Codice Civile art. 1278 - Debito di somma di monete non aventi corso legale.

Rosaria Giordano

Debito di somma di monete non aventi corso legale.

[I]. Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [1182].

Inquadramento

La disposizione in commento riguarda i pagamenti in moneta estera da effettuarsi in Italia consentendo al debitore di adempiere corrispondendo l'importo dovuto in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Il debitore può esprimere la propria facoltà di scelta anche per facta concludentia, ossia provvedendo al pagamento in moneta nazionale, purché sia inequivoca la sua volontà in tale direzione (Cass. n. 555/1998).

Il debitore di una somma determinata in valuta estera, se inadempiente, nel caso di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana rispetto a quella estera, deve la differenza tra il cambio della data di scadenza e quello della data di pagamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 11200/2003).

Ambito applicativo

La norma in esame trova applicazione limitatamente ai debiti di valuta (Cass. n. 4076/2005).

In termini analoghi si è espressa la dottrina per la quale non costituiscono debiti di natura estera ex art. 1278 c.c. le cd. clausole valore moneta estera, nelle quali la moneta estera ricorre solo ai fini dell'espressione di un valore poi oggetto di liquidazione (Di Majo, 280).

La disposizione in commento ha peraltro vocazione generale, riguardando tutti i crediti e quindi anche quelli fatti giudizialmente valere in moneta straniera che possono essere convertiti successivamente in moneta italiana, in conformità delle vigenti norme valutarie, mediante ricorso ad una semplice operazione aritmetica (cfr. Cass. n. 11834/1991, per la quale, di conseguenza, la liquidità del credito fatto valere attraverso la procedura monitoria sussiste anche quando esso sia stato espresso al tempo del ricorso introduttivo in moneta straniera facilmente convertibile in danaro avente corso legale in Italia).

Per altro verso, è stato chiarito che l'art. 1278 c.c. è applicabile anche a forme diverse di estinzione del debito, come la compensazione ex art. 1241 e ss. c.c., considerando rilevante a tali effetti il corso del cambio al momento in cui i debiti sono venuti a coesistenza (art. 1242 c.c.), sempreché non risulti una contraria volontà delle parti (Cass. n. 4562/1991).

Rispetto all'ambito applicativo della disposizione in esame si è inoltre ritenuto, in sede di legittimità, che, ove venga dedotta in contratto, come modalità e mezzo di pagamento del corrispettivo di un appalto, una moneta non avente corso legale nello stato ed essa non sia indicata con la clausola «effettiva» o altra equipollente, né risulti che le parti abbiano avuto riguardo ad una specie monetaria avente valore intrinseco, la norma da applicare alla fattispecie è quella di cui all'art. 1278 c.c., secondo la quale il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, con conseguente impossibilità per il creditore di ottenere la rivalutazione del credito per la differenza tra il cambio all'epoca della stipulazione e quello all'epoca della soluzione (Cass. n. 6887/1986).

Modalità di esercizio della facoltà di scelta da parte del debitore

La norma in esame attribuisce al debitore la facoltà di adempiere l'obbligazione in moneta nazionale, escludendo ogni potere del creditore circa la scelta della moneta di pagamento (Di Majo, 280).

È controverso, in dottrina, se l'obbligazione del debitore di moneta estera rientri nell'ambito delle obbligazioni alternative (Bianca, 164) ovvero tra le obbligazioni facoltative (Ascarelli, 371).

Quanto alle modalità di esercizio della facoltà di scelta da parte del debitore, la S.C. ha più volte ribadito l'assunto secondo cui, in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie determinate in valuta estera, la norma in esame, nel limitarsi ad attribuire al debitore la facoltà alternativa di pagare in moneta avente corso legale, non indica anche le specifiche modalità secondo cui tale facoltà abbia ad essere esercitata, restando, per l'effetto, rimessa al debitore ogni determinazione circa i tempi e le forme della relativa scelta, con la conseguenza che, svincolata da ogni rapporto di contestualità con l'effettivo pagamento, quest'ultima ben può manifestarsi per facta concludentia, posti in essere in qualunque tempo dall'obbligato prima del concreto adempimento, purché risulti inequivoca, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, la volontà di pagare in moneta nazionale anziché estera (Cass. n. 555/1998).

È stata quindi ritenuta espressione legittima della facoltà di scelta del debitore l'offerta (non formale), in corso di causa, da parte del debitore, di una somma di denaro in moneta nazionale — sempreché non ostino alla inequivocità di tale manifestazione di volontà altri elementi che ne contrastino la apparente significazione —, così che il giudice di merito, vincolato a detta scelta, dovrà, in sede di emanazione della sentenza, disporre necessariamente il pagamento in valuta nazionale, senza che possa spiegare influenza, sul contenuto della pronuncia, la richiesta — formulata dall'attore in citazione e non modificata per tutto il corso del procedimento — di pagamento in valuta estera, così come originariamente convenuto tra le parti (Cass. n. 555/1998).

Conversione in moneta legale

La conversione in moneta legale di un debito espresso in moneta estera, ai sensi dell'art. 1278 c.c., va effettuata sulla base del cambio del giorno e del luogo dell'effettivo adempimento.

È stata ritenuta a riguardo priva di rilievo da parte della S.C. la circostanza che vi fosse stato in precedenza un deposito di somme a titolo cautelare, non incidendo lo stesso sull'oggetto dell'obbligazione in valuta straniera (Cass. n. 2875/1989).

Costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato, poi, quello secondo cui le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi (Cass. I, n. 18584/2014).

Il debitore di una somma determinata in valuta estera, se inadempiente, nel caso di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana rispetto a quella estera, deve la differenza tra il cambio della data di scadenza e quello della data di pagamento, giacché, diversamente, trarrebbe ingiusta locupletazione dalla sua mora, ove pagasse in moneta legale al corso del cambio del giorno della scadenza, secondo la facoltà accordatagli dalla norma in esame (cfr., tra le altre, Cass. n. 11200/2003; Cass. n. 2691/1987, in Banca borsa tit. cred., 1988, II, n. 6, 583, con nota di Inzitari ed in Foro it., 1989, I, n. 4, 1209, con nota di Valcavi).

È stato peraltro precisato che l'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto, integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della perpetuatio obligationis (Cass. n. 19084/2015, rispetto ad un aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985).

Questioni processuali

In tema di obbligazione in valuta straniera, nell'ipotesi in cui la domanda del creditore abbia ad oggetto l'individuazione dell'entità obiettiva della prestazione in moneta estera spettantegli convertita in moneta nazionale con riferimento alla data di scadenza dell'obbligazione, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che liquidi in favore del medesimo la maggiore somma risultante viceversa dalla conversione effettuata con riferimento alla data del pagamento effettivo (Cass. n. 10558/2002).

In relazione ad un'obbligazione pecuniaria contrattualmente fissata in moneta straniera, la richiesta di pagamento in detta moneta straniera, che il creditore introduca in grado d'appello, dopo aver chiesto in primo grado il pagamento della corrispondente somma in lire italiane, secondo il cambio dell'epoca, oltre la differenza derivante dal sopravvenuto deprezzamento della lira, non incorre nel divieto di domande nuove di cui all'art. 345 c.p.c., vertendosi in tema di mera emendatio dell'originaria pretesa, già rivolta a conseguire l'integrale soddisfacimento del credito, senza alcuna alterazione né del petitum, né della causa petendi (Cass. S.U., n. 1562/1986).

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Di Majo, voce Obbligazioni pecuniarie, in Enc. dir., Milano, 1979; Distaso, voce Somma di denaro (Debito di), in Nss. D. I., Torino, 1970; Inzitari, Il ritardo nell'adempimento del debito di valuta estera, in Banca borsa tit. cred. 1988, II, n. 6, 583; Mastropaolo, voce Obbligazione, V, Obbligazioni pecuniarie, in Enc. giur., Roma, 1990; Valcavi, Le obbligazioni in divisa straniera, il corso di cambio ed il maggior danno da mora, in Foro it. 1989, I, n. 4, 1209.

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