Il criterio del prezzo più basso continua a trovare applicazione anche nelle procedure negoziate per lavori “sottosoglia”
30 Aprile 2019
Il disposto dell'art. 95, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art. 60, comma 1, lett. b), n. 1 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, va interpretato alla luce del riferimento ivi operato all'art. 36, lett. d), del Codice degli appalti, che consente alle Stazioni Appaltanti di avvalersi della procedura negoziata, in alternativa alla procedura ordinaria, solo nel caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a un milione di euro. Dalla lettura sistematica delle due disposizioni si desume che sotto il milione di euro è ammesso il ricorso alla procedura negoziata, mentre al di sopra di tale soglia deve essere utilizzata quella ordinaria. Quanto al criterio del minor prezzo, esso può essere adoperato sia per appalti preceduti da una procedura negoziata (che sono necessariamente inferiori, ai sensi dell'art. 36 lett. d, alla soglia di un milione di euro) sia per quelli da aggiudicarsi previa procedura ordinaria, purché di importo pari o inferiore a due milioni di euro. In sostanza, nonostante la non limpida riscrittura della norma ad opera del d.lgs. n. 56/2017, l'inciso “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d)” non può che essere inteso nel senso che, dopo la modifica voluta dal legislatore, il criterio del prezzo più basso continua comunque a trovare applicazione anche nelle procedure negoziate per lavori “sottosoglia”. |