Reclamo e istanza di modifica del piano del consumatore

La Redazione
26 Aprile 2019

La cd. meritevolezza richiesta dal legislatore per l'omologa del piano del consumatore presuppone un attento esame comparativo tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito unitamente alla consistenza patrimoniale, nonché un attento vaglio di tutte quelle cause imprevedibili e non imputabili al consumatore. L'istanza di modifica del piano del consumatore proposta in sede di reclamo ex art. 12, comma 2 e art. 12-bis, comma 5, L. n. 3 del 2012...

La cd. meritevolezza richiesta dal legislatore per l'omologa del piano del consumatore presuppone un attento esame comparativo tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito unitamente alla consistenza patrimoniale, nonché un attento vaglio di tutte quelle cause imprevedibili e non imputabili al consumatore.

L'istanza di modifica del piano del consumatore proposta in sede di reclamo ex art. 12, comma 2 e art. 12-bis, comma 5, L. n. 3 del 2012 è inammissibile (anche se dovuta a circostanze sopravvenute), essendo consentito al debitore proporre una nuova domanda di accesso alla procedura dall'art. 7, comma 2, lett. b) della medesima legge; in ogni caso il procedimento è retto dalle regole di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (e non dall'art. 669-terdecies, comma 4, c.p.c.).

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