La scelta di suddivisione in lotti di un appalto pubblico si ancora a valutazioni tecnico-economiche bilanciate con gli altri interessi coinvolti

Redazione Scientifica
12 Marzo 2019

La scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento...

La scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico. In tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza. A tal fine, quale corollario dell'effettività della regola generale, è posta la previsione di un specifico obbligo di motivazione (art. 51 del d.lgs. n. 50/2016), proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza.

Ove la mancata suddivisione in lotti costituisse un oggettivo sbarramento del mercato, impedendo la formulazione di un' offerta, il bando va impugnato fin da subito perché altrimenti dette censure finiscono per essere funzionali a tutelare un interesse di carattere oggettivo al rispetto della legalità in sé, non meritevole di tutela in sede giudiziaria.

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