Sulle circostanze idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente

15 Aprile 2019

L'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 non contiene alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante. In merito a tale potere di valutazione occorre rilevare che qualsiasi condotta contra legem (ove collegata all'esercizio dell'attività professionale) è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili. Infatti, l'autodichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico.

La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con cui l'ANAC ha irrogato una sanzione pecuniaria e ha disposto l'annotazione nel casellario informatico di un operatore economico (con la consequenziale inibitoria alle gare pubbliche 45 giorni) il cui legale rappresentante aveva omesso di segnalare, nell'ambito di una gara per l'affidamento in concessione di un servizio, tutte le fattispecie astrattamente rilevanti a dimostrare l'assenza di gravi illeciti professionali.

Quanto alle modalità di esercizio di tale potere sanzionatorio dell'ANAC, la società ricorrente contesta l'eccessiva durata del procedimento disciplinare che si sarebbe concluso nei termini regolamentari di 180 giorni solo grazie all'abuso del lungo periodo di sospensione di 75 giorni (autoassegnatosi dall'ANAC con una disposizione regolamentare) interamente e impropriamente utilizzato. A tal riguardo, però, il Collegio eccepisce che la disposizione regolamentare prevedente il periodo di sospensione non è di per sé né illogica né irragionevole, oltre al fatto che, l'utilizzo di tale periodo nel caso di specie non ha determinato alcun dimostrato vulnus sostanziale alla società ricorrente.

Quanto ai presupposti fattuali per l'irrogazione dei citati provvedimenti sanzionatori, invece, parte ricorrente contesta l'omessa dichiarazione dei gravi illeciti professionali contestati, in quanto essi sarebbero stati svolti in un periodo antecedente ai tre anni dallo svolgimento della gara. A tal proposito, secondo il Collegio, deve osservarsi che l'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 non contiene alcune alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante. Una limitazione triennale è richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica aministrazione (limitazione che ben si giustifica con la natura necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all'esercizio del potere della pubblica amministrazione di escludere l'operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 25 gennaio 2019, n. 122).

Inoltre, parte ricorrente lamenta anche la circostanza che (l'esclusione dalla gara e quindi) la sanzione dell'ANAC non è dipesa dal compimento di gravi illeciti professionali nelle gare precedenti, ma solamente dall'omessa indicazione di tali circostanze nell'autodichiarazione sul possesso del relativo requisito. Sul punto, però, il Collegio si richiama a quella giurisprudenza secondo la quale qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; id. 25 febbraio 2016, n. 761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti; pertanto costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione (vedasi ex multis: Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649 e Cons. Stato,sez. V,24 settembre 2018, n. 5500).

In tal senso vanno lette anche le linee guida n. 6 dell'ANAC (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1008) che, al punto 4.2, recitano testualmente: “La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione”.

Risulta, dunque, smentita anche la tesi di parte ricorrente secondo cui, al fine di individuare le fattispecie potenzialmente rilevanti ai fini della dichiarazione, dovrebbe aversi riguardo all'annotazione delle stesse sul casellario ANAC, con la conseguenza che, in mancanza di tale annotazione (come nel caso di specie), la dichiarazione non sarebbe necessaria.

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