Codice Civile art. 1298 - Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

Rosaria Giordano

Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

[I]. Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

[II]. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Inquadramento

La disposizione sancisce la regola generale per la quale l'obbligazione solidale, che non sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori o creditori in solido, nei rapporti interni tra essi si divide, con una presunzione, superabile mediante prova contraria, di eguaglianza delle quote.

La presunzione di uguaglianza tra le quote interne dei singoli condebitori solidali ammette la prova contraria, che può essere fornita con ogni mezzo (Busnelli, 9).

Portata della norma

Dalla norma in esame si desume, pertanto, l'incontroverso principio per il quale la solidarietà dal lato passivo come da quello attivo non rappresenta una qualità aggiuntiva del debito o del credito, assumendo invece rilievo solo nei rapporti interni, in termini di azioni esperibili, dopo il pagamento, tra i soggetti solidali per realizzare il riequilibrio delle posizioni (Cass. I, n. 804/2009).

Ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro purché l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata.

Pertanto, ove tale limite venga rispettato, l'azione di regresso potrà essere esercitata anche congiuntamente da più debitori che abbiano pagato l'intero debito, senza che il convenuto possa opporre che uno di costoro ha pagato meno di quanto dovuto, poiché la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori (Cass. III, n. 18406/2009).

È stato precisato che, tuttavia, la suddivisione del debito ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c. presuppone non solo che l'obbligazione in solido non sia stata originariamente contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei condebitori e, dunque, che sia sorta come d'interesse comune, ma anche che tale tipo di obbligazione non sia venuto meno per un vizio funzionale della causa dell'accordo (Cass. I, n. 24389/2010).

Peraltro, anche colui che, senza esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori (cfr. Cass. VI, n. 21686/2017, la quale ha annullato la decisione con la quale era stata rigettata per carenza di interesse la domanda di un avvocato che, avendo pagato per intero l'imposta dovuta in solido dai propri assistiti per la registrazione di una sentenza, aveva agito in via di regresso nei confronti delle altre parti del giudizio).

Criterio di riparto dell'obbligazione solidale nei rapporti interni

La presunzione di uguaglianza tra le quote interne dei singoli condebitori solidali ammette la prova contraria, che può essere fornita con ogni mezzo (Busnelli, 9).

La questione relativa alla quota di obbligazione gravante a carico del condebitore nei rapporti interni si pone soltanto qualora abbia pagato l'intero debito giacché, solo in tale ipotesi, quest'ultimo potrà agire in via di regresso verso gli altri (v., in sede applicativa, Trib. Roma XII, n. 24114/2017; nel senso che, nell'ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori soltanto se la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza, e soltanto nei limiti di tale eccedenza, previa concreta dimostrazione, in sede giudiziaria, che la prestazione da lui eseguita risulti effettivamente superiore alla sua quota, v. Trib. Roma VIII, n. 7157/2016).

Proponibilità nello stesso giudizio della domanda di condanna solidale e di quella di regresso

La S.C. ha costantemente ribadito che, in ogni caso, il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale (Cass. I, n. 11962/2022; Cass. lav., n. 12300/2022).

Casistica

Qualora i coniugi contraggano insieme un mutuo ipotecario per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa coniugale, ma successivamente tale somma venga utilizzata esclusivamente dal marito per motivi professionali, la moglie è legittimata al regresso per l'intero importo indebitamente sostenuto nell'interesse esclusivo dell'uomo. Infatti, anche se l'obbligazione di restituire in solido l'importo mutuato dai coniugi risulta assunto nell'interesse di entrambi e non soltanto di uno dei coniugi; ciò non è sufficiente per invocare la ripartizione del debito ex art. 1298 e 1299 c.c. («Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi»), atteso che tale regola non opera quando l'obbligazione solidale viene meno per vizio funzionale della causa che ha portato all'accordo (Cass. I, n. 24389/2000).

Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due o più persone i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. II, n. 77/2018).

La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici — purché gravi, precise e concordanti — dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cass., sez. lav., n. 18777/2015, la quale ha confermato la decisione di merito che aveva desunto la prova dell'esclusiva provenienza del denaro dall'attività professionale di uno dei coniugi, dalla circostanza che l'altro coniuge, legalmente separato, fosse titolare di un conto corrente personale utilizzato per l'accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze).

L'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, è un'obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei lavoratori è garantita dal committente (risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori). Il committente/coobbligato ex lege che ha pagato il debito ha quindi azione di regresso, per l'intero, nei confronti dell'appaltatore/debitore principale per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c. e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore (Trib. Milano, sez. lav., n. 2225/2014).

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di un giudizio di divisione ereditaria, che erano state poste a carico dei condividenti in solido, vanno ripartite, nei rapporti interni tra questi ultimi, in proporzione alla partecipazione di ciascuno alla massa comune (Cass., VI, n. 3239/2018).

Qualora la parte, in favore della quale sia stato giudizialmente pronunciato l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, abbia provveduto a pagare l'imposta di registro afferente al conseguente trasferimento immobiliare, la stessa non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, condebitrici solidali nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ex art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, a ciò ostando la previsione contenuta nell'art. 1298 c.c., norma applicabile anche alle obbligazioni solidali sorte ex lege, versandosi in presenza di obbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha usucapito, senza che assuma rilevanza, in senso contrario, l'eventuale compensazione giudiziale delle spese di lite, che non riguarda gli esborsi ancora da erogare, come quelle di registrazione della sentenza (Cass. II, n. 473/2017).

Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato, per un debito della società, una garanzia reale - che si aggiunge alla garanzia patrimoniale generica ex lege, ma non è assistita del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale - ha diritto, in caso di escussione di detta garanzia, al regresso per l'intero verso la società e pro quota nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili (Cass. III, n. 7184/2022).

La regola espressa dall'art. 2055 c.c.

Nelle obbligazioni derivanti da illecito aquiliano opera, invece, il diverso principio sancito dall'art. 2055, secondo cui, nei rapporti interni, il credito tra ciascun coobbligato si ripartisce in base alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre il criterio dell'uguaglianza delle quote interne ha valenza residuale (Cass. n. 17763/2005).

Nondimeno, anche in presenza di fatto illecito di cui siano coautori più persone, ove uno dei condebitori solidali agisca in regresso nei confronti degli altri, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, comma 3, c.c, grava, rispettivamente, sull'attore che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà, o sul convenuto che contesti una richiesta pari alla metà, opponendo ad essa la propria totale assenza di colpa, ovvero il grado inferiore di questa (Cass. VI, n. 3626/2017).

Tuttavia, la S.C. ha precisato che secondo un'applicazione del principio dettato in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1298, comma 1, c.c. per il quale quando l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori, l'intero peso del debito sarà posto a suo carico nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto) ove abbia risarcito il danno potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi, in tal caso, la possibilità di ripartire tra i coobbligati l'onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass., sez. lav., n. 24567/2016).

Bibliografia

Amorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa (Profili sistematici), Milano, 1974, Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Fantozzi, La solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, II, 449; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Mazzoni, Specie di obbligazioni: solidali e indivisibili, in Tr. Res., IX, Torino, 1999; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979.

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