La perentorietà del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio
09 Aprile 2019
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.lgs. n. 163/2006, l'Autorità nell'esercizio del potere sanzionatorio è tenuta all'osservanza del principio di tempestività a tutela dell'effettività del diritto di difesa. In deroga alla disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, è, dunque, perentorio il termine di centottanta giorni fissato dal Regolamento unico dell'AVPC (oggi ANAC) per la conclusione del procedimento sanzionatorio in materia di comprova del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione, entro il quale il provvedimento deve essere comunicato all'interessato. |