Codice Civile art. 1292 - Nozione della solidarietà.Nozione della solidarietà. [I]. L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori [1296]. InquadramentoLa norma in commento definisce la nozione di obbligazione solidale, sia dal lato passivo, che da quello attivo, prevedendo che, in presenza di una prestazione unica, la prima ipotesi si realizza quando più debitori sono tenuti tutti all'esecuzione della stessa, mentre l'altra quando l'obbligazione fa capo a più creditori, in modo che l'adempimento avvenuto a vantaggio di uno dei creditori libera il debitore anche verso gli altri. Caratteri generali delle obbligazioni solidaliLa dottrina ha individuato i presupposti della solidarietà dell'obbligazione nei seguenti elementi: a) pluralità di soggetti omogenei, dal lato passivo (più debitori) o dal lato attivo (più creditori); b) identità della prestazione che deve essere eseguita (Breccia, 174); c) eadem causa obligandi, ossia la necessità che l'obbligazione si origini o dal medesimo fatto giuridico o almeno da fatti che, in quanto siano volutamente collegati dalle parti, costituiscono un complesso unitario (Rubino 134). In presenza di tali presupposti, come attestato anche dal disposto dell'art. 1294 c.c., l'obbligazione passiva si presume solidale. L'obiettivo è quello di rendere più agevole il conseguimento del credito. Nell'ipotesi di solidarietà attività, avente quale ratio il favor debitoris, è invece necessario che vi sia una manifestazione di volontà delle parti per rendere l'obbligazione solidale. Peraltro, la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (cfr. Cass. III, n. 21774/2015). La tutela conservativa nei confronti di un solo condebitore solidale è ammissibile senza che vi sia la necessità per il creditore di agire nei confronti degli altri obbligati poiché altrimenti si priverebbe lo stesso della facoltà di scegliere il debitore nei cui confronti esperire l'azione esecutiva e il vincolo di solidarietà indebolirebbe la posizione del creditore anziché rafforzarla (Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 19 febbraio 2016). L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può proseguire in sede ordinaria (Cass. I, n. 2902/2016). In sostanza, l'operare della solidarietà implica che il creditore di più coobbligati solidali possa essere ammesso al passivo del fallimento di uno dei condebitori pur essendo già insinuato al concorso nel fallimento di altro coobbligato per lo stesso credito (Cass. I, n. 14936/2016). Profili processualiQuando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perché la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione (Cass. VI, n. 13718/2021). La solidarietà dell'obbligazione non comporta, sul piano processuale, litisconsorzio necessarioex art. 102 c.p.c. Costituisce infatti jus receptum l'assunto per il quale l'obbligazione solidale passiva non determina, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti del debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto contrattuale il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (Cass. II, n. 2854/2016). L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito. Tuttavia tale regola è derogata, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass. II, n. 20860/2018). Per altro verso, è stato poi precisato che l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale, per dipendenza della causa da quella intrapresa dall'attore, solo quando almeno uno dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità a essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore (Cass. I, n. 832/2018). In conseguenza dell'operatività della regola generale indicata per la quale non sussiste, nell'ipotesi di obbligazioni solidali, litisconsorzio necessario, si è affermato che, nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente opposto e solo uno, o alcuni, di essi eccepiscano l'incompetenza territoriale del giudice a pronunciarlo, rende tale eccezione rilevante soltanto per chi l'ha formulata, restando invece escluso — salvo il caso di tempestivo rilievo d'ufficio di quell'incompetenza, se ne sussista il potere in capo al giudice, anche per gli altri litisconsorti — che, pur riunite le opposizioni autonomamente proposte, possa dichiararsi l'incompetenza e la conseguente caducazione del decreto suddetto anche riguardo ai coobbligati non eccipienti (Cass. VI, n. 20720/2016). Ulteriori implicazioni processuali correlate alla natura solidale della responsabilità sono state individuate dalla S.C. con riferimento alla responsabilità da fatto illecito. In particolare, si è evidenziato, a riguardo, che il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. (Cass. I, n. 20692/2016, la quale ha annullato la sentenza di merito che aveva rimesso la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ritenendo il comune solidalmente responsabile con la cooperativa edilizia, cui aveva attribuito un diritto di superficie ex art. 35 della l. n. 865/1971, per l'illegittima occupazione dalla stessa compiuta ai danni di un terzo). Casistica Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. VI, n. 33391/2022). L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio, mentre è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno (Cass. II, n. 448/2024). Obbligazioni solidali nel processo tributario Occorre premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, nel processo tributario, la nozione di litisconsorzio necessario, che si trae dall'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, costituisce una fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., poiché non detta come quest'ultima, una «norma in bianco», ma individua espressamente i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Sulla base di questi presupposti, un'ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione. La ratio della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e, al rispetto della loro capacità contributiva (Cass. S.U.,n. 1052/2007). In effetti, anche in precedenza, alcune decisioni non avevano trascurato di osservare che, pur essendo applicabili in materia tributaria i principi civilistici sulle obbligazioni solidali (paritetiche o dipendenti), gli stessi devono subire i necessari adattamenti, per l'influenza, sull'assetto del rapporto obbligatorio, degli effetti dell'accertamento e della particolare struttura del processo tributario (cfr., ex ceteris, Cass. sez. trib., n. 13800/2000). In sostanza, nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, come regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ha una dimensione eminentemente processuale, collegata all'inscindibilità dell'oggetto, e presuppone, pertanto, in primo luogo, che la fattispecie costitutiva dell'obbligazione, rappresentata dall'atto autoritativo impugnato, abbia elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si sia in presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in secondo luogo, che siano proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati. Il litisconsorzio facoltativo, regolato dal comma 3 del medesimo art. 14, ricorre quando pure si è in presenza di un atto impositivo unitario con pluralità di destinatari, ma l'impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari. È soltanto a quest'ultima ipotesi che si riferisce la previsione del comma sesto dell'art. 14, quando dispone che chiamati o intervenuti non possono impugnare autonomamente l'atto se per essi, al momento della costituzione, è già decorso il termine di decadenza (cfr. Cass. sez. trib., n. 22523/2007 la quale ha ritenuto ricorrente l'ipotesi del litisconsorzio necessario — e, quindi, ha considerato valida la costituzione di una parte che aveva impugnato, oltre i termini, l'atto dell'ufficio fiscale — nel caso di più coeredi che avevano impugnato un avviso di liquidazione emesso dall'ufficio del registro, sulla scorta di una denunzia di successione presentata in modo errato e successivamente corretta dai medesimi coeredi, senza che l'ufficio tenesse conto dell'atto di correzione intervenuto). Solidarietà attivaLa seconda parte della norma in esame identifica tale situazione con quella che si realizza quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti gli altri creditori. La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della res debita, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, atteso che nella solidarietà attiva non si riscontra un vantaggio dei creditori solidali, essendo sicuramente avvantaggiato solo il debitore, che si libera dalla prestazione rendendola ad uno qualsiasi dei creditori (Cass. III, n. 11366/2006). La solidarietà attiva tra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni (v., di recente, in sede applicativa, Trib. Roma IV, n. 16641/2018). Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere — sino all'estinzione del rapporto — operazioni attive e passive anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo della obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari. Deriva da quanto precede, pertanto, che il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (Cass. I, n. 12385/2014). La recente giurisprudenza di legittimità ha precisato, poi, in linea con l’impostazione generale, che, in tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario (Cass. II, n. 11606/2022). BibliografiaAmorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa (Profili sistematici), Milano, 1974, Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Fantozzi, La solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, II, 449; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Mazzoni, Specie di obbligazioni: solidali e indivisibili, in Tr. Res., IX, Torino, 1999; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979. |