Contratto di trasporto di coseInquadramentoCon il contratto di trasporto il vettore si impegna, normalmente dietro corrispettivo, a trasferire cose o persone da un luogo all'altro. L'art. 1678 c.c. definisce dunque il tipo contrattuale, qualunque sia l'oggetto del trasporto (cose o persone), la via percorsa (terra, aria e acqua) o il mezzo adoperato. Se da un lato il codice civile tratta in maniera unitaria il negozio in oggetto, distinguendo unicamente tra trasporto di cose e trasporto di persone, dall'altro la prassi commerciale ha elaborato una varietà di forme e sottotipi tutti accomunati dalla medesima obbligazione di trasferire che costituisce, pertanto, la prestazione caratterizzante il contratto. Formula
CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE Con la presente scrittura privata 1 TRA .... (nome e cognome), nato a .... il ...., domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società “ .... ” con sede in ...., capitale sociale € ...., C.F. ...., p.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ...., R.E.A. ...., giusta i poteri lui conferiti dai vigenti patti sociali (di seguito brevemente denominata “Mittente”) E .... (nome e cognome), nato a .... il ...., domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società “ .... ” con sede in ...., capitale sociale € ...., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ...., R.E.A. .... giusta i poteri lui conferiti dai vigenti patti sociali (di seguito brevemente denominata “Vettore” 2 ) PREMESSO CHE - il Mittente è il legittimo proprietario nonché il legittimo possessore dei beni che vengono affidati al Vettore con il presente atto 3 ; - il Mittente intende affidare al Vettore che intende accettare i servizi di trasporto dei suoi prodotti che si eseguono in territorio nazionale con le modalità e alle condizioni che sono specificate nel presente contratto; - detti beni vengono confezionati e imballati in funzione del trasporto previsto a spese e cura del Mittente; “il Mittente non si impegna a curare l'imballaggio delle cose affidate al Vettore”;
- i beni sono in regola con la normativa giuridica, fiscale e amministrativa dei luoghi ove essi verranno trasportati o transiteranno. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 1. Contenuto del contratto Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Oggetto del contratto Il Mittente .... affida al Vettore ...., che accetta, il trasporto dei seguenti beni .... (descrizione analitica della tipologia di merci indicando la natura, il peso, la quantità e il valore) mediante .... (indicazione dei mezzi di trasporto). Detti beni saranno trasportati direttamente da .... a .... Il Vettore prenderà in consegna detti beni presso .... il giorno .... alle ore ....; i beni suindicati dovranno essere consegnati al Sig. .... (generalità del destinatario) in .... via .... n. .... il giorno .... alle ore ...., a cura e spese del Vettore. Le parti prendono atto sin da ora che potranno verificarsi modesti ritardi sul termine di consegna indicato derivanti dalla viabilità, dai controlli amministrativi o fiscali, ecc. ...., in ordine ai quali il Mittente ha diritto all'esibizione della relativa documentazione probatoria. In caso di irreperibilità del destinatario, il Vettore è autorizzato a lasciare i beni presso .... (precisazioni). Alla consegna dei beni il Vettore si farà sottoscrivere ricevuta dal destinatario o da persona da lui incaricata.
“I beni trasportati saranno messi a disposizione del destinatario presso .... (per esempio magazzino/filiale) del Vettore sito in ....; all'arrivo dei beni a destinazione, il Vettore provvederà a darne comunicazione al destinatario; se nel termine di .... giorni i beni non vengono ritirati dal destinatario, per irreperibilità, rifiuto o ritardo nel chiedere la consegna, il Vettore provvederà al trasporto e alla riconsegna al Mittente, con aggravio di spese a carico di quest'ultimo”.
3. Diritti del vettore Il corrispettivo 4 del trasporto è concordato complessivamente in € ...., importo che il Mittente versa al Vettore mediante .... e il Vettore ne rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente contratto.
“Il corrispettivo del trasporto è pattuito in complessivi € .... che il Vettore è autorizzato a riscuotere dal destinatario all'atto di riconsegna delle cose trasportate”. 4. Contrordine Il Mittente ha la facoltà di sospendere il trasporto, chiedendo la restituzione dei beni, ovvero di ordinare la consegna ad un destinatario diverso da quello indicato, salvo l'obbligo di rimborsare le sole spese derivanti dal contrordine. 5. Autonomia di organizzazione e di programmazione Il Vettore eserciterà le prestazioni di trasporto in piena autonomia, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal Mittente, senza che questi possa interferire nell'esecuzione dei programmi. Il Vettore è responsabile esclusivamente del risultato della sua opera 4 che svolge in piena autonomia. 5 Il Vettore è totalmente responsabile delle obbligazioni che contrae verso i propri ausiliari così come è totalmente responsabile dell'osservanza a delle norme di legge e contrattuali applicabili ai suoi dipendenti. 6 6. Obblighi e responsabilità del vettore Il Vettore provvederà a mettere i beni trasportati a disposizione del destinatario, nel luogo, nel termine e con le modalità concordate con il presente atto. Egli è tenuto ad accertare, sia all'atto della presa in consegna sia a quello della riconsegna delle merci trasportate, quale sia il loro stato. Il Vettore assume il rischio del trasporto a norma degli artt. 1693 e seguenti c.c. e comunque del suo risultato finale 7 . Il Vettore, pertanto, è responsabile della perdita e del danneggiamento delle merci trasportate, del ritardo nella consegna e dei danni e/o fatti illeciti causati o commessi nell'esecuzione del trasporto, fino alla concorrenza massima della somma di € ....; per tale importo e a garanzia della responsabilità verso terzi e verso il Mittente, il Vettore ha stipulato, a propria cura e spese, un contratto di assicurazione con la compagnia .... a copertura integrale dei danni derivanti da .... e, precisamente, alle seguenti condizioni: .... Detta responsabilità è esclusa se il Vettore prova che la lesione è derivata dal caso fortuito oppure dalla natura, dai vizi o dall'imballaggio dei beni oppure dal fatto del Mittente o del destinatario. Il Mittente autorizza espressamente il Vettore ad avvalersi dell'opera di ulteriori vettori per l'esecuzione, anche solo parziale o temporanea, del trasporto allo stesso ordinato, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Mittente. “Il Vettore prende atto che non può, per nessun motivo o ragione, avvalersi dell'opera di subvettori per l'esecuzione, anche solo parziale o temporanea, del trasporto, allo stesso ordinato, pena la nullità del contratto di subvezione. In caso di violazione da parte del Vettore del divieto di subvezione, il Mittente avrà facoltà di considerare risolto il contratto di trasporto mediante comunicazione a mezzo .... indicando che è sua intenzione avvalersi della presente clausola”.
7. Controlli amministrativi e fiscali Il Mittente è a conoscenza che le autorità amministrative e fiscali controllano talvolta il carico mediante apparecchiature elettroniche che potrebbero comportare il danneggiamento di supporti magnetici, fotografici o simili. 8. Dichiarazioni del Mittente In ogni caso il Mittente assicura espressamente che all'interno degli imballi consegnati non è contenuto denaro o beni preziosi, armi, sostanze tossiche, o comunque beni che siano soggetti a restrizioni o divieti normativi. Eventuali sanzioni derivanti da violazioni di tali normative faranno carico esclusivamente al Mittente. 9. Foro esclusivo Per le controversie derivanti dall'applicazione ed interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di .... Disciplina applicabile Per quanto non previsto dal presente contratto si applicherà la normativa di cui agli artt. 1678 e ss. del c.c. nonché la normativa speciale vigente. Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data .... Sottoscrizioni .... Le parti dichiarano, dopo aver letto attentamente tutte le clausole del presente contratto, di approvare in modo specifico a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: .... Luogo e data .... Sottoscrizioni .... [1] [13]Non è richiesta alcuna forma particolare per la conclusione del contratto di trasporto. Una deroga al principio di libertà della forma è, tuttavia, contenuta nel codice della navigazione che prevede, per il trasporto marittimo e aereo, la forma scritta ad probationem: infatti, la polizza “ricevuta per l'imbarco” e la polizza di carico, oltre che dei documenti probatori, rappresentano la merce in esse menzionata. Per quanto riguarda, invece, la lettera di vettura e la ricevuta di carico di cui all'art. 1684 c.c., l'emissione di detti documenti costituisce un'operazione meramente facoltativa per le parti. [2] [14]Del tutto irrilevante, ai fini della valida conclusione del contratto di trasporto, è la qualità di imprenditore del vettore. Né la disciplina generale né quella speciale richiedono, infatti, che il soggetto che assuma di eseguire o di far eseguire il trasporto eserciti un'attività di natura professionale. Ad ogni modo il vettore può realizzare la prestazione dedotta nel contratto tanto con i mezzi propri quanto con mezzi altrui: in entrambi i casi egli assume il rischio del trasporto. [3] [15]Tuttavia è generalmente ammesso che il Mittente possa stipulare il contratto pur non essendo proprietario delle cose da trasportare; il contratto può essere, infatti, concluso anche dal possessore o detentore delle cose medesime. [4] [17]Opera da compiersi con la diligenza necessaria e nel modo migliore in modo da non danneggiare il mittente. [5] [18]Il mittente non esercita verso il vettore e i suoi ausiliari alcun potere direttivo o disciplinare. [6] [19]Ad esempio la regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali ed eventualmente inserire l'obbligo di fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali. [7] [20]La presa in consegna delle merci stesse, senza riserve, implica la responsabilità ex recepto prevista dalle citate norme del codice civile. CommentoCon il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.). Come già accennato, esistono diversi tipi di trasporto, caratterizzati soprattutto dalla diversità del mezzo adoperato e della via percorsa. Il trasporto è un contratto consensuale in quanto è sufficiente, per la sua conclusione, lo scambio del consenso tra le parti; si tratta, inoltre, di un contratto a prestazioni corrispettive caratterizzato dall'onerosità che, secondo la dottrina e giurisprudenza prevalente, costituisce un elemento naturale ma non essenziale del contratto, essendo ammessa dal legislatore l'ipotesi di gratuità nel trasporto di persone (art. 1681, comma 3 c.c.). In particolare, il contratto di trasporto di cose è regolamentato dagli artt. 1683 e ss. c.c. Detto contratto coinvolge tre soggetti e, precisamente, il mittente (colui che affida le cose per il trasporto), il destinatario (la persona alla quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto) e il vettore (trasportatore). Poiché generalmente il destinatario non coincide con il mittente, il contratto concluso tra il mittente e il vettore assume, secondo la giurisprudenza, la struttura di un contratto a favore del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c. (cfr. Cass. III, n. 11744/2018): il destinatario delle cose, domandando la consegna delle stesse al vettore, dichiara di voler profittare del contratto, acquisendo i relativi diritti; il vettore, quale promittente, può opporre al destinatario, ex art. 1413 c.c., le eccezioni che avrebbe potuto opporre al mittente. Tuttavia, per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che la tesi appena esposta incontra in dottrina alcune critiche supportate dal fatto che l'acquisto dei diritti da parte del terzo è subordinato all'accettazione della riconsegna e non è, pertanto, immediato. Ciò che è incontrovertibile è il fatto che nel momento in cui il destinatario chiede la consegna della merce al vettore, accetta gli effetti del contratto e si realizza il trasferimento dei diritti in suo favore. Ma viepiù: dal momento in cui il terzo destinatario richiede al vettore la consegna della merce, il mittente perde la facoltà di sospendere il trasporto o di chiedere la restituzione delle cose o di ordinarne la consegna ad una persona diversa. La prova del contratto di trasporto è fornita da un documento che si chiama lettera di vettura: essa, su richiesta del vettore, è generalmente compilata dal mittente e, debitamente sottoscritta, contiene l'esatta indicazione del nome del destinatario, del luogo di destinazione, della natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare, degli altri estremi necessari per eseguire il trasporto e delle condizioni convenute per il trasporto stesso. Detta lettera di vettura viene consegnata al vettore, il quale, su richiesta del mittente ne rilascia un duplicato con la propria sottoscrizione. Se al vettore non è stata rilasciata lettera di vettura, il vettore rilascia una ricevuta di carico con le medesime indicazioni. Se il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico sono rilasciate con la clausola “all'ordine”, esse costituiscono un titolo di credito e in tal caso i diritti nascenti dal contratto si trasferiscono mediante girata del titolo. Funzione analoga esercitano, nel trasporto marittimo, la polizza per l'imbarco, la polizza di carico e gli ordini o buoni di consegna. Proprio l'art. 1683 c.c. prevede che il mittente, al momento della consegna delle cose, debba rimettere al vettore i documenti che si rendono necessari per il trasporto: tra l'altro, il mittente è responsabile per i danni causati dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni, oltre che dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti. La cooperazione del mittente è fondamentale per consentire al vettore di predisporre risorse tecniche e materiali sufficienti per l'esecuzione del trasporto. Il contratto di trasporto di cose configura un contratto di risultato e, si ribadisce, ha natura consensuale in quanto la consegna delle cose da trasportare attiene alla fase di attuazione ed esecuzione del contratto e non già a quella di perfezionamento. Nel trasporto di cose esse sono affidate al vettore che è tenuto a custodirle con diligenza. Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnateli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario (non è sufficiente l'arrivo a destinazione delle medesime), salva la prova che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse, dal loro imballaggio, da fatto del mittente o da quello del destinatario (il vettore non è responsabile se il danno è dipeso da un fatto non a lui imputabile). Ciò da luogo ad una responsabilità ex recepto perché nasce dalla ricezione della cosa. La S.C. ha statuito che “nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c.” (Cass. III, n. 13377/2018). Il mittente, prima che le cose siano passate a disposizione del destinatario, può sospendere il trasporto (il cosiddetto diritto di contrordine) oppure ordinare la consegna delle cose ad altro destinatario o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine (art. 1685 c.c.). Il destinatario, a sua volta, esercita i diritti nascenti dal contratto di trasporto al momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare, ne richieda la consegna al vettore (art. 1689 c.c.). Avuto riguardo alla forma della richiesta di riconsegna, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, essa è implicita in qualsivoglia manifestazione di volontà, anche verbale, incompatibile con il rifiuto degli effetti del contratto. Per effetto della richiesta di riconsegna, il destinatario si sostituisce al mittente anche sotto il profilo delle obbligazioni verso il vettore. Vari sono, dunque, i diritti e gli obblighi del vettore come, ad esempio, l'obbligo di chiedere istruzioni al mittente quando sorgano impedimenti o ritardi nell'esecuzione del trasporto o il destinatario sia irreperibile o rifiuti o ritardi a chiedere la riconsegna della cosa; l'obbligo di riscuotere dal destinatario gli assegni se la cosa trasportata è correlata al pagamento di un assegno; l'obbligo di risarcimento del danno per perdita o avaria della cosa ogniqualvolta il vettore stesso non riesca a provare che la perdita o l'avaria è derivata dal caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa o del suo imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario. Qualora le circostanze rendano impossibile la richiesta di istruzioni o quella in cui queste ultime non siano attuabili, l'art. 1686, comma 2 c.c. prevede che il vettore possa depositare le cose ai sensi dell'art. 1514 c.c. o venderle a norma dell'art. 1515 c.c., se deteriorabili. Pur potendo scegliere tra queste due soluzioni, resta l'obbligo per il vettore di informare prontamente il mittente. Infine si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di trasporto di merci: “il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti” (Cass. III, n. 13374/2018). Ai sensi dell'art. 1700 c.c., in tema di trasporto cumulativo, ossia quello assunto da più vettori successivi con un unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Secondo la prevalente dottrina la solidarietà è dettata dal fatto che essi si considerano diretti contraenti del mittente per l'intero trasporto. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può tuttavia agire in regresso contro gli altri, singolarmente o cumulativamente. |