Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare la carenza dell’indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica
13 Aprile 2019
Il caso. La PA indiceva una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione degli automezzi da utilizzare nell'attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e di vegetazione per la campagna, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, alla quale partecipavano cinque imprese. All'esito della procedura pubblica, la seconda classificata ricorreva dinanzi al TAR Sicilia per chiedere l'annullamento degli atti di gara ed in particolare dell'aggiudicazione nei confronti della prima classificata, in quanto quest'ultima aveva omesso di indicare nella propria offerta economica un requisito fondamentale come i costi della manodopera. La ricorrente, fondava le proprie censure principalmente sulla base dell'art. 95 comma 10 del codice degli appalti, ed anche sulla lettera di invito della PA, dove all'art. 15, rubricato come “Criterio di Aggiudicazione”, si precisava che: “Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, dovranno, inoltre, indicare nell'offerta, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori […]” Si costituivano in giudizio sia l'Amministrazione intimata che la parte resistente, e il TAR Sicilia decideva la controversia con sentenza n. 829/2019 del 22/3/2019.
La soluzione del TAR. Sul punto il TAR Sicilia, richiamando anche recente giurisprudenza del medesimo tribunale, ha osservato che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice appalti, i costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori sono qualificabili come elementi costitutivi dell'offerta economica, la cui mancanza, oltre a comportare l'esclusione dalla gara, non può essere colmata dal soccorso istruttorio. Infatti, come si legge in sentenza: “Ciò posto, osserva il Collegio che la questione è stata di recente affrontata dalla terza Sezione di questo Tribunale che ha rilevato come “l'art. 95, comma 10, indichi una specifica vincolante modalità di redazione dell'offerta economica, con la necessaria indicazione separata degli oneri di manodopera e di sicurezza; che il mancato rispetto di tale vincolante prescrizione non possa essere sanato attraverso il soccorso istruttorio e che determini l'esclusione dalla gara” (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 luglio 2018, n. 1552).” La mancata integrazione di questa lacuna con il soccorso istruttorio, si basa sia sul tenore letterale della norma in questione – laddove viene usato il termine ‘indicare', che ha un significato inequivoco, al posto di ‘considerare' – sia sull'art. 83 comma 9 del codice appalti il quale “esclude espressamente che il soccorso istruttorio possa riguardare carenze relative all'offerta economica, oltre a quelle dell'offerta tecnica, all'evidente scopo di evitare manipolazioni di comodo dell'offerta precedentemente impugnata.” Sulla base di tali motivazioni, il TAR Sicilia ha accolto il ricorso della seconda classificata e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati dalla ricorrente. |