Codice Civile art. 1295 - Divisibilità tra gli eredi.InquadramentoLa disposizione in esame costituisce applicazione del principio più generale sancito dagli artt. 752 e 754 c.c. secondo cui i crediti e i debiti ereditari si dividono tra gli eredi, in quanto estende tale regola nell'ipotesi nella quale anche tra gli eredi di un condebitore (originariamente tenuto) in solido, l'obbligazione si divide in proporzione alle rispettive quote, salvo patto contrario (Basini, 508 ss.). La responsabilità pro quota degli erediIn caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento pro quota dell'originario debito del de cuius fra gli aventi causa (Cass., III, n. 5100/2006). Tale principio opera, secondo quanto precisato dalla S.C., anche nel caso di solidarietà passiva tra più autori di un illecito, in quanto, in ragione della morte di uno di essi, gli eredi sono tenuti a soddisfare il debito risarcitorio nel quale sono succeduti solo in ragione delle rispettive quote e non in via solidale (Cass. n. 5066/1987). Pertanto, il creditore potrà agire contro ciascuno degli eredi solo per la frazione dell'intera prestazione che sia proporzionale alla quota ereditaria di ciascuno, senza che si crei tra gli eredi alcun vincolo di solidarietà (Breccia, 186). Deroga convenzionaleSia i debitori solidali sia i loro eredi possono convenzionalmente stabilire che la divisibilità tra gli eredi dell'obbligazione solidale in cui questi ultimi succedono non si realizzi (Rubino, 202). La S.C., nell'ammettere la validità di tali regole convenute tra gli eredi, ha ritenuto possano assumere valenza anche quelle tacite (Cass., n. 24792/2008, in Fam. pers. succ., 2009, 806 ss., con nota di Coppola). Analogamente colui il quale contrae un'obbligazione può convenire che i suoi eredi siano solidalmente obbligati per il debito contratto, in quanto ogni debitore può apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salvo agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli rinunciando all'eredità od accettandola con il beneficio d'inventario (Cass. n. 6345/1988). In sede applicativa si è ritenuto che qualora il fideiussore si obblighi, in via solidale ed indivisibile, anche per i successori, i suoi eredi, che accettino l'eredità con beneficio di inventario, rispondono solidalmente dell'intero debito, ma solo nei limiti del valore dei cespiti pervenuti a ciascun erede. Ne consegue che, se il valore dei cespiti attivi, pervenuti agli eredi con accettazione beneficiata, si rivelasse superiore all'importo complessivo vantato dal creditore, ciascuno degli eredi sarebbe, solidalmente, tenuto al pagamento dell'intero debito (Trib. Cagliari, 15 ottobre 2008, in Banca borsa tit. cred., 2010, II, 506, con nota di Basini). Responsabilità nei confronti del fiscoPeraltro, in tema di imposta sulle successioni, sussiste, a carico di tutti i coeredi, un'obbligazione tributaria solidale al pagamento dell'intero importo del tributo, essendo, al riguardo, indifferente che si tratti di successione legittima o testamentaria, atteso che l'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, prevede la solidarietà tra i coeredi come principio generale dell'imposta di successione, senza operare distinzioni tra successione legale e testamentaria (Cass., sez. trib., n. 24624/2014). Tuttavia, in considerazione dei principi generali espressi dall'art. 1294 c.c., la S.C. ha precisato che, anche in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (cfr. Cass., sez. trib., n. 22246/2014, la quale ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l'imposta di registro, caduta in successione, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del de cuius per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. n. 346/1990, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro). È stata quindi esclusa la solidarietà passiva tra gli eredi per il pagamento dell'INVIM (Cass., sez. trib., n. 780/2011). Anche in sede applicativa, si è recentemente ritenuto che, invece, in materia di tributi locali, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve essere applicata la comune regola di ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui all'art. 752 e all'art. 1295 c.c., non essendo applicabile in via analogica, la regola speciale della solidarietà dei coeredi predisposta soltanto per i debiti contratti dal de cuis relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi, né quella, per le medesime ragioni, di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 346/1990, predisposta per il mancato pagamento dell'imposta di successione, e neppure la speciale regola della solidarietà di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro (Comm. trib. prov.le Salerno III, n. 2502/2018). Crediti del de cuiusI crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760 c.c., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Cass. S.U., n. 24657/2007, in Riv. notariato, 2008, n. 4, 944, con nota di Timpano; conf. Cass. III, n. 15894/2014). Si è ritenuto, in senso analogo che ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del de cuius, senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario (Cass. III, n. 9158/2013). BibliografiaAmorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959; Basini, Il «patto contrario» previsto all'art. 1295 c.c. e il divieto di patti successori, in Banca borsa tit. cred., 2010, n. 4, 508; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Coppola, Accollo dell'intero debito ereditario da parte di uno dei coeredi, in Fam. pers. e succ., 2009, 806 ss.; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Di Mauro N., Nomina hereditaria ipso iure non dividuntur, in Giust. civ. 1993, I, 1566; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979; Timpano, La comunione ereditaria si apre ai crediti: le Sezioni Unite sanciscono il superamento del principio «Nomina ipso iure dividuntur», in Riv. not. 2008, n. 4, 947; Triola, Nomina hereditaria ipso iure dividuntur?, in Giust. civ., 1993, fasc. VI, 1568. |