La risoluzione della convenzione-quadro Consip travolge anche i contratti attuativi?
09 Aprile 2019
Il caso. Il complesso contenzioso portato all'attenzione del TAR, origina dalla risoluzione di una convenzione-quadro, inerente ai servizi di pulizia per gli Istituti Scolastici della P.a., disposta, ai sensi degli aartt. 1453 e 1456 c.c., dalla Consip per grave inadempimento della società affidataria. Quest'ultima, tuttavia, precedentemente alla risoluzione e in attuazione di tale convenzione-quadro, aveva stipulato, con un Istituto scolastico Statale, un contratto attuativo della durata di quattro anni, con scadenza il 31 gennaio 2018. L'istituto, a seguito dell'intervenuta risoluzione, si riteneva però sciolto dal contratto attuativo e provvedeva ad affidare in via diretta il servizio di pulizia ad una differente impresa. La società in origine affidataria contestava la nuova aggiudicazione del servizio e proponeva ricorso al TAR, il quale accertava la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la ricorrente e l'istituto scolastico oltre la citata scadenza contrattuale, in ragione di una intervenuta proroga ex lege che riguardava anche il rapporto contestato, escludendo in particolare l'effetto risolutivo automatico (e/o caducante) della convenzione-quadro sul contratto attuativo intercorso con l'Istituto. In sede di appello, l'originaria controinteressata contestava la decisione di primo grado nella parte in cui era stato escluso l'effetto risolutivo automatico, sul contratto attuativo, della risoluzione per grave inadempimento della convenzione-quadro Consip, chiedendone in parte qua la riforma, con ogni conseguenza di legge (anche in punto di inapplicabilità del regime di proroga ex lege).
La decisione. Il Consiglio di Stato ha osservato che Consip, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione-quadro, aveva disposto la risoluzione in ragione sia della violazione dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, sia per la violazione della normativa antiriciclaggio. Secondo il Collegio, la particolare gravità dell'inadempimento è idonea ad incidere in senso alterativo sul sinallagma anche (se non soprattutto) dei contratti attuativi della convenzione, risultando all'evidenza pregiudicata la corretta esecuzione del servizio e, al contempo, gravemente lesi gli interessi dell'utenza degli edifici scolastici in questione. Pertanto, a fronte della natura degli inadempimenti in questione, esplicante i propri effetti pregiudizievoli, in via diretta e immediata, anche sull'esecuzione dei contratti attuativi, nonché tenuto conto del particolare collegamento funzionale (e non meramente occasionale) intercorrente tra convenzione-quadro e contratti attuativi, deve concludersi nel senso che la vicenda risolutoria della convenzione-quadro ha coinvolto anche il contratto attuativo oggetto di causa, determinandone la risoluzione di diritto.
In conclusione. Sulla base delle ragioni anzidette, deve pervenirsi alla conclusione che – contrariamente a quanto ritenuto dal TAR – la risoluzione di diritto per grave inadempimento della convenzione-quadro abbia determinato ope iuris anche la contestuale risoluzione per grave inadempimento del contratto attuativo, il quale era già sciolto al momento di intervento della proroga ex lege, che dunque non ha trovato applicazione. |