Codice Civile art. 1285 - Obbligazione alternativa.Obbligazione alternativa. [I]. Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra. InquadramentoLa disposizione in commento disciplina l'adempimento del debitore nelle obbligazioni alternative, ovvero quelle aventi ad oggetto due o più prestazioni, stabilendo che lo stesso si realizza quando venga effettuata una di esse. La norma precisa, inoltre, che il debitore non può, anche ove gli sia demandata la scelta tra le prestazioni da eseguire, liberarsi effettuando una frazione di una prestazione ed una dell'altra, senza il consenso del creditore (cfr. Bianca, 123). Obbligazioni alternativeL'obbligazione alternativa postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e poste su un piano di parità, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte (Cass. n. 26988/2013). In sostanza, nelle obbligazioni alternative — che rientrano nel più generale ambito di quelle ad oggetto relativamente indeterminato — sono dedotte su un piano paritario due o più prestazioni, ma il debitore si libera attraverso l'esecuzione di una di esse (Bianca, 127). Prima che avvenga la concentrazione della prestazione, l'oggetto dell'obbligazione non è ancora determinato ma è solo determinabile e, quindi, non è esigibile, il che esclude la ricorrenza di una situazione di mora del debitore o del creditore (Rubino, 39). La scelta diventa irrevocabile con l'esecuzione di una delle prestazioni ovvero con la dichiarazione di scelta comunicata all'altra parte, salvo che, ove la scelta spetti al debitore, la possibilità della prestazione scelta sia legata o condizionata ad un'attività o collaborazione del creditore e, per essere venuta meno questa, la prestazione non possa essere eseguita, essendo in tal caso il debitore liberato dall'obbligazione qualora non preferisca eseguire (od offrire di eseguire) l'altra prestazione (così, tra le altre, Cass. II, n. 2616/1988: nella specie, il giudice d'appello aveva ritenuto che al promissario acquirente, obbligato a saldare il prezzo previa accensione di nuovo mutuo a suo nome ovvero ad accollarsi il mutuo intestato al venditore, non fosse precluso, pur avendo scelto la prima alternativa, di optare successivamente per l'altra dopo aver constatato la mancanza dell'indispensabile collaborazione del venditore ad estinguere il suo mutuo ed a cancellare l'ipoteca). Una volta operata tale concentrazione, l'obbligazione alternativa — avendo ad oggetto esclusivamente la prestazione scelta — diventa semplice. Ne deriva che, se la prestazione diviene impossibile dopo la scelta per una causa non imputabile al debitore, l'obbligazione stessa si estingue (cfr. Cass. III, n. 6772/2012, in una fattispecie nella quale il testatore aveva onerato il legatario di una obbligazione alternativa a scelta del beneficiario e, in particolare, o consentire la permanenza del beneficiario nella casa già coabitata con il de cuius, ovvero, in caso di mancato godimento dell'immobile, la dazione di una somma di danaro. Divenuta esigibile l'obbligazione con la morte del testatore il beneficiario aveva scelto la permanenza nell'immobile, ma successivamente, il godimento dell'immobile era divenuto impossibile in conseguenza della emissione di una ordinanza sindacale di sgombero a causa di un pericolo di crollo. In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto, da un lato, che la scelta del beneficiario del legato aveva determinato la concentrazione dell'originaria obbligazione unicamente sul godimento del bene, dall'altro, che essendo divenuta impossibile l'unica prestazione — essendosi resa necessaria la demolizione dell'immobile con conseguente perimento della cosa legata — era estinta l'obbligazione facente capo al legatario). Casistica L'obbligazione con falsa alternativa si distingue, a propria volta, sia dall'obbligazione alternativa, nella quale due obbligazioni concorrono in posizione di parità e con scelta della prestazione rimessa alla volontà di una delle parti, sia dall'obbligazione facoltativa, in cui l'obbligazione principale è unica, ma è rimesso alla volontà del debitore fornire una determinata diversa prestazione. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato, a riguardo, che non è suscettibile di esecuzione in forma specifica l'obbligazione principale assunta con falsa alternativa, che ricorre qualora sia contrattualmente prevista un'obbligazione subordinata, avente natura di sanzione per l'inadempimento, ed il debitore sia tenuto ad adempierla qualora non abbia adempiuto l'obbligazione principale (Cass. I, n. 6984/2018). L'obbligazione alternativa postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e poste su un piano di parità, con scelta rimessa alla volontà di una delle parti, sicché non ne ricorre l'ipotesi ove sin dall'inizio si sia previsto il pagamento di una somma di denaro (nella specie, pari al costo di costruzione dei beni) soltanto per il caso di sopravvenuta impossibilità del trasferimento immobiliare, dedotto in via principale, sicché, nel caso di nullità dell'obbligazione principale, per indeterminabilità dell'oggetto, neppure può ritenersi integrato il presupposto per l'adempimento dell'obbligazione subordinata (Cass. II, n. 26988/2013). Nell'obbligazione alternativa le due o più prestazioni devono essere poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente a configurare l'ipotesi di cui all'art. 1285 c.c. la circostanza che nella specie le contraenti non avessero espressamente escluso la possibilità per la parte obbligata di adempiere la propria obbligazione in danaro, essendo invece necessario a tal fine che siffatta possibilità fosse inequivocamente e paritariamente prevista in alternativa al suddetto trasferimento (Cass. II, n. 17346/2009, in Riv. notariato, 2010, n. 3, 790, con nota di Scuderi). In tema di azione revocatoria fallimentare, al fine di escludere che l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante una prestazione diversa dal denaro costituisca una datio in solutum, qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., non è sufficiente l'accertamento che tale possibilità sia stata prevista dalle parti all'atto della stipulazione del contratto, con la conseguente configurabilità della fattispecie come obbligazione alternativa o con facoltà alternativa; occorre infatti considerare anche la funzione della clausola contrattuale, e cioè verificare, in base al comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione, se tale pattuizione sia stata da esse voluta a tutela dell'interesse del debitore, che non può normalmente liberarsi se non effettuando il pagamento, ovvero di un apprezzabile interesse del creditore, indipendente dal soddisfacimento del credito vantato, dovendo altrimenti ritenersi che essa costituisca uno strumento contrattuale preordinato ad assicurare al creditore la possibilità di sottrarsi alla legge del concorso (Cass. I, n. 11850/2007, in Fall., 2007, n. 10, 1146, con nota di Demarchi, la quale ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento ad una concessione di vendita di autovetture, aveva escluso la revocabilità della restituzione dei veicoli venduti e non pagati, effettuata dal concessionario fallito al concedente a seguito dello scioglimento del contratto, limitandosi a rilevare che la possibilità di tale restituzione in luogo del pagamento era prevista dal contratto di concessione). Obbligazioni con facoltà alternativaL'obbligazione alternativa deve essere distinta da quella cd. facoltativa che postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa — della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza — dovuta solo in via subordinata e secondaria, qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi, l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile, peraltro, solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale (v., tra le altre, Cass. III, n. 17512/2011, la quale ha negato la ravvisabilità di un'obbligazione alternativa in relazione a contratto di deposito irregolare avente ad oggetto la consegna di una determinata quantità di pistacchio, con facoltà del depositario di acquistarne la proprietà pagandone il prezzo, ovvero di riconsegnare la merce entro il termine convenuto, posto che il negozio concluso tra le parti non prevedeva affatto che con l'obbligazione restitutoria a favore del depositante concorresse la previsione disgiuntiva di altra prestazione con effetto solutorio; in ragione di tale criterio discretivo si è ad esempio ritenuto nella giurisprudenza di legittimità che l'art. 2 della l. n. 336/1970, che prevede, anziché l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio al dipendente, il conferimento, su sua richiesta, di una qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta, configura un'obbligazione facoltativa e perciò il datore di lavoro non si libera con l'esecuzione della prestazione principale, se non abbia tenuto conto della facoltà, esercitata dal dipendente creditore, prima dell'adempimento della predetta prestazione, di esprimere la propria preferenza per la prestazione subordinata: Cass. sez. lav., n. 10633/2009). La conseguenza più rilevante della distinzione tra le due figure si coglie in materia di estinzione del rapporto obbligatorio per impossibilità sopravvenuta della prestazione: nel primo caso, infatti, l'impossibilità inerente ad una delle prestazioni dedotte in obbligazione opera la concentrazione dell'obbligazione sulla prestazione rimasta possibile; nel secondo caso la impossibilità sopravvenuta dell'unica prestazione dedotta in obbligazione determina la estinzione del rapporto obbligatorio (Bianca, 139). BibliografiaAllara, Delle obbligazioni alternative. Lezioni raccolte da Deiana, Torino, 1939; Astone, Obbligazioni alternative aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche e possibilità di rinnovo della facoltà di scelta, in Giur. it., 1998, 263; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Cecchetti, Le obbligazioni alternative, Padova, 1997; Cherti, L'obbligazione alternativa, Torino, 2008; Di Majo, Inzitari, voce Obbligazioni alternative, in Enc. dir., Milano, 1979; Girino, voce Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur., Roma, 1990; Mazzoni, Le obbligazioni alternative, in Trattato Rescigno, IX, Obbligazioni e contratti, 1, Torino, 1999; Rubino, Obbligazioni alterantive, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna-Roma, 1963; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli 1953; Smiroldo, voce Obbligazione alternativa e facoltativa, in Nss. D. I., Torino, 1965 |