Sulla proposizione dell’appello avverso il dispositivo di primo grado
01 Aprile 2019
Nel rito disciplinato dall'art. 119 c.p.a. l'appello contro il dispositivo e l'appello contro la motivazione costituiscono distinti momenti di esercizio del medesimo potere di impugnazione della parte, che devolvono la controversia al giudice di appello nel primo caso solo quanto all'emissione di misure cautelari, nel secondo caso quanto alla cognizione piena del merito della controversia in relazione ai motivi di impugnativa che il ricorrente è posto in condizione di articolare, con definitiva determinazione del thema decidendum, a seguito dell'esame compiuto della motivazione (Ad. Plen., 3 febbraio 2014, n.8).
Pertanto, la parte che, anticipando la tutela, ha presentato appello immediato contro il dispositivo è onerata, una volta pubblicata la motivazione, di dedurre in modo compiuto i motivi di appello al fine di non incorrere nell'improcedibilità dell'impugnazione proposta contro il dispositivo e nella perdita di efficacia di ogni misura cautelare eventualmente accordata.
Ne segue per corollario che l'appello deve essere deciso esaminando l'atto presentato per secondo, nel quale sono, per l'appunto, dedotti i relativi motivi, salvo il caso in cui il secondo atto faccia espresso riferimento ai contenuti del primo (C.d.S., sez. VI, 31 dicembre 2018, n. 7320). |