Codice Civile art. 1316 - Obbligazioni indivisibili.

Rosaria Giordano

Obbligazioni indivisibili.

[I]. L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti [187 c.p.].

Inquadramento

La disposizione in commento, nel delineare la nozione, che si è detto essere eccezionale, di obbligazione indivisibile, pone l'accento sulla possibilità che la stessa abbia natura oggettiva, i.e. sia correlata alla tipologia di prestazione, ovvero carattere soggettivo, in quanto, sebbene involgente una prestazione divisibile, è stata intesa dalle parti quale prestazione da eseguirsi unitariamente (in arg., tra gli altri, Russo, 238 ss.).

Caratteri delle obbligazioni indivisibili

Nell'obbligazione indivisibile la prestazione è tale per propria natura o per volontà delle parti (Rubino, 345 ss.).

Se l'obbligazione fa capo a più soggetti, l'attuazione della stessa implica il vincolo della solidarietà tra condebitori o concreditori: essa viene quindi regolata dalle norme sulle obbligazioni solidali in quanto compatibili (cfr. Bianca, 752 ss.).

Peraltro, rispetto alla disciplina delle obbligazioni solidali, il vincolo di attuazione solidale opera qui automaticamente anche nel lato attivo del rapporto; l'indivisibilità ha valenza anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore (art. 1318 c.c.), mentre nell'obbligazione indivisibile attiva la liberazione del debitore da parte di uno dei creditori non ha effetto verso gli altri creditori, che possono pretendere l'intera prestazione indivisibile, rimborsando al debitore una somma pari al valore della quota di credito estinta (v., tra gli altri, Breccia, 218).

Costituisce jus receptum l'assunto per il quale l'interpretazione del contratto condotta sulla base di una corretta esegesi del processo di formazione e di manifestazione della volontà delle parti, l'accertamento, in generale, sull'effettiva natura e portata delle condizioni contrattuali e quello, in particolare, sulla indivisibilità o meno dell'obbligazione assunta, per effetto della comune volontà dei contraenti, costituiscono apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità (Cass. III, n. 4793/1983).

Le diverse ipotesi di indivisibilità

Ai sensi della disposizione in commento l'obbligazione è indivisibile solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile) (cfr., di recente, Cass. III, n. 2822/2014). L'art. 1316 c.c., infatti, dichiarando indivisibile l'obbligazione quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti, ha inteso sottoporre ad una disciplina unitaria sia l'obbligazione oggettivamente indivisibile, tale, cioè, in ragione dell'utilità oggettiva e della funzione economico-sociale propria della cosa o del fatto che il debitore è tenuto a prestare al creditore, sia l'obbligazione soggettivamente indivisibile, caratterizzata dall'impossibilità di frazionamento in più parti della cosa o del fatto, in dipendenza di una particolare pattuizione, esplicita o implicita, che abbia attribuito un vincolo di indissolubilità alla utilità connessa al bene oggetto della obbligazione (Cass. III, n. 3622/1983, la quale ha precisato che in entrambe le ipotesi non è concepibile la risoluzione parziale del contratto, per l'impossibilità che residui l'obbligo del debitore ad una prestazione avente ad oggetto una parte del bene originario, sebbene ad essa inerisca un'utilità cui il creditore non ha più alcun interesse).

Dunque l'indivisibilità dell'obbligazione va rapportata non alla prestazione, ma all'oggetto di essa, ex art. 1316 c.c. (Cass. III, n. 34251/2023).

Anche in dottrina è stato rilevato che l'obbligazione è oggettivamente indivisibile quando per sua natura la prestazione non è scomponibile in frazioni omogenee che presentino un valore proporzionale all'intero (Giorgianni, 685). La problematica, evidentemente, viene in rilievo solo ove vi siano più soggetti obbligati poiché piuttosto che l'obbligazione ad essere indivisibile è la prestazione (Busnelli 1974, 338 ss.).

In particolare, l'indivisibilità può discendere dalla materiale indivisibilità della cosa o del fatto oggetto dell'obbligazione ovvero da una valutazione economico-funzionale, nel senso che la divisione, ove effettuata, comporterebbe una grave perdita di valore delle singole porzioni separate rispetto all'intero (cfr. Bianca 752; Rubino 345, anche rispetto alla possibilità che vengano in rilievo valutazioni di natura giuridica).

L'indivisibilità soggettiva della prestazione è quella che attiene ad una prestazione che in sé sarebbe divisibile ma le parti, per il modo in cui la considerano, la trattano alla stregua di una prestazione indivisibile, in quanto se la prestazione fosse divisa non sarebbe raggiunto lo scopo per il quale è stata contratta l'obbligazione (in arg., di recente, Russo, 238).

La relativa valutazione deve quindi avere ad oggetto l'interesse delle parti, derivante da una pattuizione espressa ovvero desumibile dallo scopo perseguito (cfr. Rubino, 345 ss.).

Si è ritenuto, ad esempio, in sede di legittimità, che nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale « unicum », ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale (Cass. II, n. 11549/2014).

Casistica

Quanto alle ipotesi di indivisibilità oggettiva, la S.C. ha ritenuto che ad esempio vi rientri l'obbligazione contributiva in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (Cass. sez. lav., n. 8982/1995).

La clausola penale — che, come pattuizione accessoria intesa a rafforzare il vincolo contrattuale, ha non solo la funzione di attuare una liquidazione preventiva e forfettaria del danno, ma anche di sancire, essendo essa indipendente dalla effettività del danno, una pena convenzionale a carico della parte inadempiente — può dar luogo, nel caso di contratti con pluralità di patti e ove l'inadempienza sia ascrivibile a più soggetti, ad un'obbligazione avente carattere d'indivisibilità, in relazione all'anzidetta natura di pena convenzionale della penale medesima o alla finalità in concreto perseguita dai contraenti (Cass. III, n. 3443/1980).

Quando l'oggetto della prestazione sia costituito da una pluralità di cose, come nell'ipotesi di locazione cumulativa di più immobili, l'unico documento negoziale non è elemento decisivo per escludere l'esistenza di una pluralità di contratti autonomi ovvero di un contratto con oggetto divisibile, così come più scritture negoziali non comportano necessariamente l'esistenza di una pluralità di contratti o di un contratto con oggetto divisibile; ma allorché sia risolubile il collegamento funzionale delle diverse cose volute dalle parti, deve riconoscersi l'indivisibilità della prestazione, e, correlativamente, l'unicità dell'obbligazione contrattuale (Cass. III, n. 3622/1983).

Nel caso in cui più persone assumano in affitto con un unico contratto un fondo senza distinzione di porzioni per ciascun affittuario, l'eventuale ripartizione del fondo tra i medesimi affittuari ai fini della sua coltivazione senza il consenso del concedente costituisce essa stessa un inadempimento rispetto all'obbligo di gestione unitaria, né vale ad impedire che una situazione di grave inadempienza, pur realizzata da uno solo degli affittuari, incida negativamente sulla funzionalità dell'intero contratto, in modo da giustificarne la risoluzione rispetto a tutti, giacché l'esercizio della gestione in comune previsto dal contratto configura in rapporto al concedente obbligazioni che, appuntandosi su un'unica impresa agricola, sono da considerare indivisibili (Cass. III, n. 4836/1989).

In sede applicativa, si è ritenuto che l'obbligazione relativa alle urbanizzazioni esterne è per sua natura indivisibile, e pertanto non può che essere regolata dagli artt. 1316 ss. c.c. che a loro volta rinviano alle norme in materia di obbligazioni solidali (cfr. Trib. Torino II, 8 settembre 2008, in dejure.giuffre.it, per la quale ciascun obbligato è quindi tenuto ad adempiere per intero nei rapporti con il creditore comune, mentre nei rapporti interni il peso economico del debito si divide in proporzione alle rispettive quote di interesse, coincidenti con la volumetria rispettivamente toccante ad ogni lotto).

Per altro verso, sempre in sede di merito, si è ritenuto che il ricovero finalizzato all'esecuzione di un intervento chirurgico costituisce oggetto di un'obbligazione unitaria a carico di una pluralità di parti (medico e casa di cura) che, nella esecuzione della prestazione, si articola in una serie di attività distinte ma temporalmente indivisibili (Trib. Roma 20 ottobre 2003, in Giur. romana, 2004, 460).

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Cicala, voce Obbligazione divisibile e indivisibile, in Nss. D. I., Torino, 1965; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D.I., Torino, 1965; Russo, Obbligazioni divisibili, obbligazioni parziarie e obbligazioni indivisibili, in Studi e ricerche di scienze umane e sociali, Napoli, 2014, 231 ss.

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