È legittima l’esclusione del concorrente per aver prodotto un documento di gara unico europeo in un formato non corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante?
08 Aprile 2019
È legittima l'esclusione del concorrente per aver prodotto in sede di gara un documento di gara unico europeo in un formato non corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante?
L'art. 85, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 prevede che «Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018 (…)». In base alla previsione di cui sopra, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere conforme al modello di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 e, a partire dal 18 aprile 2018, predisposto in forma elettronica. Anche la giurisprudenza ha confermato che, laddove il DGUE sia completo dal punto di vista contenutistico, recando tutte le informazioni prescritte dall'art. 85 e sia stato predisposto in forma elettronica e firmato digitalmente, lo stesso debba ritenersi conforme a quanto richiesto dalla normativa, anche se il medesimo DGUE viene prodotto in un formato diverso da quello richiesto dalla lex specialis (TAR Basilicata, Sez. I, 7 gennaio 2019, n. 33). La legge si limita infatti a prescrivere - dal punto di vista formale - la dematerializzazione del DGUE, senza null'altro aggiungere riguardo alle caratteristiche del documento di gara elettronico. Peraltro, anche laddove la stazione appaltante dovesse richiedere a pena di esclusione un determinato formato per il DGUE, tale previsione dovrebbe ritenersi affetta da nullità in quanto - come detto - l'utilizzo di tale formato, in ogni caso, non è prescritto come essenziale dal codice dei contratti o da altre disposizioni vigenti (TAR Basilicata, cit.). Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi illegittima l'esclusione del concorrente che ha prodotto un DGUE in forma elettronica e completo in tutte le sue parti dal punto di vista del contenuto, seppur in formato diverso da quello prescritto dalla lex specialis. |