Codice Civile art. 1317 - Disciplina delle obbligazioni indivisibili.Disciplina delle obbligazioni indivisibili. [I]. Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292 ss.], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti. InquadramentoLe obbligazioni indivisibili sono disciplinate secondo le previsioni dettate per le obbligazioni solidali, con la duplice riserva della concreta compatibilità e della mancanza di una disciplina specifica dettata nelle norme seguenti. Secondo una parte della dottrina, ciò implica l'operatività di tutta la disciplina dettata in tema di obbligazioni solidali, tranne le questioni espressamente regolate dagli artt. 1318-1320 c.c. (v., tra gli altri Busnelli 344 ss. e, più di recente, Russo, 239). Per altri, invece, dovrebbe escludersi l'operatività, per le obbligazioni indivisibili, dell'art. 1306 c.c., nella parte in cui non estende agli altri consorti gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti di uno di essi (Rubino, 300 ss.). Disciplina normativa delle obbligazioni indivisibiliLa disciplina delle obbligazioni indivisibili è caratterizzata da un rinvio alle disposizioni dettate per le obbligazioni solidali, in quanto applicabili e salve le previsioni contemplate nelle norme successive (artt. 1318-1320 c.c.). La regolamentazione delle obbligazioni indivisibili, in conformità con quanto previsto dalla norma in commento, secondo la disciplina propria delle obbligazioni solidali, implica che il debitore abbia la scelta di adempiere nei confronti di ciascuno dei concreditori ed il pagamento ha effetto liberatorio nei riguardi degli altri creditori (cfr. Cass. I, n. 1236/1970, in Giust. civ., 1970, I, 1619). Il richiamo alla disciplina dettata per le obbligazioni solidali ha suscitato differenti interpretazioni in dottrina circa la natura delle obbligazioni indivisibili. Per alcuni, infatti, l'indivisibilità della prestazione, pur escludendo la possibilità di un adempimento pro parte, non implica che l'obbligazione sia solidale, perché l'obbligazione indivisibile ha lo scopo di salvaguardare l'unità della prestazione assicurando che l'adempimento avvenga in un'unica soluzione e la solidarietà passiva ha lo scopo di agevolare la riscossione del credito e di rafforzare le probabilità di conseguire ugualmente la prestazione, anche in caso di insolvenza di un condebitore (Rubino, 353). Per altri invece l'obbligazione indivisibile è sostanzialmente un'obbligazione solidale, in quanto ciascun debitore è tenuto e ciascun creditore ha diritto all'intera prestazione (Bianca, 758). Occorre considerare il principio per il quale, in tema di obbligazioni indivisibili, l'impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall'art. 1317 c.c., non sia oggettivamente suscettibile dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall'art. 1301 c.c. nell'ipotesi di remissione di uno dei creditori, senza che ciò comporti, tuttavia, la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'art. 1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all'addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione (cfr., tra le altre, Cass. II, n. 27320/2017; Cass. II, n. 7287/2005, la quale ha ritenuto che, a seguito della rinuncia all'adempimento del contratto preliminare da parte di uno dei promissari acquirenti, l'altro aveva diritto ad ottenere il trasferimento dell'immobile promesso in vendita nella sua interezza). Avvenuto l'adempimento dell'intera prestazione, nei rapporti interni è richiamabile la disciplina sul regresso; la base di determinazione delle quote è rappresentata dall'ammontare della prestazione in denaro. Diverse rispetto a quelle sinora evidenziate sono le implicazioni che si correlano al generale richiamo della disciplina propria delle obbligazioni solidali, secondo le ricostruzioni della dottrina e secondo quanto risultante dalla stessa elaborazione della giurisprudenza di legittimità. In dottrina è dominante l'indirizzo interpretativo per il quale in concreto è applicabile tutta la disciplina dettata in tema di obbligazioni solidali, esclusa quella di cui agli artt. 1318-1320 c.c. (v., tra gli altri Busnelli, 344 ss. e, più di recente, Russo, 239). Per un'altra posizione, autorevolmente suffragata, invece, dovrebbe escludersi l'operatività, per le obbligazioni indivisibili, dell'art. 1306 c.c., nella parte in cui non estende agli altri consorti gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti di uno di essi (Rubino, 300 ss.). La S.C. ha chiarito, in primo luogo, che l'offerta non formale di adempiere un'obbligazione indivisibile non deve necessariamente provenire da tutti i condebitori, essendo, per contro, valida ed operativa anche quella fatta da uno solo di essi, in quanto resta ugualmente salvaguardato l'interesse del creditore all'indivisibilità dell'obbligazione e all'integralità dell'adempimento (Cass. III, n. 1952/1967, in Giust. civ., 1967, I, 993). Nell'ipotesi di vendita immobiliare, l'offerta reale fatta ad uno solo dei creditori venditori, essendo questi tutti legittimati ad esigere l'intera prestazione, deve ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici (Cass. I, n. 1236/1970, in Giust. civ., 1970, I, 1619). L'applicabilità della disciplina propria delle obbligazioni solidali comporta, poi, che la disdetta del contratto di locazione è idonea a costituire in mora, anche ai fini del rilascio, tutti i conduttori (cfr., sull'assunto dell'indivisibilità dell'obbligo di fare costituito dalla riconsegna dell'immobile locato, Cass. III, n. 3413/1968). Sul piano processuale, l'operatività delle norme in tema di obbligazioni solidali, implica che non sussista litisconsorzio necessario nelle controversie incardinate dal creditore per ottenere nei confronti del debitore l'adempimento della prestazione indivisibile (Cass. II, n. 2595/1975, in Riv. dir. comm., 1976, n. 9, 199, con nota di Veirana; v., tuttavia, in termini difformi, Cass. sez. lav., n. 4494/1979, rispetto all'obbligazione di riconsegna del fondo affittato). Peraltro, quando tutti i concreditori agiscono congiuntamente in giudizio, si configura, in fase di gravame, un'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, determinato dall'esigenza di evitare pronunzie contraddittorie, in contrasto con il carattere unitario della obbligazione indivisibile (Cass. II, n. 5589/1980; Cass. II, n. 24467/2017, in Foro it., 2018, I, 2858, con nota di S. D'Andrea). Per altro verso, sempre sotto il profilo processuale, è stato precisato che, nel giudizio in cui più soggetti, titolari attivamente di un rapporto indivisibile, agiscano per far valere l'inadempimento della controparte, il comportamento delle parti che addivengano, per quanto li riguarda, alla rinuncia delle rispettive pretese, con la connessa estinzione del processo, non ha influenza sulla prosecuzione della stessa lite nei confronti di chi non ha partecipato a tale accordo, ne' incide sulla sorte dell'unico rapporto contrattuale (cfr. Cass. III, n. 5175/1981, la quale ha evidenziato che, di conseguenza, l'assunto inadempimento deve essere valutato con riferimento all'unica ed indivisibile prestazione). Casistica Nell'ipotesi di incarico professionale conferito congiuntamente a due diversi professionisti, la nullità che colpisce la pattuizione del compenso, convenuto unitariamente, nei confronti di uno solo dei due professionisti non influisce sulla retribuzione dell'altro, ma comporta unicamente lo scioglimento del vincolo solidale tra i due creditori e la corrispondente riduzione del credito professionale a quella sola parte dell'obbligazione del committente non affetta da nullità, in conformità della disciplina delle obbligazioni solidali, applicabile anche alle obbligazioni indivisibili (cfr. Cass. II, n. 3508/1977, in una fattispecie nella quale il committente aveva incaricato congiuntamente un ingegnere e un avvocato di espletare tutte le pratiche tecniche e burocratiche necessarie per indurre il comune a non adottare una variante al piano regolatore che avrebbe diminuito il valore di una area edificabile del committente, pattuendo una retribuzione calcolata in misura percentuale sul valore o sul prezzo di vendita del suolo stesso ed i giudici del merito, ravvisando un patto di quota lite nei confronti dell'avvocato, avevano ritenuto la nullità dello intero contratto, anche con riferimento all'obbligazione assunta dal committente nei confronti dell'ingegnere). Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione (Cass. II, n. 4013/2020). Il cd. principio della «presupposizione», in forza del quale un rapporto contrattuale può estinguersi per il venir meno del presupposto in relazione al quale le parti lo abbiano posto in essere, e applicabile solo con riguardo a fatti obiettivi, esterni al contratto ed indipendenti dalla volontà delle parti e, di conseguenza, non più invocabile al fine di conseguire la integrale risoluzione di un contratto di affitto di fondo rustico, stipulato con due conduttori con vincolo «solidale ed indivisibile», per il caso in cui uno solo di essi si sia rifiutato di proseguire nella coltivazione dell'immobile, atteso che questo rifiuto costituisce un fatto volontario, che si verifica nell'ambito dell'esecuzione del contratto medesimo, senza che, peraltro, tale risoluzione possa conseguire, nei confronti del conduttore adempiente, dalla pattuita solidarietà ed indivisibilità del rapporto obbligatorio, in quanto le norme che regolano le obbligazioni solidali od indivisibili non ne condizionano la sopravvivenza al mantenimento della pluralità dei debitori (Cass. sez. lav., n. 3864/1978). BibliografiaBianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Cicala, voce Obbligazione divisibile e indivisibile, in Nss. D. I., Torino, 1965; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D.I., Torino, 1965; Russo, Obbligazioni divisibili, obbligazioni parziarie e obbligazioni indivisibili, in Studi e ricerche di scienze umane e sociali, Napoli, 2014, 231 ss. |