Forniture sanitarie. Sulla natura eccezionale della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara

Redazione Scientifica
29 Aprile 2019

La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, oggi disciplinata dall'art. 63 del d. lgs. n. 50 del 2016, riveste carattere di eccezionalità rispetto...

La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, oggi disciplinata dall'art. 63 del d. lgs. n. 50 del 2016, riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza (Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2018, n. 310; Cons. St., sez. III, 8 ottobre 2018, n. 5766).

In riferimento alla ipotesi normativa di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016 e conformemente alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla comunicazione prot. n. 20518/2016 del 19 febbraio 2016, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ove sussista la necessità di garantire il servizio (nella specie trattavasi del servizio di manutenzione del parco apparecchiature biomediche delle aziende regionali), quale misura temporale strettamente necessaria nelle more della stipula del nuovo contratto.

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