il Concedente emetterà la fattura di vendita dei beni che costituirà il documento attestante l'avvenuto trasferimento di proprietà degli stessi; nel caso di più beni, il Concedente si riserva la facoltà di emettere la fattura di vendita, attestante il trasferimento di proprietà, al pagamento dell'opzione di acquisto dell'ultimo bene, emettendo in corrispondenza dei pagamenti precedenti fatture in acconto, oltre all'evidenza del pagamento delle tasse di proprietà annuali e qualsivoglia ulteriore spesa.

13.6 Qualora l'Utilizzatore abbia omesso di esercitare la facoltà di scelta sopra prevista nei termini indicati al precedente comma del presente articolo e sia altresì in ritardi nella restituzione del bene, l'Utilizzatore medesimo, ferma l'impregiudicatezza della facoltà del Concedente di procedere al ritiro forzoso del bene, dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, un indennizzo pari ad € ...., ferma restando l'osservanza da parte sua di ogni altro obbligo posto a suo carico dal contratto.

13.7 In ogni caso tutti gli obblighi e le responsabilità assunti dall'Utilizzatore verranno a cessare solo dopo che il medesimo abbia provveduto alla restituzione o all'acquisto del bene ed abbia altresì corrisposto al Concedente tutte le somme a questo dovute per canoni, spese, tasse e per qualsiasi altro titolo previsto nel presente contratto.

ART. 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

14.1 Il Concedente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto senza necessità di preventiva costituzione in mora, nei seguenti casi:

a) mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente per i leasing immobiliari oppure di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

b) mancata rispondenza alla realtà dei dati e delle notizie forniti dall'Utilizzatore, ovvero scoperta da parte del Concedente, successivamente alla stipulazione del contratto, di un giustificato motivo che legittimi, anche per uno soltanto dei beni dedotti in contratto, la risoluzione del contratto di acquisto concluso con il Fornitore;

c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Utilizzatore ovvero sostanziale modifica della sua situazione economica o cessazione della sua attività, messa in liquidazione ecc., salvo che l'Utilizzatore non presti idonea garanzia entro il termine di .... giorni dalla richiesta del Concedente;

d) inadempienza dell'Utilizzatore anche ad uno solo dei seguenti articoli: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20.

14.2 In tutti i casi indicati la risoluzione opererà con gli effetti di cui all'art. 15, in forza di invio all'Utilizzatore di comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, impregiudicata la facoltà del Concedente di non intimare la risoluzione e di procedere all'esecuzione coattiva del contratto.

14.3 Sempre nei casi di cui sopra il Concedente avrà altresì la facoltà alternativa di far decadere l'Utilizzatore dal beneficio del termine, intimando al medesimo, a mezzo di lettera raccomandata e senza necessità di previa costituzione in mora, di provvedere all'immediato pagamento in un'unica soluzione sia di ogni importo già scaduto a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora e per qualsiasi altro titolo, sia anche del valore attuale di tutto il residuo corrispettivo contrattualmente previsto a suo carico nella Premessa, fatti salvi gli effetti dell'indicizzazione, ove prevista.

14.4 A seguito del pagamento da parte dell'Utilizzatore di quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, il medesimo Utilizzatore potrà proseguire nell'utilizzo del bene fino al termine previsto dal contratto ed esercitare poi l'opzione di acquisto del bene per l'importo all'uopo indicato nella Premessa.

ART. 15. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

15.1 Qualora al momento della risoluzione del contratto uno o più beni non fossero ancora stati consegnati dal rispettivo Fornitore all'Utilizzatore, questi sarà tenuto a sostituirsi al Concedente in tutti gli obblighi a questa derivanti dai relativi contratti di acquisto, con surroga nei corrispondenti diritti, versando al Concedente, al netto di quanto già pagato a titolo di canone anticipato, un importo pari agli esborsi che il Concedente stesso abbia sostenuto in previsione del loro acquisto, maggiorato degli interessi dal giorno dei singoli esborsi fino al giorno del pagamento, in misura pari al .... %.

15.2 In seguito a quanto sopra, l'Utilizzatore sarà tenuto anche in prosieguo a manlevare o comunque rimborsare il Concedente per tutti gli ulteriori esborsi che questo abbia a sostenere, a favore dei relativi Fornitori o di altri terzi, in relazione all'avvenuta stipulazione dei contratti di acquisto dei beni di cui trattasi.

15.3 Per i beni che al momento della risoluzione del contratto risultino invece già consegnati, l'Utilizzatore dovrà immediatamente provvedere, sempre a proprie cure e spese, a restituire gli stessi al Concedente completi di ogni relativo documento, ivi compresi, in originale, la dichiarazione di conformità UE ed il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana, di cui gli stessi debbano essere muniti, e con ogni accessorio e pertinenza, nonché delle eventuali migliorie apportate, nel modo, luogo e termini che da questi saranno indicati. In mancanza il Concedente sarà autorizzato a recuperare o far recuperare a mezzo dei suoi incaricati tali beni, ovunque si trovino, ed a trasferirli a spese e sotto la responsabilità dell'Utilizzatore, che rinuncia sin da ora ad ogni opposizione e contraria eccezione.

15.4 L'Utilizzatore dovrà inoltre immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora, spese ecc., sino alla data di restituzione dei beni in questione. Tali somme, unitamente a quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo e ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite al Concedente, a titolo anche di penale.

15.5 In aggiunta a quanto sopra, è riservata al Concedente la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato sommando a tutti gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, anche il valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore e dell'importo fissato nella Premessa ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di acquisto dei beni, e detraendo quanto il Concedente abbia ricavato, al netto di spese e tasse, con la vendita o il riutilizzo di tali beni, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi.

15.6 Laddove, a seguito dell'imputazione di cui al precedente comma, residui un'eccedenza del ricavo netto conseguito dal Concedente rispetto alle somme a questo complessivamente dovute dall'Utilizzatore per canoni insoluti, interessi di mora, risarcimento del danno, rimborsi spese o per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto, tale eccedenza sarà restituita dal Concedente all'Utilizzatore.

15.7 Qualora, a seguito della collocazione sul mercato del bene il Concedente abbia ottenuto un importo inferiore rispetto a quello dovutogli dall'Utilizzatore, il Concedente potrà agire nei confronti dell'Utilizzatore per il credito residuo.

15.8 In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'Utilizzatore per l'ipotesi di cui al precedente art. 14. 1, lett. a) il Concedente procederà alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto

termine, da un perito indipendente scelto dal Concedente in una rosa

di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'Utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta

comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al

Concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da

compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita

o ricollocazione il Concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

ART. 16 CONTRATTI ASSISTITI DA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI O AMMESSI A GODERE DI PARTICOLARI FORME DI FINANZIAMENTO – NORME APPLICABILI

16.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano esclusivamente a quei contratti in relazione ai quali, in forza di specifica normativa e di apposita domanda dell'Utilizzatore, ove necessaria, sia stata richiesta l'ammissione a godere di agevolazioni erogate da Enti, sia pubblici che privati, ovvero da Organismi Comunitari, sulla base delle leggi vigenti, nonché dei rispettivi regolamenti attuativi e delle eventuali convenzioni stipulate dal Concedente.

16.2 L'Utilizzatore dà atto che la validità ed efficacia del presente contratto non è in alcun modo subordinata alla richiesta o all'ottenimento di eventuali contributi agevolativi. L'Utilizzatore riconosce espressamente che il mancato ottenimento, ovvero la ritardata erogazione, la decadenza o la revoca del o dei contributi non potranno legittimare alcuna interruzione o sospensione da parte sua nel pagamento dei canoni periodici alle scadenze contrattualmente stabilite, né costituire motivo di recesso dal contratto.

16.3 Qualora la richiesta di contributo debba essere presentata per il tramite del Concedente, l'Utilizzatore si impegna a fornire allo stesso, nel rispetto dei termini imposti dall'Ente erogatore, tutta la documentazione necessaria per la corretta istruzione della pratica, garantendone la veridicità e completezza e manlevando il Concedente da ogni responsabilità, salvo il caso di sua comprovata e grave negligenza, concernente la predisposizione e l'inoltro della domanda in merito al cui accoglimento l'Utilizzatore dichiara di assumersi ogni rischio.

16.4 L'Utilizzatore si impegna inoltre:

a) ad accertare e comunicare al Concedente quale tipo di contributo possa essere richiesto per il presente contratto, nonché a rispettare le specifiche norme che gli dichiara di ben conoscere, che regolino la concessione, la revoca, la sospensione e la decadenza del contributo;

b) a sottoscrivere, ove richiesto dal Concedente, una specifica appendice integrativa relativa al contributo, fermo restando che le previsioni tutte contenute nel presente articolo rimarranno pienamente valide od efficaci ove non espressamente derogate;

c) ad applicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, l. n. 300/1970, nei confronti del personale da lui dipendente, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona di appartenenza;

d) a comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione nella proprietà dell'azienda, la cessazione dell'attività di impresa ovvero lo spostamento della sede legale o produttiva della medesima, nonché ogni altro fatto in genere rilevante sull'andamento dell'azienda che possa comportare un eventuale riesame dell'agevolazione concessa;

e) a garantire che il veicolo richiesto in locazione finanziaria è di nuova fabbricazione e che non sarà da lui alienato o distolto dalla sua destinazione per l'intera durata del contratto;

f) a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dell'ambiente.

16.5 Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche qualora il presente contratto fruisca di finanziamenti richiesti dal Concedente e messi a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), destinati a coprire un massimo del 50% del valore dei beni oggetto del contratto. In tal caso l'Utilizzatore prende atto che il Concedente provvederà a dargliene comunicazione, che i canoni di cui alla Premessa tengono conto della provvista della BEI utilizzata dal Concedente per far fronte al contratto, nonché si impegna a consentire che la BEU ed il Concedente effettuino, o facciano effettuare dalle persone da esse designate, ispezioni in merito all'utilizzo dei beni, agevolandone il compito.

ART. 17. SPESE E TASSE – SERVIZI ACCESSORI

17.1 Spese, tasse e imposte afferenti al contratto, nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro alla sua conclusione, esecuzione o risoluzione, nonché alla proprietà ed all'impiego del veicolo, ivi compresa la tassa di proprietà dei veicoli e ogni altra tassa diretta ed indiretta, presente o futura, ripetitiva od “una tantum”, sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore anche se anticipate di fatto dal Concedente.

17.2 Qualora le imposte, tasse ed oneri di cui al precedente comma gravassero a carico dal Concedente con vincolo di indeducibilità, l'Utilizzatore se ne accolla il pagamento gravato dagli ulteriori oneri derivanti dal vincolo di indeducibilità.

17.3 È a totale carico dell'Utilizzatore anche l'obbligo di provvedere alla conservazione dei relativi documenti, così come all'adempimento di qualsiasi altra incombenza od onere previsto dalla legge (quali ad esempio revisione, licenza/autorizzazione di trasporto, diritti vari, ecc.).

17.4 Fermo restando quanto contrattualmente previsto al comma 1 del presente articolo, è in diritto del Concedente richiedere e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere a semplice richiesta di quest'ultimo, gli importi relativa I.V.A., oltre al rimborso di ogni altro onere direttamente sostenuto da quest'ultima, per le prestazioni indicate nella tabella “IMPORTI MASSIMI APPLICABILI” di seguito indicata:

- ....;

- ....;

- ....;

17.5 Per la prestazione di servizi di natura non finanziaria relativi all'attività di amministrazione e gestione dei beni oggetto del contratto cui sarà tenuto il Concedente, nella sua veste di proprietà dei medesimi, sarà facoltà del Concedente stesso, fermo restando l'accollo di ogni rischio e responsabilità in capo all'Utilizzatore secondo le previsioni del presente contratto, di addebitare al nominato all'Utilizzatore una commissione forfettaria omnicomprensiva su base annua, calcolata percentualmente sul prezzo di acquisto dei beni come indicato nella Premessa di questo contratto.

Pertanto l'Utilizzatore, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, si impegna a corrispondere, a semplice richiesta del Concedente, la suddetta commissione, il cui ammontare sarà pari al .... % del prezzo d'acquisto del bene/veicolo e che si renderà dovuta, nella misura fissa sopra indicata, all'inizio di ogni anno di durata del contratto.

17.6 In caso di esercizio da parte dell'Utilizzatore della facoltà d'acquisto del bene/veicolo, graverà a carico dell'Utilizzatore medesimo anche ogni altro adempimento inerente il trasferimento della proprietà del bene/veicolo, da perfezionarsi secondo le modalità che il Concedente intenderà adottare, anche a mezzo di uno studio di consulenza.

17.7 Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 che il presente contratto è sottoposto al regime dell'I.V.A.

ART. 18 MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI

18.1 Il Concedente si riserva la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio il corrispettivo inizialmente pattuito, nonché le spese e le condizioni contrattualmente previste.

18.2 Ove il Concedente si avvalga di questa facoltà, ha l'obbligo di darne espressa comunicazione all'Utilizzatore nei termini e secondo le modalità dell'art. 118 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e la modifica si intenderà approvata qualora l'Utilizzatore non receda dal contratto entro 60 giorni dal suo ricevimento;

18.3 Qualora invece l'Utilizzatore, entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, eserciti il diritto di recesso senza penalità dal contratto, dovrà corrispondere al Concedente una somma pari ad ogni importo eventualmente già scaduto per canoni insoluti, interessi di mora e per qualsiasi altro titolo e:

a) se intende esercitare l'opzione di acquisto sul bene, versare al Concedente un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso utilizzato all'ultimo tasso utilizzato, di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto, ivi compreso l'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione;

b) se non intende esercitare il diritto di opzione, restituire il bene al Concedente nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13;

18.4 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3), lettera a), a seguito dell'avvenuto pagamento da parte dell'Utilizzatore a favore del Concedente di ogni importo come sopra dovuto, il Concedente provvederà a sua volta a trasferire all'Utilizzatore la proprietà del bene oggetto del presente contratto.

ART. 19 OPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO AI SUCCESSORI E AVENTI CAUSA

19 Il contratto obbliga le parti e, in via solidale ed indivisibile, anche i loro successori ed aventi causa a titolo generale e particolare 4 .

Ove l'Utilizzatore sia una società, in caso di modifiche della propria forma sociale, dovrà darne prontamente notizia al Concedente a mezzo di lettera raccomandata. Tale notizia, peraltro, anche se comunicata preventivamente, non comporterà in alcun caso la liberazione degli eventuali soci a responsabilità illimitata.

ART. 20 ADEMPIMENTI INTEGRATIVI – ELEZIONE DI DOMICILIO

20.1 Le clausole del presente contratto possono essere modificate o derogate soltanto per espresso atto scritto, con esclusione di qualsivoglia possibilità di presunzione di deroga tacita o verbale.

20.2 Le parti si impegnano peraltro ad addivenire agli atti aggiuntivi ed integrativi del contratto che si rendessero necessari ed opportuni per il buon fine dell'operazione.

20.3 L'Utilizzatore si obbliga altresì per tutta la durata del contratto:

a) a rendere edotto il Concedente di ogni variazione nella proprietà dell'azienda, di qualsivoglia progetto di modificazione, fusione, trasformazione, concentrazione o cessazione della propria attività;

b) a fornire, ove richiesto, al Concedente ed a qualsiasi altro Ente interessato, la documentazione richiesta dalla vigente normativa per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

20.4 L'Utilizzatore elegge domicilio – ad ogni effetto – presso la sede indicata in contratto. Eventuali variazioni del domicilio dell'Utilizzatore non avranno effetti nei confronti del Concedente e non potranno comunque esserle opposte fino a che non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che possa sorgere in dipendenza diretta ed indiretta del contratto, ove l'azione sia promossa dal Concedente o dall'Utilizzatore, è competente il Foro stabilito dalla legge.

Per ogni controversia che possa sorgere in dipendenza diretta ed indiretta del contratto, ove l'azione sia promossa dal Concedente o dall'Utilizzatore, è competente il Foro di ...., con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di causa.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile in materia di vendita con riserva di proprietà (artt. 1523-1526) e quelle di cui all'art. 1, commi 136-140 della l. n. 124/2017 (c.d. “legge concorrenza”).

Luogo e data ....

Il Concedente ....

L'Utilizzatore ....

[1] [1]La presente formula è stata redatta seguendo il modello del leasing finanziario come operazione con tre parti, con scissione tra il Fornitore ed il Concedente, secondo lo schema legalmente tipico delineato dal legislatore nella legge 14 luglio 1993, n. 259 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988”) e all'art. 1, comma 136, della legge n. 124/2017. Tuttavia è altresì possibile che Fornitore e Concedente coincidano e, pertanto, in questo caso andranno eliminati dal Contratto tutti i riferimenti alla figura del Fornitore.

[2] [2]La presente clausola ricalca il neointrodotto art. 1, comma 136, della l. n. 124/2017, che pone ogni rischio a carico dell'utilizzatore.

[3] [3]La clausola in oggetto è modellata sul disposto dell'art. 1, comma 137, della l. n. 124/2017 che ha “tipizzato” la nozione di “grave inadempimento” dell'utilizzatore nella locazione finanziaria.

[4] [4]Nel caso in cui l'utilizzatore sia una società e questa venga cancellata dal Registro delle Imprese, si applicherà il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite Civili n. 6070/2013 in base al quale tutti i debiti ed i crediti residui e che risultino dall'ultimo bilancio si trasmettono ai soci in una sorta di fenomeno successorio a carattere universale.

Commento

Struttura e caratteristiche del leasing traslativo

Il leasing finanziario è quella complessa operazione negoziale, di origine anglosassone (e specificamente statunitense) con cui un soggetto, detto concedente, dà un bene (che egli stesso produce o acquista presso un fornitore) in godimento ad un altro soggetto, detto utilizzatore, il quale gli corrisponde un canone periodico per utilizzarlo, con facoltà, di regola convenzionalmente prevista, di acquistare il bene ad una determinata scadenza dietro pagamento di un prezzo pari al valore residuo del bene, oppure di restituirlo alla scadenza pattuita.

Recentemente il legislatore, con l'introduzione dell'art. 1, comma 136 della l. n. 124/2017, ha fornito una nozione legale compiuta di leasing a carattere omnicomprensivo, in cui rientra sia la locazione finanziaria che il leasing operativo.

La norma in esame stabilisce che “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del T.U. di cui al d.lgs. n. 385/1993, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”.

Tradizionalmente si è suole distinguere sotto il profilo strutturale tra leasing finanziario ed operativo.

Il primo costituisce un'operazione negoziale a carattere trilaterale, in cui sono presenti tre soggetti, ovvero il fornitore (che produce il bene), il concedente (che lo acquista dal primo e lo colloca sul mercato, concedendolo in godimento) e l'utilizzatore (che utilizza il bene senza acquistarlo in un'unica soluzione, ma corrispondendo un canone periodico per utilizzarlo, salva fatta la facoltà di acquistarlo ad una determinata scadenza).

In quest'ultimo caso, secondo quanto stabilito dalla Cass. S.U. con sentenza n. 19785/2015, si è in presenza di un collegamento negoziale “atecnico” tra un contratto di fornitura (tra fornitore e concedente) ed uno di leasing (tra concedente ed utilizzatore).

Nel leasing operativo invece la struttura contrattuale è bilaterale, perché le figure del fornitore e del concedente vengono a concentrarsi in capo ad uno stesso soggetto, poiché l'impresa ch produce il bene è anche quella che lo dà in godimento all'utilizzatore.

Un'altra fondamentale distinzione elaborata dalla giurisprudenza è quella tra leasing c.d. “operativo” e leasing “traslativo”: quest'ultima classificazione a differenza di quella precedente, però, non riguarda il profilo strutturale del contratto di locazione finanziaria, bensì quello funzionale e, dunque, la sua natura giuridica e la disciplina legale ad esso applicabile.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte il contratto di locazione finanziaria si caratterizza innanzitutto per essere un contratto di finanziamento nel quale confluiscono sia l'interesse del concedente ad investire il capitale disponibile, sia l'interesse dell'utilizzatore a conseguire il godimento di un bene (di consumo o strumentale alla sua impresa) attraverso il finanziamento erogato dal concedente, che gli consente di evitare di immobilizzare una rilevante somma di danaro in un'unica soluzione per acquistarlo.

Tradizionalmente il leasing è stato coniato e studiato soltanto nella sua configurazione di leasing di godimento, anche detto “leasing finanziario puro”, conformato cioè dalle parti esclusivamente intorno al godimento del bene da parte dell'utilizzatore, in quanto i contraenti prevedono al momento del contratto, che la res acquistata dalla società finanziaria in nome proprio e per conto dell'utilizzatore esaurisca le utilità economiche di cui è capace entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del contratto.

In quest'ipotesi si comprende come lo scopo dell'utilizzatore dedotto in contratto non sia tanto quello di acquistare la proprietà del bene, quanto di assicurarsene il godimento per tutto il periodo in cui il bene stesso è idoneo ad apportare le sue utilità economiche.

Ciò spiega come il ricorso a tale figura giuridica sia proprio di soggetti, imprenditori o commercianti, i quali più che acquistare la proprietà del bene intendono conseguirne il godimento, pur sopportandone tutti i rischi, come conferma del resto il nuovo comma 136 dell'articolo 1 della l. n. 124/2017.

Il pagamento di un canone periodico, proprio perché nell'ipotesi considerata l'utilizzo del bene ne determina l'obsolescenza pressoché completa alla fine del rapporto, è commisurato all'entità del godimento, che in tal caso si risolve nel suo valore intrinseco.

Ne consegue che il canone periodico sconta per tutta la durata del contratto la progressiva obsolescenza del bene, il quale, al termine del rapporto, non avrà, secondo l'iniziale previsione delle parti, più alcun valore, esaurito pressoché completamente dal godimento e dall'uso dell'utilizzatore. Si comprende così come l'entità dei canoni sia commisurata alla durata del contratto, la quale tiene a sua volta conto della presumibile vita economica del bene.

È vero che nel contratto le parti solitamente prevedono un patto di opzione, che consente all'utilizzatore di acquistare formalmente la proprietà del bene alla fine del rapporto, attraverso il pagamento del canone all'uopo previsto (c.d. “riscatto”), ma si tratta di una clausola che in questo caso presenta, secondo la valutazione dei contraenti, un aspetto marginale, eventuale e secondario, che non incide sulla prevalente funzione di finanziamento a scopo di godimento che il contratto è diretto a realizzare.

E questa prevalenza del godimento rispetto all'effetto traslativo sussiste sempre, sia nel caso in cui alla fine del rapporto il bene abbia un valore pressoché nullo, in conformità alla previsione delle parti, sia che conservi ancora un suo valore di mercato come bene usato.

In quest'ultima ipotesi, infatti, i canoni previsti costituiscono sempre il corrispettivo versato dall'utilizzatore per il godimento del bene.

Essi, cioè, non comprendono una porzione del prezzo del bene anche quando l'utilizzatore si avvale dell'opzione, perché in questo caso il corrispettivo che costui paga costituisce, secondo quanto previsto dalle parti, il tantundem del valore residuo del bene.

Da quanto precede discende che sussiste in tal caso una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, in quanto i canoni pagati tendono a remunerare il concedente del valore economico consumato dall'utilizzatore. Il che si verifica anche quando quest'ultimo eserciti il diritto di opzione, il cui effetto traslativo, autonomamente remunerato, è non solo eventuale, ma si presenta anche marginale rispetto all'assetto di interessi che le parti hanno inteso regolare.

La Corte di Cassazione, però, a partire dalle storiche sentenze gemelle nn. 5569-5570-5571-5572-5573-5574/1989, rilevando come sotto il “nomen iuris” unitario di leasing finanziario siano ricomprese in realtà numerosissime figure contrattuali, ha individuato una summa divisio di fondamentale importanza tra leasing c.d. “di godimento” e “leasing traslativo”.

Per la Suprema Corte, infatti, l'aspetto più interessante del leasing risiede nello sviluppo amplissimo che tale contratto ha subito specie negli ultimi anni, tanto da sostituire in molteplici occasioni il ricorso ai tradizionali contratti tipici anche con funzione di finanziamento, quali la vendita con riserva di proprietà e la locazione-vendita. Infatti, il leasing, per la sua particolare duttilità, non solo è stato dall'autonomia privata ritenuto, secondo lo schema tradizionale originario, idoneo a realizzare finalità connesse con la vita dell'impresa e le sue diverse vicende, ma si è imposto, successivamente, pure come contratto che può essere utilizzato da qualsiasi soggetto, anche con riferimento a beni non strumentali all'impresa,ma di largo consumo, facendo così emergere, accanto alla funzione di finanziamento diretta ad assicurare all'impresa la disponibilità in uso degli strumenti operativi, anche una diversa funzione di finanziamento finalizzata genericamente ad un risultato traslativo analogo a quello della vendita rateale, sia pure con particolari adattamenti, consentiti dalla mancanza di una specifica normativa al riguardo.

Così, mentre nel caso del leasing c.d. “di godimento”, che è quello su cui è stata originariamente modellata l'operazione economica della locazione finanziaria, l'utilizzatore ha interesse esclusivamente a fruire del bene per un certo periodo di tempo, nel leasing c.d. “traslativo” egli vuole invece ad acquistarlo al termine del periodo di utilizzazione, esercitando il diritto potestativo di opzione che gli deriva per effetto della regolamentazione negoziale.

Pertanto nell'ampia categoria del leasing finanziario è possibile oggi distinguere due diverse figure contrattuali (attualmente tipizzate dall'art. 1, comma 136 l. n. 124/2017), ciascuna dotata di una propria connotazione, in riferimento allo scopo pratico che l'assetto degli interessi predisposto dalle parti mira a realizzare. Con la nuova figura di leasing traslativo, diversamente dalla precedente “di godimento”, l'utilizzatore non solo può non essere un imprenditore, ma la durata del contratto non è più commisurata alla vita economica del bene, essendo stabilita in funzione del previsto effetto traslativo (anche se non automatico, ma eventuale).

In sostanza, al momento della formazione del consenso, le parti prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare alla scadenza contrattuale un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché i canoni corrisposti dall'utilizzatore non rappresentano soltanto il corrispettivo per il godimento della res, ma anche il pagamento anticipato di una parte del prezzo per acquistare il bene.

Evidentemente in tal caso l'oggettivo regolamento di interessi rivela che le parti hanno voluto realizzare sin dall'inizio anche un effetto traslativo, attesa la particolare convenienza dell'operazione per l'utilizzatore, che ha pagato tutti i canoni maturati in costanza del rapporto, di conseguire la proprietà di un bene ancora idoneo all'uso (anche se usato) attraverso il versamento del canone finale (corrispettivo dell'opzione o “riscatto”), assai ridotto rispetto ai canoni precedentemente versati e di importo di gran lunga inferiore al valore residuo del bene.

Il rapporto giuridico è qui caratterizzato, a differenza della precedente figura contrattuale, dalla mancanza di una corrispettività a coppie tra le prestazioni delle parti contraenti, nel senso che tali prestazioni non soltanto non sono separabili giuridicamente ed economicamente dalle precedenti o dalle successive, ma non realizzano costantemente, durante la vita del rapporto, l'equilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, tipico dei contratti ad esecuzione continua o periodico. In questa ipotesi, anche in ragione della possibile brevità del rapporto rispetto alla vita economica del bene, i canoni non costituiscono soltanto il corrispettivo del godimento, ma scontano, anche se parzialmente, il prezzo della res.

Può, pertanto, affermarsi che in questo caso il contratto di leasing si sgancia dalla sua funzione originaria connessa alle esigenze dell'impresa per divenire uno strumento più generale di finanziamento diretto a realizzare, secondo l'intenzione delle parti, sia il godimento di un bene, che il suo successivo acquisto da parte dell'utilizzatore.

Né può osservarsi in contrario che la delineata duplicità di figure giuridiche del leasing trovi ostacolo nell'unicità della struttura negoziale adoperata dalle parti. È vero che in entrambe le figure identico è il meccanismo formale attraverso cui l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene, ma è anche vero che l'identità della struttura formale non incide sul contenuto del regolamento voluto dall'autonomia delle parti. E la diversa volontà negoziale si desume proprio dalla regolamentazione del corrispettivo dovuto dall'utilizzatore, nel senso che quando esse hanno previsto come coessenziale allo scopo di finanziamento l'effetto traslativo, hanno di conseguenza diversamente regolato il pagamento del canone, inserendovi una parte di prezzo.

Come ha chiarito anche in seguito la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 65/1993 le due figure in esame vanno distinte in concreto avuto riguardo agli elementi fattuali ed alle diverse circostanze probatorie, in base ad una serie di indici, tra cui innanzitutto rileva la natura del bene oggetto della locazione finanziaria, perché mentre il leasing traslativo ha di regola ad oggetto beni standardizzati che conservano una loro utilità alla scadenza del contratto e che hanno una valore di mercato residuo superiore al prezzo di opzione, nel leasing c.d. “di godimento”, invece, i beni strumentali all'esercizio dell'impresa sono soggetti a rapida obsolescenza e, dunque, normalmente difetta l'interesse dell'utilizzatore ad acquistarli alla scadenza del termine.

Assume rilievo nell'ottica di qualificare la causa del contratto di locazione finanziaria e, dunque, di individuarne la natura giuridica anche l'elemento della durata del contratto, che nel leasing c.d. “traslativo” è inferiore rispetto al periodo in cui il bene può avere una qualche utilità, mentre nel leasing c.d. “di godimento” tendenzialmente finisce per coincidere con tale termine.

Dalla distinzione deriva anche una differente funzione dei canoni corrisposti dall'utilizzatore al concedente e dell'opzione di acquisto.

Infatti, nel leasing c.d. “traslativo” i canoni non sono commisurati all'utilità derivante all'utilizzatore dall'utilizzo del bene, ma incorporano anche una quota del costo dello stesso e l'opzione di acquisto del bene è necessitata per l'utilizzatore, avuto riguardo alla sproporzione tra il valore residuo del bene stesso ed il prezzo di opzione.

La Corte di Cassazione Civile, Sezione III, con sentenza n. 3362/2014 ha ribadito che nel leasing c.d. “traslativo” è “vero che l'acquisto finale del bene è affidato a una mera opzione dell'utilizzatore, ma a rendere pressoché necessitato il positivo esercizio dell'opzione medesima è lo stesso contenuto economico dell'operazione, per cui i canoni periodici da corrispondere al concedente comprendono ben più che il mero corrispettivo del godimento, essendo in essi inclusa una frazione della somma da restituire quale importo del finanziamento, dei relativi interessi, spese ed utili dell'operazione; ragion per cui – al termine del rapporto – il bene risulta quasi interamente pagato ed il corrispettivo dell'opzione è normalmente di importo irrisorio rispetto al valore del bene”.

Nel caso del leasing c.d. “di godimento”, invece, i canoni sono parametrati alla vita economica del bene e costituiscono il corrispettivo versato dall'utilizzatore per poterlo utilizzare, con il prezzo di opzione per l'acquisto della proprietà che è di solito modesto, in quanto proporzionato al valore residuale del bene allo scadere del contratto.

La distinzione di cui sopra non ha rilievo solamente dogmatico e teorico, dipendendo da essa importanti ricadute applicative.

Il leasing c.d. “di godimento”, infatti, è assimilabile per la sua causa in concreto al contratto tipico di locazione, con la conseguenza che ad esso risulta applicabile la disciplina legislativa di cui agli articoli 1571 e susseguenti del codice civile.

Pertanto, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing c.d. “di godimento”, l'articolo 1458 c.c. relativo ai contratti ad esecuzione continuata o periodica impone che l'utilizzatore restituisca il bene al proprietario, e che quest'ultimo trattenga i canoni percepiti (mentre le rate non pagate saranno dovute soltanto ove il contratto ne abbia previsto il versamento a titolo di penale secondo Cass. III, n. 12790/1997), tenuto conto della efficacia irretroattiva della risoluzione nei contratti di durata.

Nel caso in cui il leasing venga ad essere qualificato come “traslativo”, invece, la causa in concreto sarà assimilabile a quella della vendita con riserva di proprietà, con la conseguenza che si applicherà in via analogica la disciplina legale propria di questa particolare tipologia di vendita, compreso il disposto dell'art. 1526 c.c., che sancisce che se la risoluzione del contratto ha avuto luogo per inadempimento del compratore (cioè l'utilizzatore), il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Equo compenso che secondo la giurisprudenza (ex multis Trib. Firenze 18 luglio 2014) è da ritenersi – e come tale va computato – comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, mentre il risarcimento del danno è dovuto all'eventuale deterioramento anormale della cosa.

Inoltre il secondo comma dell'art. 1526 c.c. disciplina il c.d. “patto di confisca”, prevedendo che “qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta” (con un meccanismo a quello previsto dall'art. 1384 c.c. per la clausola penale).

In ordine alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing traslativo, la Corte di Cassazione (Cass. III, n. 27999 del 2019) ha di recente chiarito che assume rilevanza, ai fini della disciplina applicabile, se essa abbia avuto luogo a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore oppure per il mutuo dissenso delle stesse. Secondo la Suprema Corte, infatti, se è vero che al contratto di leasing si applica, in via analogica, la disciplina della vendita con riserva di proprietà, è altrettanto vero che essa – e, in particolare, la norma di cui all'art. 1526 c.c., potrà essere applicata solo nel caso in cui il rimedio caducatorio della risoluzione intervenga a causa dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore. Qualora, invece, il contratto di leasing venga a sciogliersi per mutuo consenso – cioè per il reciproco consenso delle parti a porre nel nulla il negozio giuridico – allora viene meno il presupposto essenziale di applicazione della norma (appunto, l'inadempimento per colpa di una delle parti), dovendosi ritenere che queste ultime abbiano ritenuto rispondente ai loro interessi non dare ulteriore esecuzione al rapporto obbligatorio. In questo caso, dunque, il rapporto contrattuale si estinguerà consensualmente, con efficacia "ex nunc", non operando, in assenza di una diversa esplicita volontà delle parti, la disciplina legale di cui agli articoli 1458 e 1526 del codice civile.

In ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione da parte dell'utilizzatore dell'obbligo di pagare i canoni, l'art. 1, comma 137, della l. n. 124/2017 prevede ora una disciplina unitaria per entrambe le ipotesi di locazione finanziaria, ovvero quella del leasing c.d. “operativo” e quella del leasing c.d. “traslativo”, senza distinguerle più.

Tale norma stabilisce che si configura il “grave inadempimento” dell'utilizzatore (come tale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria) quando, nelle ipotesi di leasing immobiliare, il conduttore non versa almeno sei canoni mensili (oppure due canoni trimestrali) anche se non consecutivi o, comunque, un importo equivalente, ovvero, in tutti gli altri casi, qualora il conduttore non versa quattro canoni mensili, anche non consecutivi o, comunque, un importo equivalente.

La disposizione tace invece relativamente alla possibilità per le parti di derogare convenzionalmente alla nozione di “grave inadempimento”.

Ed ancora, in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il comma 138 della l. n. 124/2017 prevede il diritto del concedente alla restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, nonché l'obbligo di versare all'utilizzatore quanto ricavato dalla ricollocazione del bene, al netto alla somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere (ma solo in linea capitale) e del valore dell'opzione finale d'acquisto, oltre alle spese anticipate per il recupero, per la stima e per la conservazione (durante il tempo necessario alla ricollocazione) del bene.

La stessa disposizione, però, precisa che, laddove il ricavato della vendita non sia tale da soddisfare interamente il credito del concedente, quest'ultimo potrà allora far valere le proprie residue pretese verso l'utilizzatore inadempiente.

La ricollocazione del bene sul mercato potrà avvenire con una delle due modalità alternativamente previste dal comma 139 dell'art. 1 della l. n. 124/2017, ovvero sulla base dei valori indicati nelle pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, laddove queste rilevazioni siano assenti, attraverso una stima di valore fatta entro venti giorni dalla risoluzione del contratto, mediante la nomina di comune accordo fatta dai contraenti di un perito.

Un'ulteriore conseguenza che deriva dalla distinzione tra leasing c.d. “di godimento” e leasing “traslativo è in punto di prescrizione del diritto a ricevere i canoni, dal momento che nel leasing c.d. “di godimento” la prescrizione è quella quinquennale prevista dall'art. 2848, numeri 3 o 4 del codice civile, essendo la figura riconducibile al genus della locazione e dell'affitto.

Nel caso di leasing c.d. “traslativo”, invece, il diritto al pagamento dei canoni è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., dovendosi ricondurre tale figura a quella della vendita con patto di riservato dominio.

La distinzione tra le due figure smarrisce ogni utilità pratica invece rispetto alla disciplina prevista dall'art. 72-quater della legge fallimentare, atteso che tale norma si applica indistintamente a qualsiasi tipologia di locazione finanziaria.

Anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento, invece, si riespande la tradizionale distinzione tra le due figure di leasing, con tutti gli effetti pratici del caso (Cass. I, n. 2538/2016). 

Più di recente, invece, la Suprema Corte (Cass. I, n. 8980/2019; Cass. I, n. 18543/2019) ha mutato il proprio orientamento, all'esito di un'interpretazione sistematica delle norme vigenti, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 124 del 2017, la quale all'articolo 1 ha introdotto una espressa definizione del leasing finanziario, così tipizzando la fattispecie come unitaria, esaltando la causa di finanziamento, comune sia al leasing di godimento che traslativo. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, poiché il contratto di leasing ha assunto la natura giuridica di vero e proprio tipo contrattuale, distinto ed autonomo rispetto alla vendita con riserva di proprietà, non può trovare applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. Dunque, poiché l'art. 72-quater della Legge Fallimentare, ancorché introdotto dopo il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale fondato sulla bipartizione del leasing finanziario in due fattispecie negoziali distinte (di godimento e traslativo), in realtà disconosce tale distinzione, riconducendolo in realtà ad unità, sancendone al contempo la sostanziale e netta differenza con la vendita con riserva di proprietà, disciplinata dal successivo art. 73 della Legge Fallimentare. Il superamento della distinzione tra tipologie di leasing nell'ottica del legislatore è poi confermato dalla Legge n. 208 del 2015, che ha coniato il leasing immobiliare abitativo, prevedendo un'unica figura negoziale, nonché la nuova disciplina introdotta con Legge n. 124/2017 che ha tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie finanziaria autonoma, differente dalla vendita con riserva di proprietà. Il risultato di tali interventi normativi, dunque, secondo la Corte di Cassazione, comporta che non assuma più rilevanza, neanche agli effetti dell'art. 72-quater della Legge Fall., la distinzione tradizionale tra leasing di godimento e traslativo, con conseguente applicabilità in via analogica dell'art. 72-quater anche alle ipotesi di risoluzione del contratto di leasing verificatesi prima della dichiarazione di fallimento, in luogo dell'art. 1526 c.c. tradizionalmente applicato. La Corte precisa ulteriormente che il nuovo indirizzo ermeneutico andrà applicato anche alle fattispecie non ancora esaurite, poiché produttive di effetti non ancora accertati e definiti con statuizione passata in giudicato, in cui la risoluzione del contratto si sia verificata in data anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 124/2017.

COVID-19 e leasing

La drammatica diffusione della pandemia del virus COVID-19 durante il 2020 ha comportato, come è noto, drammatiche ripercussioni sull'economia mondiale e, di conseguenza, anche sui contratti bancari in essere e, in particolare, su quelli aventi una funzione in senso lato di “finanziamento”, quale certamente è il leasing. Le restrizioni adottate dallo Stato italiano, infatti, hanno comportato una significativa contrazione delle attività economiche e produttive, con l'effetto che sono sorte notevoli difficoltà – se non, addirittura, una vera e propria impossibilità, in taluni casi – per i debitori di provvedere ad onorare le obbligazioni precedentemente assunte.

Onde cercare di risolvere o, quantomeno, attenuare tali criticità, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (convertito con modificazioni con Legge n. 27 del 2020) rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, anche noto come “Decreto cura Italia”. Il suddetto decreto, all'articolo 56, comma 2, prevede che “Al fine di sostenere le  attività  imprenditoriali  danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese,  come  definite  al  comma  5, possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle esposizioni  debitorie  nei  confronti  di  banche,  di  intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1°  settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli  altri  soggetti  abilitati  alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di  sostegno finanziario: …  c) per i mutui e gli altri finanziamenti  a  rimborso  rateale, anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,  il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione  è dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna formalità, secondo modalità che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o maggiori oneri per entrambe  le  parti; è  facoltà  delle  imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”. Dunque, laddove le imprese, così come definite al quinto comma dell'art. 56 del D.L. n. 18/2020, si trovino in una situazione di esposizione debitoria che, alla data della pubblicazione del D.L. (cioè il 29/4/2020) che non siano classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” (comma 4) e formulino la comunicazione alla Banca o all'Intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., della volontà di avvalersi della “moratoria” per il pagamento delle rate del leasing, mediante invio di comunicazione contenente la dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dunque sotto la propria penale responsabilità)  di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di liquidità quale conseguenza diretta della  diffusione  dell'epidemia da COVID-19, potranno ottenere la sospensione delle rate fino al 30 Settembre del 2020 e la dilazione del piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione con modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale rimedio, dunque, volto ad ovviare alle criticità che hanno colpito il settore imprenditoriale, non opera in modo automatico, ma presuppone l'esistenza di alcuni presupposti formali (comunicazione ed autodichiarazione in ordine alla carenza di liquidità riconducibile alla diffusione della pandemia) e sostanziali (l'assenza di situazione debitoria classificabile come “deteriorata”) e, previa verifica di tali presupposti, la Banca o l'Intermediario finanziario dovrà sospendere il pagamento delle rate e dilazionare il piano di pagamento dei canoni del leasing sospesi con modalità tali da non comportare nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Con il Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020, avente rubrica “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni con Legge n. 126 del 2020, all'articolo 65, comma 1, è stato poi prorogato il termine ultimo per le misure a sostegno delle imprese previste dall'articolo 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020, originariamente individuato nella data del 30 Settembre del 2020, al 31 Gennaio 2021. Inoltre il secondo comma dell'art. 65 succitato stabilisce che la proroga della “moratoria” operi automaticamente, senza necessità di alcuna formalità, fatta salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al  soggetto  finanziatore  entro  il  termine  del  30 Settembre 2020. L'articolo 65, co. 2, del D.L. n. 104/2020 ha poi ampliato la finestra temporale in cui è possibile avvalersi della “moratoria” di cui sopra sancendo che le imprese che, alla data di entrata  in  vigore  del decreto stesso, presentino esposizioni che non siano  ancora  state ammesse alle misure  di  sostegno  di  cui  al  comma  2  dell'art. 56 del D.L. n. 18 del 2020, possono comunque essere ammesse, entro il  31  Dicembre  2020,  alle predette  misure  di  sostegno  finanziario   alle stesse  condizioni e modalità previste dall'articolo 56.

Sempre nell'ottica di offrire strumenti di sostegno per coloro che non sono in grado di adempiere ai canoni del leasing già stipulato a causa della carenza di disponibilità economiche dei debitori, in data 6 Marzo del 2020 l'A.B.I. e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Addendum all'Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogando l'applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”. In tal modo è stato consentito, alle imprese pregiudicate dall'emergenza COVID-10, di usufruire della c.d. “moratoria A.B.I.” per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020, potendo quindi chiedere, per per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Profili fiscali

Sul piano dell'imposta di registro, il cd. leasing traslativo, la cui funzione economica non si esaurisce nel godimento temporaneo del bene, ma è volta al suo trasferimento differito con rateizzazione del prezzo, è soggetto, in via analogica, alla disciplina della vendita con riserva di proprietà (Cass. trib., n. 8110/2017).

Rispetto alla deduzione dei canoni di leasing dai redditi, è stato chiarito che gli artt. 75, comma 2, lett. a), e 53 del d.P.R. n. 917/1986 (nei testi applicabili ratione temporis) sono riferibili al contratto atipico formulato alternativamente come leasing traslativo, ovvero come locazione con clausola di trasferimento non automatica, sicché, sulla base del principio di competenza, deve aversi riguardo, ai fini della tassazione, al momento in cui i corrispettivi sono versati, così riflettendo la tassazione fiscale la ripartizione diluita dei pagamenti del canone a partire dalla sottoscrizione contrattuale e non assumendo rilievo, per ragioni antielusive, il differimento del trasferimento dominicale (Cass. I, n. 8192/2015).

Quanto all'IVA, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nelle sentenze del 2 luglio 2015 in C-209/2014 e del 16 febbraio 2012 in C-118/2011, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile d'importo superiore ad € 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un “bene d'investimento” anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto (Cass. sez. trib., n. 20951/2015).

La legge di stabilità 2016 ha stabilito, ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi e dei beni in leasing. Perché possa fruire del beneficio fiscale di cui sopra occorre che il bene oggetto di leasing presenti le seguenti caratteristiche cumulative: deve trattarsi di beni materiali strumentali all'esercizio 2015, n. 208) ha introdotto all'art. 1, commi 91-94 e 97, l'agevolazione fiscale del c.d. “superammortamento”, che consiste nella maggiorazione dell'attività di impresa, di beni nuovi e che devono essere stati acquisiti o presi in leasing dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

La maggiorazione del costo di acquisizione consiste in una deduzione extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio.

La Legge di stabilità 2017 (l. n. 232/2016) ha previsto la proroga di questa agevolazione al 31 dicembre 2017 ed ha introdotto il c.d. “iper ammortamento”, con una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per determinate categorie di beni.

Per tale agevolazione, la legge di bilancio 2018 (l. n. 27/2017) ha, successivamente, previsto la proroga anche per il 2018 per gli investimenti (in beni materiali strumentali nuovi), che siano stati effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 oppure entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'art. 1, commi 14-20, della legge di bilancio 2018 reca inoltre una serie di novità in ordine ai vantaggi fiscali del leasing di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa.

La prima è la modifica della percentuale di maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali all'impresa nuovi, acquistati o presi in leasing finanziario (c.d. “superammortamento”), che diminuisce dal 40%, al 30%.

Il “superammortamento” per il 2018 può essere applicato anche sul software con una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software, appunto) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (ovvero quei beni ricompresi nell'allegato B alla l. n. 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento (pari all'aumento del 250% delle quote di ammortamento rispetto al costo di acquisto) per gli investimenti effettuati nel 2018, con l'ampliamento dei software ammissibili.

La novella normativa esclude poi dal perimetro oggettivo di applicazione dell'agevolazione fiscale del “superammortamento” gli investimenti in veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

L'esclusione dal beneficio riguarda in buona sostanza l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164, mentre fino all'anno 2017 l'esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis.

In relazione al beneficio fiscale del c.d. “superammortamento” per i beni in leasing deve rilevarsi che la maggiorazione percentuale del costo di acquisto spetta solo per la quota capitale e non per l'intero canone di leasing.

In ordine alle modalità di effettuazione del calcolo del c.d. “superammortamento”, ovvero se esso debba essere effettuata utilizzando la durata civile o fiscale del bene, si osserva quanto segue.Sul punto l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 23/E del 26 maggio 2016 ha chiarito che “anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la deduzione della maggiorazione non dipenda dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma avviene in base alle regole fiscali stabilite dall'art. 102, comma 7, del TUIR”.

I chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate sono stati ribaditi in seguito nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017.

L'art. 102, comma 7 del D.P.R n. 917/1986 (TUIR) prevede poi la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Con la risoluzione 132/E del 24 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della proroga del c.d. “maxi ammortamento” al 30 giugno 2018 e del c.d. “iper ammortamento” al 30 settembre 2018 per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.

È questo il caso in cui, dopo aver effettuato l'ordine e versato al fornitore l'acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto del bene entro il entro il 31 dicembre 2017, l'investitore decida, dopo tale data di acquistare il bene direttamente dal fornitore oppure di acquisire il bene in leasing.

Nel primo caso la spettanza del maxi o iper ammortamento è dovuta al fatto che, trattandosi a tutti gli effetti di un bene in proprietà, le condizioni relative all'ordine e all'acconto minimo risultano rispettate.

Nella seconda ipotesi, invece, l'acquisto del bene viene effettuato dalla società di leasing, che lo concede poi in godimento al contribuente. In quest'ultima fattispecie l'investitore ha due alternative, di cui la prima è compensare l'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing. Quest'ultima concederà il bene in locazione finanziaria ed effettuerà il pagamento al fornitore per la differenza. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può fruire del c.d. “maxi” o “iperammortamento” purché alla data del 31 dicembre 2017 abbia effettuato l'ordine di pagamento e versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo finale. Secondo l'Agenzia delle Entrate non ha invece rilevanza il fatto che l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione si trasformi sostanzialmente in un maxicanone.

Oppure l'investitore può ottenere la restituzione dell'acconto da parte del fornitore del bene.

In questo caso la società di leasing concedente dà il bene in locazione finanziaria all'investitore e pagherà il prezzo per intero al fornitore. Pure in questa ipotesi l'Agenzia delle Entrate ritiene, per ragioni analoghe a quelle di cui sopra, che il contribuente possa fruire del c.d. “maxi” o “iperammortamento”, purché però al momento della restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari a tale acconto, e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

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