Accertamento dell'indennità risarcitoria e ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare

La Redazione
18 Aprile 2019

Va rammentato che il discrimine tra la sfera di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare risiede nell'individuazione delle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso, cui è riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso.

Va rammentato che il discrimine tra la sfera di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare risiede nell'individuazione delle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso, cui è riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso.

Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento con tutela reintegratoria, il fallimento del datore di lavoro non escluda la competenza del giudice del lavoro in ordine a siffatte domande, in quanto soltanto per le pretese creditorie eventualmente proposte in correlazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento (con il correttivo di cui si dirà), ovvero dipendenti dal rapporto di lavoro sottostante, è funzionalmente competente il tribunale fallimentare in base al combinato disposto degli art. 24, 52 e 93, l. fall.. Tanto in quanto il fallimento del datore di lavoro non determina il venire meno dell'interesse del lavoratore all'accoglimento delle domande sopra indicate, poiché siffatto interesse ha ad oggetto non solo il ripristino della prestazione lavorativa, ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali la ripresa del lavoro e la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali.

(Fonte: IlGiuslavorista)

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