La scelta della P.A. circa la suddivisione in lotti, pur discrezionale, deve essere sempre congruamente motivata
22 Marzo 2019
In relazione a quanto previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 e alla verifica del corretto esercizio della discrezionalità da parte della stazione appaltante circa il bilanciamento tra le esigenze organizzative della stessa e la tutela delle piccole e medie imprese, oggetto delle norma citata, costituisce principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio non costituisce una regola inderogabile, in quanto la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono però essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 gennaio 2018, n. 1138), la cui violazione si verifica in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui (Consiglio di Stato, Sez. III n. 26 settembre 2018, n. 5534).
Come qualsiasi scelta della pubblica amministrazione, anche la suddivisione in lotti di un contratto pubblico si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa e ciò ancorché l'incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all'amministrazione in questo ambito conduca per converso a confinare questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell'agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1038 del 6 marzo 2017; 3 aprile 2018, n. 2044).
In relazione alla regola preferenziale della suddivisione in lotti delle gare quale mezzo di tutela delle imprese di minori dimensioni, va negato che possa ritenersi quale strumento succedaneo la possibilità di queste di prendere parte alle selezioni in forma aggregata, atteso che tale possibilità deve essere “effettiva” e non ipotetica, ovvero subordinata a condizioni ulteriori, come la partecipazione di un operatore economico ad un raggruppamento temporaneo, anche in ragione del fatto che tale evenienza non dipende solo dall'esclusiva volontà del singolo operatore, ma anche dalla concorde decisione di altre imprese di costituire un'associazione temporanea; inoltre è del tutto coerente con la natura delle condizioni dell'azione, quali la legittimazione e l'interesse ad agire in giudizio, che la relativa verifica sia svolta con riferimento alla posizione individuale del singolo soggetto, titolare uti singulus del diritto d'azione in giudizio ex art. 24 della Costituzione (Consiglio di Stato III, 4 febbraio 2019, n. 861; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1038 del 6 marzo 2017).
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