Le società pubbliche possono rivestire la qualità di operatori economici partecipanti alle gare pubbliche
19 Aprile 2019
L'art. 45, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 menziona tra gli operatori economici che possono partecipare a procedure di evidenza pubblica “le società, anche cooperative”, senza distinzioni, per cui tra queste vanno incluse anche le società a partecipazione pubblica e le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica si occupano del caso in cui l'affidamento di un servizio pubblico a società a partecipazione pubblica possa avvenire senza gara (società in house del soggetto pubblico appaltante, art. 16 e società mista con previsione della gara a doppio oggetto, art. 17), implicitamente ammettendo che, in tutte le altre ipotesi, la società possa concorrere all'affidamento del servizio purché sottoposto a procedura di gara. |