Codice di Procedura Civile art. 840 undecies - Impugnazione del decreto 1

Rosaria Giordano

Impugnazione del decreto1

 [I] Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, puo' essere proposta opposizione con ricorso depositato presso il tribunale2.

 [II]  Il ricorso puo' essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.

 [III]  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facolta' del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale competente;

b) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale3;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.

[IV]  Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non puo' far parte del collegio.

 [V] Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

 [VI]   L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste.

 [VII] Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.

 [VIII]  Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

 [IX] L'aderente puo' proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

[1] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come  da ultimo modificato dall'art. 31- ter del  d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176,  ha disposto che : «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione  della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8

[2]  Comma modificato dall'art. 3, comma 8, lett. z), num 1) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito le parole «il tribunale» alle parole «la cancelleria del tribunale»; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. 

[3] Lettera modificata dall'art. 3, comma 8, lett. z), num 2) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha inserito le seguenti parole: «o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale» dopo le parole: «in cui ha sede il giudice adito»; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. 

Inquadramento

La l. n. 31/2019 ha disciplinato in maniera organica, con i nuovi artt. 840-bis-840-sexiesdecies, l'azione di classe nel nostro sistema processuale (per una panoramica sull'assetto degli altri ordinamenti v., diffusamente, Metafora, 5047 ss.): si tratta di una scelta che esprime la volontà di generalizzare e regolare in modo tendenzialmente compiuto questa forma di tutela rispetto all'assetto pregresso costituito, essenzialmente, dall'art. 140-bis d.lgs. n. 206/2005, cd. codice del consumo.

Come autorevolmente osservato, si tratta di una scelta volta a dare piena attuazione all'art. 24 Cost., fornendo ai cittadini lesi da micro-illeciti seriali un'idonea tutela giurisdizionale ed impedendo, in tal modo, alle imprese responsabili di programmare tutto al fine di avvantaggiarsi impunemente rispetto ai loro concorrenti più fair  (così Consolo-Stella).

La nuova disciplina, per effetto di una serie di rinvii, è entrata in vigore solo dal 19 aprile 2021 e trova applicazione, secondo quanto già previsto dall'art. 7, comma 2, della l. n. 31 del 2019, solo per le condotte illecite poste in essere successivamente a tale data.

Rinvio

Per il commento v. sub art. 840-bis.

Bibliografia

Agnino, Aspetti processuali della nuova class action, in ilprocessocivile.it; Alpa, L’art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato. Prime note, in Futuro Giustizia Azione collettiva Mediazione, a cura di Vigoriti Conte, Torino 2010; Asprella, Il regime dell’ammissibilità dell’azione di classe nelle nuove disposizioni introdotte con la legge 12 aprile 2019 n. 31, in ridare.it, 28 agosto 2019; Caputo, Class actions, in ilprocessocivile.it, 30 marzo 2016; Carratta, I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura, in Id. (a cura di), La class action riformata, in Giur. it., 2019, 2297; Carratta, L’azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, in Riv. dir. proc., 2008, 723 ss.; Chiarloni, Per la chiarezza di idee in tema di tutela collettiva dei consumatori, in Riv. dir. proc., 2007, 568; Consolo, L’azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c., in Riv. dir. proc., 2020, n. 2, 714; Consolo, È legge una disposizione sull’azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dell’«opt-in» anziché quella danese dell’«opt-out» e il filtro, in Corr. Giur., 2008, 6; Consolo- StellaLa nuova azione di classe, non più solo consumeristica, in una proposta di legge da non lasciar cadere, in Riv. diritto bancario, n. 12/2018; Consolo Zuffi, L’azione di classe ex art. 140-bis Codice del consumo, Padova 2012; Costantino, La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, in Foro it., 2009, V, 388; De Cristofaro, L’azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e processuali, in Resp. civ. e prev., 2010, n. 10, 1932 ss.; A.D. De Santis, I procedimenti collettivi. L’azione di classe e l’azione inibitoria collettiva nell’ambito del codice di procedura civile, in Giusto proc. civ., 2019, 708; A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie, Napoli 2013; Farina, Commento agli artt. 840-novies/840 sexiesdecies c.p.c., in Codice di procedura civile diretto da Picardi, a cura di Vaccarella, Milano 2021, 5123 ss.;  Farina, La riforma della disciplina dell’azione di classe e l’esecuzione forzata collettiva, in Riv. esec. forz., 2019, 657; Giordano, Brevi note sulla nuova class action, in ilprocessocivile.it; Giussani, Diritti omogenei e omogeneizzati nell’azione di classe, in Riv. dir. proc., 2020, n. 1, 356; Metafora, La prima fase del processo di classe: le domande azionabili e il giudizio di ammissibilità, in IUS-processocivile.it; Metafora, Commento agli artt. 840-bis/840 octies c.p.c., in Codice di procedura civile diretto da Picardi, a cura di Vaccarella, Milano 2021, 5040 ss.; Monteleone, Note a prima lettura sulla nuova legge sull’azione di classe (legge 12 aprile 2019, n. 31), in Giusto proc. civ., 2019, 635; Pagni, L’azione di classe nel nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive tutelate, l’introduzione del giudizio e l’ammissibilità della domanda, in Riv. dir. civ., 2010, 370 ss.; Punzi, L’azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti, in Riv. dir. proc., 2010, n. 2, 253; Santangeli Parisi, Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l’azione di classe dopo le recenti modifiche dell’art. 140-bis cod. cons., in judicium.it; Sassani, Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31, Pisa 2019; Scarpa, Inammissibilità dell’azione di classe e ricorso per cassazione, in ilprocessocivile.it, 6 marzo 2017; Scarselli, La nuova azione di classe di cui alla legge 2 aprile 2019 n. 31, in judicium.it, 12 aprile 2019; Scognamiglio, Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. e prev., 2011, n. 3, 501; Tedoldi - Sacchetto, La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., in Riv. dir. proc., 2021, n. 1, 230; Trocker, La class action negli Stati Uniti: lo stato dell’arte, in Riv. dir. proc., 2020, n. 2, 752.

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