Codice Civile art. 1300 - Novazione.

Rosaria Giordano

Novazione.

[I]. La novazione [1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

[II]. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo [1268 ss.].

Inquadramento

La novazione, che comporta estinzione dell'originario rapporto obbligatorio, si realizza ove ricorrano contestualmente gli elementi dell'animus e della causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo (Cass. III, n. 24729/2017).

La norma in esame individua gli effetti della novazione intervenuta tra il creditore ed uno dei condebitori solidali stabilendo che, in linea di principio, la stessa libera anche gli altri condebitori e ponendo, quindi, una sorta di presunzione di volontà in tale direzione (Mazzoni, 614 ss.).

Qualora, invece, emerga, anche tacitamente, che la novazione attiene al solo debitore che è intervenuto nella novazione, la stessa non produce effetto nei riguardi degli altri debitori.

Il secondo comma disciplina, inoltre, l'ipotesi nella quale la novazione sia intervenuta solo tra uno dei creditori in solido ed il debitore, fattispecie nella quale, si precisa, che la stessa ha effetto solo per la parte relativa al creditore che ha partecipato alla novazione.

Presupposti della novazione

Occorre premettere che, ai fini della sussistenza della novazione, che comporta estinzione dell'originario rapporto, necessario che ricorrano gli elementi dell'animus e della causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo; dovrà dunque essere accertato se le parti abbiano inteso, in relazione al mutamento di taluni elementi del vecchio contratto, estinguere il precedente vincolo, circostanza che nella vicenda per cui è causa non emerge affatto e che certamente parte convenuta non ha provato (Cass. III, n. 24729/2017).

Ne deriva che l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione e il differimento della scadenza per il suo adempimento non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità (Cass. VI, n. 16050/2013).

Pertanto, quando in giudizio è dedotta, come titolo per vantare un credito, l'avvenuta novazione di un precedente rapporto, il giudice deve verificare che gli indicati mutamenti del rapporto rivestano i requisiti dell'aliquid novi, dell'animus novandi e della causa novandi, ossia i requisiti che differenziano la novazione dalle semplici modificazioni dei modi di adempimento delle prestazioni o di obblighi accessori che non comportano novazione (Cass. I, n. 26334/2016, in Ilprocessocivile.it, con nota di Bartolini).

Tuttavia la novazione non forma oggetto di un'eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230-1235 c.c., poste a raffronto con l'espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo (cfr. Cass., sez. lav., n. 23434/2016, la quale ha confermato la sentenza impugnata che, ritenuta la novazione di rapporti di lavori, di messi notificatori ed ufficiali esattoriali, da saltuari ad ordinari, aveva escluso che potesse applicarsi la normativa in materia di conversione di contratto a tempo determinato, ed il conseguente diritto dei lavoratori alle differenze retributive per i cd. periodi non lavorati).

Casistica

La sostituzione dell'oggetto della compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva prevista dall'articolo 1230 c.c., sussistendone entrambi i requisiti dell'aliud novi e dell'animus novandi, con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi (Cass. II, n. 8109/2015).

In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non è sufficiente a integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie, occorrendo, invece, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato (Cass. III, n. 24729/2017).

Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, bensì soltanto una modificazione nell'esercizio del rapporto: l'obbligazione del lavoratore, difatti, viene adempiuta non in favore del datore di lavoro distaccante, bensì del datore di lavoro distaccato, con attribuzione a quest'ultimo dei poteri direttivi e disciplinari sino al momento in cui persiste l'interesse del datore di lavoro distaccante alla prosecuzione della prestazione del lavoratore presso il datore di lavoro distaccato (Trib. Bari, sez. lav., 8 dicembre 2016, in Ilgiuslavorista.it, 22 dicembre 2016).

Novazione tra condebitore solidale e creditore e presunzione di liberazione degli altri condebitori

La norma in commento pone una presunzione di efficacia della novazione intervenuta tra il creditore ed uno dei condebitori solidali anche nei confronti degli altri, con conseguente liberazione degli stessi, che potrà essere superata dalla dimostrazione della ricorrenza di una clausola, anche tacita, limitativa della novazione alla sola quota del debito, pur solidale, del novante (cfr. Mazzoni, 614).

Ciò si correla alla circostanza che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche (Cass. III, n. 12083/2015).

Peraltro, la novazione, se comporta l'estinzione dell'obbligazione originaria, implica, anche nella fattispecie in esame, il sorgere di una nuova obbligazione a carico di tutti i condebitori solidali della prima, adempiuta la quale il condebitore potrà esercitare l'azione di regresso (Rubino, 257, il quale osserva che, in difetto, si realizzerebbe una donazione indiretta in favore degli altri condebitori).

Eccezioni

Nell'ipotesi in cui, come rilevato, anche mediante una clausola tacita, gli effetti della novazione siano stati limitati al solo debitore novante, il debito si riduce nei confronti degli altri condebitori in misura pari alla quota del novante, senza che ad essi si estendano gli effetti dell'obbligazione sostitutiva di quella originaria; per contro, il debitore novante sarà tenuto verso il creditore in forza della nuova obbligazione assunta ed è estromesso dall'obbligazione originaria, salvo che l'obbligazione fosse stata contratta nell'esclusivo interesse di uno dei condebitori, fattispecie nella quale l'intero debito si estingue (Bianca, 728).

Gli effetti sono analoghi ove la convenzione novativa si innesti su un'obbligazione solidale dal lato attivo, conclusa tra un concreditore e il debitore, in quanto il debitore non è liberato, ma il suo debito verso i residui concreditori si riduce in misura pari alla quota del concreditore novante (Giorgianni, 680).

Bibliografia

Amorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa (Profili sistematici), Milano, 1974, Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Fantozzi, La solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, II, 449; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Mazzoni, Specie di obbligazioni: solidali e indivisibili, in Tr. Res., IX, Torino, 1999; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979.

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