Risoluzione del contratto e profili di giurisdizione
02 Aprile 2019
L'annullamento della risoluzione disposta dal Comune del contratto d'appalto spetta alla giurisdizione dell'Ago, in quanto l'atto impugnato costituisce esercizio del potere di scioglimento dal rapporto contrattuale stabilito con la stipulazione del contratto d'appalto, consistendo nell'atto che racchiude la manifestazione della volontà del Comune di avvalersi di una clausola risolutiva espressa prevista nel capitolato speciale d'appalto e non invece atto di esercizio del potere previsto dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici.
Si tratta quindi di atto indiscutibilmente riconducibile alla fase esecutiva del contratto in cui per la costante giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, richiamata dal giudice di primo grado, le posizioni delle parti hanno consistenza di diritto soggettivo e sono conseguentemente conoscibili dal giudice ordinario (da ultimo in questo senso: Cass., SS.UU., ordinanza 10 gennaio 2019, n. 489).
In linea con la posizione assunta dalla Suprema Corte deve anche escludersi che detta controversia ricada nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attinente alla «complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere». La Cassazione afferma infatti che non sono riconducibili all'esercizio di un potere autoritativo in materia gli atti compiuti nell'ambito di un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione dei rifiuti (tra le altre: Cass., SS.UU. 11 giugno 2010, n. 14126; cui aderisce Consiglio di Stato: cfr. le sentenze sez. V, 27 luglio 2016, n. 3399 e 9 aprile 2015, n. 1819). |