Termine per ricorrere contro le ammissioni

Redazione Scientifica
24 Aprile 2019

Il termine di impugnazione di esclusioni e ammissioni (ma il problema si pone chiaramente soprattutto per le ammissioni che...

Il termine di impugnazione di esclusioni e ammissioni (ma il problema si pone chiaramente soprattutto per le ammissioni che di regola non sono specificamente motivate – a differenza delle esclusioni – e le cui cause di illegittimità di regola non sono conoscibili dagli altri concorrenti se non quando essi sono posti nelle condizioni di conoscere la documentazione che correda la istanza di partecipazione) non può farsi decorrere sic et simpliciter dalla pubblicazione sul profilo del committente del verbale della seduta che reca esclusioni e ammissioni (salvo che sia pubblicata anche la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti).

Il termine deve invece farsi decorrere, come stabilito dall'articolo 29, “dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”.

La mera pubblicazione di esclusioni e ammissioni infatti di regola non garantisce la “concreta disponibilità dell'atto corredato da motivazione”, come richiede l'articolo 29 o, meglio, il più delle volte la pubblicazione sarà sufficiente per le esclusioni, dato che esse recano la motivazione e l'interessato ovviamente conosce la documentazione amministrativa che correda la sua istanza di partecipazione, ma non per le ammissioni, perché normalmente l'ammissione si basa su una mera presa d'atto del possesso dei requisiti richiesti e colui che sarebbe legittimato alla impugnazione – che ovviamente non conosce la documentazione amministrativa presentata dagli altri concorrenti – perché possa dirsi integrata la concreta disponibilità dell'atto corredato da motivazione ha bisogno di conoscere tale documentazione.

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