Socio illimitatamente responsabile e accesso alla procedura di sovraindebitamento
17 Aprile 2019
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che si trovi in condizione di sovraindebitamento per debiti personali estranei alla partecipazione in società, può accedere ad una delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012?
Sul punto si segnalano due arresti giurisprudenziali che giungono a conclusioni opposte, in un caso il Tribunale di Milano (Sez. II, 18 agosto 2016) ha ritenuto inammissibile la procedura, nell'altro il Tribunale di Rimini (Sez. II. 12 marzo 2018) ha ammesso il ricorrente alla procedura di sovraindebitamento. Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso considerando che l'art. 7 della L. n. 3/2012, nell'indicare i presupposti di ammissibilità della procedura di sovraindebitamento, stabilisce che vi possano accedere i debitori o consumatori che non risultino assoggettabili (la norma dice “soggetti” n.d.a.) a procedure concorsuali diverse. In considerazione della circostanza che, per effetto dell'art. 147 l.fall., i soci illimitatamente responsabili falliscono per estensione al fallimento della società, ne deriva l'automatica esclusione dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento. Secondo il Tribunale di Milano chi è sottoponibile al fallimento non può predisporre un piano da sottoporre ai suoi creditori in quanto ai debiti personali si aggiungono quelli sociali verso i quali è illimitatamente responsabile. Peraltro in qualunque momento potrebbe essere dichiarato il fallimento della società trascinando il socio nel fallimento. Il Tribunale di Rimini al contrario ammette la possibilità di accesso al socio illimitatamente responsabile atteso che non è un imprenditore e in caso di estensione del fallimento ex art. 147 l.fall. non viene valutata la sua insolvenza per cui non vi sono ragioni per sostenere che egli, per ottenere l'esdebitazione per i debiti personali, debba attendere il fallimento della società. Prosegue facendo presente che l'art. 12, comma 5, L. n.3/2012 prevede espressamente l'ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi. Il decreto del Tribunale di Rimini integra il criterio interpretativo adottato rilevando che l'art. 9 della Legge delega n. 155/2017, per la riforma della legge fallimentare, sebbene non attualmente in vigore, comprende nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili. Tra i due orientamenti giurisprudenziali è sicuramente preferibile il secondo. La legge n. 3/2012 ha l'obiettivo di consentire al soggetto in situazione di sovraindebitamento di gestire la propria posizione debitoria e permettergli l'accesso alla esdebitazione e quindi consentirgli nuove opportunità di lavoro. Non consentire ad un soggetto in situazione di sovraindebitamento per debiti personali, di accedere alla procedura per il solo fatto di essere socio illimitatamente responsabile di una società, magari assolutamente florida o priva dei requisiti di fallibilità, varrebbe a non dargli possibilità alcuna di affrancarsi dalla propria situazione debitoria, in contraddizione con gli obiettivi della normativa. Non ammettere l'accesso alla procedura determina altresì una inaccettabile disparità di trattamento non permettendo a tali soggetti ciò che sarebbe permesso ad altri che si trovassero in situazione di sovraindebitamento senza essere soci illimitatamente responsabili. La possibilità di accedere alla procedura di sovraindebitamento è infine prevista dall'art. 65 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza) che dispone che la procedura di sovraindebitamento produce i sui effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si tratta di una norma la cui entrata in vigore è differita nel tempo, ma può essere utile indicazione all'attuale interprete, tenuto conto che non è cambiato l'obiettivo di non precludere al destinatario della normativa ogni prospettiva futura di inserimento nella vita attiva liberandolo dal peso dell'indebitamento.
Riferimenti normativi. La soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: art. 7 Legge n. 3/2012 (Presupposti di ammissibilità), art. 147 l.fall. (Società con soci a responsabilità limitata), art. 12 Legge n. 3/2012 (Omologazione dell'accordo), art 9 Legge 19/10/2017 n. 155 (Sovraindebitamento), art. 65 Decreto Legislativo 12/01/2019 n. 14 (ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
Riferimenti giurisprudenziali. Tribunale di Milano, Sez. II, 18/08/2016 – Tribunale di Prato, Sez. Fall., 16/11/2019 –– Tribunale di Rimini, Sez. II, 12/03/2018 –.
|