Contratto di vendita su documenti

Andrea Penta

Inquadramento

È un contratto nel quale il venditore si libera dell'obbligo di consegna della merce detenuta da un terzo in suo nome rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della stessa (duplicato della lettera di vettura e ricevuta di carico; polizza di carico e polizza ricevuta per l'imbarco; delivery order; lettera di trasporto; fede di deposito e nota di pegno) che attribuisce a chi lo possiede il diritto ad ottenere la restituzione della cosa o il potere di disposizione sulla stessa. Il venditore è tenuto a consegnare, oltre ai documenti essenziali, anche quelli accessori e comunque tutti quelli utili alla migliore disponibilità e godimento della merce; il compratore è obbligato al pagamento del prezzo nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti, potendo legittimamente avvalersi dell'eccezione d'inadempimento solo in caso di irregolarità formali del titolo rappresentativo della merce. Pertanto, in caso di regolarità dei documenti, il venditore può paralizzare temporaneamente ogni contestazione del compratore relativa alla qualità e allo stato della merce esigendo il preventivo pagamento del prezzo. Nella vendita su documenti il pagamento del prezzo può anche avvenire a mezzo banca, ma in questo caso il prezzo non deve essere corrisposto nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti, e il venditore non può rivolgersi al compratore per il pagamento se non dopo il rifiuto della banca. Nel caso di apertura di credito documentale confermato nei confronti del venditore ha luogo una delegazione di pagamento che si articola in un triplice rapporto: a) rapporto delegante-delegatario (compratore- venditore) di compravendita; b) rapporto delegante-delegato (compratore-banca) di mandato, avente ad oggetto l'incarico di effettuare il pagamento al venditore; c) rapporto delegato-delegatario (banca-venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi della merce e senza poter opporre eccezioni diverse dall'incompletezza o irregolarità dei documenti presentati.

Formula

Il sig. ... , nato a ... il ... ed ivi residente alla Via ... n. ... (C.F.: ... ), in prosieguo denominato "Alienante "

E

la ... , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ... con sede in ... , alla Via ... n. ... (C.F. e P. IVA: ... ) iscritta al registro delle imprese di ... n. ... , in prosieguo denominata“Acquirente”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1) Oggetto

Con il presente contratto l'Alienante trasferisce all'Acquirente, che accetta, la proprietà di ... (di seguito definito: “Merce”).

2) Prezzo

Il corrispettivo del contratto viene determinato in Euro ...

Il corrispettivo verrà corrisposto, in base al combinato disposto degli artt. 1528, comma 1, e 1498, comma 2 c.c., nel momento e nel luogo in cui avverrà la consegna dei documenti e, precisamente, con le seguenti modalità e nei seguenti termini:

a)quanto a ... entro il ... a mezzo di ...

b)quanto a ... entro il ... a mezzo di ...

c)quanto a ... entro il ... a mezzo di ... [1]

Qualora i documenti si riveleranno regolari, l'Acquirente non potrà rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.

Ovvero (qualora il pagamento del prezzo debba avvenire a mezzo di una banca)

[L'Alienante non potrà rivolgersi all'Acquirente se non dopo l'eventuale rifiuto opposto dalla banca ... (delegazione di pagamento) e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.]

3) Consegna

L'Alienante si libera dell'obbligo della consegna della Merce rimettendo all'Acquirente i relativi titoli rappresentativi di seguito indicati:

... .

La regolarità della documentazione è stata verificata in contraddittorio tra le parti.

L'Acquirente riceve i sopracitati documenti ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1528 c.c., si impegna a versare all'Alienante il corrispettivo stabilito al precedente art. 2.

I detti titoli attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificati, il possesso delle medesime ed il potere di disporne mediante trasferimento dei titoli [2] .

4) Garanzie

L'Acquirente dichiara di aver visionato i documenti e di averli trovati regolari.

5) Risoluzione

Il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'Acquirente secondo le modalità di cui al precedente articolo ... comporterà il diritto dell'Alienante di risolvere i contratto, pervia diffida ad adempiere in un tempo di ... giorni.

6) Disposizioni generali

L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata, telegramma o telefax; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita sempreché inviata come segue:

- se all'Alienante ... fax n. ...

- se all'Acquirente ... fax n. ...

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente contratto.

L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

7) Completezza del contratto

Il presente contratto annulla qualunque antecedente o contemporaneo altro accordo tra le parti.

9) Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

10) Foro competente

Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di ... .

Redatto, confermato e sottoscritto in ... il ... .

Alienante ...

Acquirente ...

1. La lettera di credito della banca confermante può prevedere il pagamento frazionato delle somme rappresentanti il corrispettivo dovuto dall'acquirente. Segnatamente, una quota dell'importo promesso potrebbe essere versato dalla banca a seguito di ciascuna spedizione, dietro consegna (da parte del beneficiario) di una serie di documenti (polizza di carico, fatture, packing list) attestanti (tra l'altro) l'avvenuto imbarco della merce; un'altra parte delle somme potrebbe, invece, essere versata in uno stadio successivo, previa ripresentazione dei documenti già esibiti.

2. Nella vendita di cose generiche da trasportare da un luogo ad un altro, con pagamento contro documenti, la proprietà della merce si trasferisce al compratore al momento della individuazione, che avviene mediante la consegna allo spedizioniere. Pertanto, il venditore non è proprietario della merce che è perita durante il trasporto, e quindi non è legittimato ad agire contro l'assicuratore per ottenere l'indennizzo.

Commento

Il meccanismo

Il meccanismo della vendita su documenti è, in sintesi, il seguente: l'acquirente di merce provvede, per il pagamento del relativo prezzo, all'apertura di un credito documentario, di regola irrevocabile, cioè confermato da una banca italiana; ricevuto l'avviso di conferma del credito, la società fornitrice invia all'acquirente la merce richiesta; quindi, si presenta alla banca, consegnando la documentazione prescritta dalla lettera di credito e chiedendo il pagamento delle somme "promesse"; tale pagamento può essere rifiutato dalla banca per la eventuale irregolarità di uno o più dei documenti esibiti dal beneficiario (si pensi alla lettera di trasporto aereo da questi presentata).

La disciplina del credito documentario è regolata da un complesso normativo sorto dalle prassi del commercio internazionale, stratificatosi nel tempo ed adottato da diversi istituti bancari. Detto complesso di norme è riconducibile all'istituto giuridico delle clausole d'uso (art. 1340 c.c.) e non è riconducibile alla categoria degli usi giuridici e/o normativi (Cass. I, n. 11263/2016).

Sia la vendita su documenti di cui all'art. 1527 c.c. sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all'art. 1530 c.c. hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli e si caratterizzano per il fatto che l'obbligo di consegna dei beni venduti è sostituito da quello della consegna dei titoli. La differenza tra le due ipotesi è che, nella prima, il compratore deve corrispondere il prezzo nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti (salvo patto o usi contrari), mentre nella seconda il pagamento del prezzo, dietro presentazione dei documenti, viene eseguito a mezzo banca (Cass. I, n. 4388/1976).

Di regola, se un credito richiede una spedizione da porto a porto, salvo diverso accordo, le banche accettano un documento, comunque denominato, che indichi l'avvenuto caricamento a bordo delle merci e la loro spedizione a mezzo di una "determinata nave". Qualora la polizza di carico contenga la specificazione di "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, "la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico"), in cui fra l'altro va indicato "il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate ... ". Peraltro, se in ciò l'indicazione sulla polizza del nome della nave di carico esaurisce la sua funzione, l'omissione di tale specificazione da parte del vettore deve ritenersi palesemente irrilevante nel caso in cui la merce sia pervenuta a destinazione senza inconvenienti o contestazioni di sorta.

La compravendita di cose su lettera di trasporto aereo integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt. 1527 e ss. c.c., configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce (Cass. I, n. 3482/1987). In siffatta evenienza i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, anche il diritto di far valere l'eventuale responsabilità risarcitoria del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo (senza necessità di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito dall'art. 964 c. nav.), mentre è in proposito irrilevante che il pagamento del prezzo sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell'art. 1530 c.c. (v. postea), considerato che la banca medesima riceve il titolo rappresentativo in qualità di delegata al pagamento, provvedendo poi a trasferirlo al compratore-delegante (Cass. n. 3482/1987, cit.).

Quanto al rapporto corrente tra la banca e il beneficiario del credito, la verifica della conformità dei documenti alla descrizione di essi contenuta nella lettera di credito rappresenta l'unica condizione cui è subordinata la promessa di pagamento (se valida ed efficace) effettuata dalla banca, viepiù se si considera che caratteristica propria del credito documentario è la sua "indipendenza" (o, anche, "astrattezza") dai vizi e dalla "dinamica concreta" dei sottostanti rapporti "di valuta" (tipicamente, un contratto di compravendita internazionale di merci, concluso tra l'ordinante-acquirente e il beneficiario-venditore) e di "provvista" (vale a dire, il vincolo obbligatorio che lega ordinante e banca, da qualificarsi, nel nostro sistema, nei termini di un mandato senza rappresentanza accanto al quale, in funzione strumentale, si costituisce un rapporto precisamente "di provvista").

Il pagamento delle somme "promesse" può essere subordinato esclusivamente a "condizioni" - trasfuse nella lettera di credito su indicazione dell'ordinante e aventi riguardo (normalmente) all'oggetto e alle modalità di esecuzione del rapporto di valuta (qualità, quantità delle merci, mezzo di trasporto prescritto, porto di imbarco e di sbarco, ecc.) - il cui rispetto sia suscettibile di essere attestato dai documenti richiesti dalla lettera di credito.

Il versamento del corrispettivo avviene, di regola, allorquando i beni venduti sono già stati avviati a destinazione al momento dell'esame dei documenti.

Nella vendita di merci su documenti, con pagamento del prezzo mediante apertura di credito in favore del venditore presso una banca delegata dal compratore, la conferma di detta apertura di credito, da parte della banca, deve precedere la consegna dei documenti, sicché non è configurabile un inadempimento all'obbligo della consegna stessa fino a quando il venditore non abbia avuto notizia di quella conferma (Cass. S.U., n. 3928/1989).

Con riguardo a compravendita di beni mobili, che siano depositati presso un terzo, il venditore si libera dell'obbligo della consegna, secondo la previsione dell'art. 1527 c.c., rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce (fede di deposito e nota di pegno), e non anche, pertanto, nel diverso caso in cui rimetta un mero documento di legittimazione (si pensi ad un buono contenente l'ordine al depositario di dare la merce ad un determinato incaricato del compratore), il quale resta soggetto ai principi generali della compravendita mobiliare, con la conseguenza che l'obbligazione del venditore può considerarsi adempiuta solo con la consegna dei beni al compratore (Cass. II, n. 1140/1984).

La vendita "su documenti", di cui all'art. 1527 c.c. postula che sia già stato rilasciato il titolo rappresentativo della merce (da parte del depositario o del vettore), e, pertanto, non è configurabile quando il contratto venga concluso prima della formazione di quel titolo (Cass. S.U., n. 5713/1990).

Poiché l'attività di controllo dei documenti svolta dalla banca (sul piano dell'esattezza "quantitativa e qualitativa") dei documenti non deve essere improntata a un rigido formalismo, bensì a criteri di ragionevolezza, sono inopponibili al beneficiario di discrepanze meramente formali e pretestuose, comunque non incidenti sull'interesse sostanziale dell'ordinante (Trib. Napoli 10 ottobre 2002; App. Roma 8 ottobre 1985; Trib. Napoli 23 maggio 1983; Trib. Udine 10 settembre 1999). In quest'ottica, si dovrebbe accettare un documento che presentasse delle lievi carenze in ordine alla descrizione dei beni qualora tale carenza fosse sanabile con le indicazioni contenute negli altri documenti. Sulla stessa lunghezza d'onda viene conferita rilevanza all'exceptio doli (in presenza di un abuso di diritto ad opera della banca confermante). In particolare, in un'apertura di credito documentario, il comportamento della banca confermante che rifiuta il pagamento opponendo eccezioni documentali pretestuose integra gli estremi dell'abuso di diritto (cd. exceptio doli generalis; Trib. Udine 10 settembre 1999). L'attività di controllo della banca circa la conformità dei documenti alle condizioni della lettera di credito documentario deve essere effettuata secondo il criterio di ragionevolezza.

Anche per la S.C. (Cass. I, n. 7388/1997) l'attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito stesso, svolta dalla banca mandataria, non deve avvenire secondo un rigido formalismo, bensì secondo il criterio della ragionevolezza, idoneo a contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi sia del compratore (alla consegna della merce), sia del venditore (al pagamento del prezzo). Ciò implica il divieto per la banca di accettare mandati di pagamento all'estero congegnati in maniera tale da escludere qualsiasi controllo della banca mandataria circa la legittimità valutaria dell'operazione, con la conseguenza della nullità, per contrasto con norme imperative, di mandati conclusi senza l'assunzione da parte della banca di alcuna garanzia che il trasferimento di valuta all'estero avviene nella ricorrenza delle condizioni imposte inderogabilmente dalle norme vigenti in materia (Cass. I, n. 4605/1983).

La condivisione di tale approccio, però, determinerebbe il rischio di un ampliamento dei tempi del controllo e di contestazioni da parte dell'ordinante.

In ogni caso, il controllo della banca si esaurisce nella comparazione (e nella verifica della conformità) dei documenti alle "prescrizioni" della lettera di credito, non involgendo l'accertamento della concreta, fattuale osservanza, da parte del beneficiario, delle medesime "prescrizioni".

A titolo meramente esemplificativo, possono costituire oggettive "discordanze": la mancata presentazione di uno o più documenti tra quelli richiesti; la consegna, da parte del beneficiario, di una copia in più o in meno di qualcuno tra i documenti; la menzione di una data "informazione" (oggetto di una "condizione del credito") in un documento diverso da quello appositamente designato (dalla lettera di credito).

Le banche emittenti e/o confermanti (come pure a quelle incaricate di operare per loro conto) devono esaminare i documenti in un "tempo ragionevole" e comunicare "senza ritardo" al beneficiario (ove ricevano i documenti direttamente da questi) o alla banca "rimettente" le ragioni dell'eventuale rifiuto degli stessi (provvedendo, insieme, a restituire o, comunque, a mettere a disposizione, anche per eventuali regolarizzazioni, i documenti presentati). Viene fissato, per i suddetti adempimenti, un termine massimo di sette giorni dalla ricezione dei documenti. Se la banca confermante non rispetta il termine di 7 giorni indicato dall'art. 14 N.U.U. decorrente dalla spedizione della merce, decade dal diritto di formulare le eccezioni inerenti ad irregolarità documentali (App. Milano, 14 gennaio 2004).

Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni appena ricordate, le banche decadono dal diritto di eccepire eventuali "profili di irregolarità" (e, quindi, di rifiutare il pagamento). Peraltro, i sette giorni lavorativi sono da intendersi come periodo suscettibile di variare in diminuzione in ragione di una numerosa serie di fattori - quantità, tipologia, provenienza e complessità dei documenti presentati -, tutti legati agli aspetti concreti delle fattispecie volta a volta considerate.

In termini generali, l'istituto dell'apertura di credito documentale irrevocabile, di cui all'art. 1530, comma 2 c.c., si inquadra in una delegazione obbligatoria di pagamento costituita da un triplice rapporto: ossia un rapporto delegante - delegatario di compravendita, un rapporto delegante - delegato (compratore - banca) di mandato e da un rapporto delegato - delegatario (banca - venditore), con il quale la banca apre il credito verso il venditore e si obbliga a pagargli il prezzo contro la consegna dei documenti (Cass. I, n. 10569/1996). In materia di apertura di credito documentale irrevocabile,ex art. 1530, comma 2 c.c., il rapporto obbligatorio fra banca e beneficiario è astratto, cioè indipendente dal contratto di compravendita tra mandante e beneficiario. Ne consegue che nei confronti della banca sono irrilevanti le vicende del rapporto sottostante fra venditore e compratore (Trib. Milano 24 gennaio 2002).

Nella vendita "contro documenti", la clausola Cif ha l'effetto di esonerare il compratore dalle spese di trasporto e di assicurazione, ma non costituisce deroga al disposto del comma 2 dell'art. 1510 c.c., secondo il quale la consegna al vettore delle cose determina il passaggio all'acquirente della proprietà dei beni e dei rischi degli eventuali perimenti: per cui il venditore che ha stipulato il contratto di trasporto è carente di legittimazione ad agire nei confronti del vettore in relazione ai danni sofferti dalla merce durante il trasporto (Cass. II, n. 10770/2003).

Il credit o documentario: confermato o no

Nella compravendita di beni mobili regolata, quanto al pagamento del prezzo, con apertura di credito documentale, l'obbligazione assunta con la conferma, dalla banca verso il beneficiario, di mettergli a disposizione la somma oggetto dell'apertura di credito, è sottoposta all'esito positivo del controllo, da parte della banca, a ciò obbligata nei confronti dell'ordinante, della regolarità dei documenti relativi alla vendita, che il beneficiario venditore ha l'obbligo di presentare alla banca stessa entro un certo tempo; la presentazione e la consegna dei documenti costituiscono l'evento di una condizione sospensiva il cui verificarsi è rimesso alla volontà del creditore, per cui la banca stessa, prima di effettuare il pagamento, deve controllare l'avveramento della condizione, per evitare che il pagamento rimanga a suo carico (Cass. III, n. 1288/2003).

Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, secondo comma c.c., nei rapporti tra banca e accreditato, costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito (Cass. I, n. 13658/2013).

L'operazione nel suo complesso sostanzialmente riproduce, come si è anticipato, lo schema della delegazione (Cass. n. 372/1999; Cass. n. 15705/2001; App. Napoli 14 gennaio 2004). In particolare, la vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall'art. 1530 c.c., si conforma al modello della delegazione cumulativa passiva titolata, che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato. Ed infatti, in tale ipotesi, il venditore non può rivolgersi per il pagamento al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca: sicché, dalla conferma della banca delegata discende, a favore del delegante, il beneficio dell'ordine, che attribuisce al debito beneficiato il carattere di sussidiarietà rispetto all'altro debito (del delegato). Inoltre, secondo le regole della sussidiarietà, la estinzione della obbligazione del delegato ha effetto liberatorio anche per il delegante (Cass. I, n. 372/1999, cit.).

In particolare, viene affermato che, mentre nell'ipotesi di credito documentario revocabile si configuri una delegazione di pagamento o solvendi, quello irrevocabile o confermato integri la delegazione obbligatoria o promittendi (v. Cass. n. 2497/1960; Cass. n. 3406/1966; Cass. n. 813/1983; Cass. n. 7388/1997; Cass. n. 1288/2003; App. Napoli 12 marzo 2012, n. 900/2012; Trib. Napoli 10 ottobre 2002). In quest'ultimo caso, infatti, con la conferma del credito documentario, la banca, seppur dietro presentazione di documenti conformi alle prescrizioni della lettera di credito, assume un obbligo diretto nei confronti del beneficiario del credito del tutto autonomo rispetto ai rapporti sottostanti: quello c.d. di “valuta”, tra compratore-delegante e venditore-delegatario; quello c.d. di “provvista”, tra compratore-delegante e banca-delegata.

L'obbligazione della banca è disciplinata unicamente dalla lettera di conferma: questa “deve onorare il suo impegno qualora le vengano presentati i documenti, completi e regolari, indicati nella lettera” (Trib. Udine 10 settembre 1999; Trib. Napoli 10 ottobre 2002).

Quanto alle eccezioni opponibili dalla banca al beneficiario, a fronte di chi fa discendere dall'inquadramento dell'operazione nell'istituto della delegazione la possibilità per la banca confermante di opporre al beneficiario non solo le eccezioni previste dall'art. 1530, comma 2 c.c. (ossia quelle di incompletezza ed irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito), ma anche quelle relative alla nullità del rapporto di valuta (v. App. Milano 31 marzo 1981), alla mancanza originaria o sopravvenuta del mandato delegatorio, alla nullità di entrambi i rapporti sottostanti (la c.d. « nullità della doppia causa »; cfr. Cass. 8 luglio 1983, n. 4605) ed ai vizi della merce oggetto della compravendita, si pone chi, valorizzando le peculiari esigenze di certezza e sicurezza del commercio internazionale e le finalità dell'operazione di pagamento e (indirettamente) di garanzia per il venditore, postula un pieno riconoscimento dell'autonomia dell'obbligo della banca rispetto ai rapporti sottostanti, giungendo ad ammettere “un grado di astrattezza addirittura superiore anche allo strumento cambiario”. Su tali basi viene, dunque, affermata l'opponibilità delle sole eccezioni derivanti dall'incompletezza ed irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito, a norma dell'art. 1530, comma 2 c.c., con esclusione delle altre (v. App. Milano 14 gennaio 2004, cit.).

Nella vendita contro documenti il venditore può rinunziare al diritto di ottenere il pagamento sulla base della semplice consegna dei documenti rappresentativi della merce, senza la possibilità di eccezioni attinenti a vizi o mancanza della qualità di essa, riconoscendo alla controparte il diritto a preventiva campionatura per consentire il controllo della qualità pattuita (Cass. III, n. 2647/1975).

L'opponibilità delle eccezioni nel credito documentario deve rispondere al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (Trib. Udine 10 settembre 1999, cit.). In virtù dell'art. 1530 c.c. e delle norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari della CCI Ed. 1983 nella vendita di merci con apertura di credito irrevocabile per il pagamento del prezzo, da parte del compratore a favore del venditore presso una banca, il rapporto obbligatorio tra la banca e il beneficiario è astratto, è cioè del tutto indipendente dal sottostante contratto di compravendita, con l'effetto che la banca non può rifiutare il pagamento sollevando eccezioni fondate sul rapporto causale, ma può solamente opporre l'irregolarità dei documenti presentati (Trib. Mantova 7 marzo 1996). La banca, la quale riceva mandato dal compratore per il pagamento del prezzo della merce, dietro costituzione di adeguata provvista, e poi confermi il credito al venditore, assume la qualità di coobbligata nei confronti del venditore medesimo, per effetto di promessa di essa delegata nei riguardi del delegatario (ed in armonia con le regole di cui all'art. 1530 c.c., ove si tratti di pagamento contro documenti), senza possibilità di opporre in compensazione eventuali propri crediti verso il delegante (Cass. III, n. 975/1990).

Aspetti fiscali

Per il divieto imposto alle banche di dare esecuzione ad operazioni che siano in contrasto con la disciplina valutaria, la banca che, nella vendita su documenti con l'estero, si interpone tra i contraenti per assumere per conto del compratore ed in proprio nome l'obbligo di pagare all'estero al venditore non residente il prezzo della compravendita dovuto dal suo cliente, è tenuto a controllare che l'operazione avvenga per adempiere all'obbligo di pagamento di merce importata dall'estero, ed ove non le siano offerte prove documentali circa l'effettiva esistenza dell'importazione, ed in ogni caso la prova che quanto meno la merce sia stata già spedita ad iniziativa del venditore non residente o di chi per esso, deve rifiutare di dar corso all'operazione. Ciò implica il divieto per la banca di accettare mandati di pagamento all'estero congegnati in maniera tale da escludere qualsiasi controllo della banca mandataria circa la legittimità valutaria dell'operazione, con la conseguenza della nullità, per contrasto con norme imperative, di mandati conclusi senza l'assunzione da parte della banca di alcuna garanzia che il trasferimento di valuta all'estero avviene nella ricorrenza delle condizioni imposte inderogabilmente dalle norme vigenti in materia (Cass. I, n. 4605/1983).

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