Sul possibile conflitto di interesse riguardo alla partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione

Redazione Scientifica
01 Aprile 2019

La previsione per cui le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico...

La previsione per cui le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico qualora il precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto determini una distorsione della concorrenza “che non possa essere risolta con misure meno intrusive” rispetto alla sua esclusione deve essere interpretata in maniera rigida e così anche il correlato obbligo dichiarativo.

Nel caso di procedura esperita per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori era stata preceduta da una gara per l'affidamento della progettazione definitiva, per ripristinare condizioni di piena concorrenzialità basta mettere a disposizione di tutti gli altri candidati ed offerenti le medesime informazioni messe a disposizione nella gara bandita per la progettazione (cfr. Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 138 del 21 febbraio 2018, § 2.2).

L'incompatibilità sancita dall'art. 24 del d.lgs. n. 50 del 2016 per gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara riguarda soltanto il successivo affidamento di lavori ed è posta a garanzia che il progettista si collochi in posizione d'imparzialità rispetto all'appaltatore-esecutore dei lavori, potendo egli svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla P.A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati (C.d.S., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3779). Al di fuori di detta ipotesi di incompatibilità ex lege ed in assenza di una clausola limitativa contenuta nella disciplina di gara, incombe su chi invoca la pretesa situazione di incompatibilità dimostrare in concreto i vantaggi tratti in sede di partecipazione alla gara dall'affidamento precedentemente conseguito, provando la sussistenza di una concreta asimmetria informativa (C.d.S. sez. V, n. 3779/14 cit.), dimostrazione che, però, non è stata fornita in questo giudizio. In ogni caso, il fatto che il progetto definitivo dell'opera e tutta la documentazione tecnica posta a base di gara siano messi a disposizione di tutti i concorrenti ai fini della formulazione delle offerte elide il vantaggio concorrenziale legato altrimenti alla disponibilità di informazioni privilegiate.

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