Codice Civile art. 1305 - Giuramento.

Rosaria Giordano

Giuramento.

[I]. Il giuramento [2736 ss.] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

Inquadramento

La norma in esame disciplina, secondo il principio generale di estensione dei soli effetti favorevoli nei confronti dei condebitori solidali non partecipanti all'atto, le conseguenze della prestazione del giuramento in giudizio ad opera di una delle parti del rapporto solidale.

L'applicazione della disposizione postula che i consorti siano tutti parte del medesimo giudizio nel quale il giuramento è prestato, trovando diversamente applicazione l'art. 1306 c.c. (Breccia, 196).

Limiti all'estensione degli effetti del giuramento nei confronti dei consorti solidali

Occorre premettere che il giuramento decisorio, piuttosto che un mezzo istruttorio, è considerato un vero e proprio strumento di decisione della controversia, in quanto ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'an iuratum sit, non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo (Cass. II, n. 13425/2007).

Nell'ipotesi di giuramento decisorio deferito da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari o ad alcuni soltanto di essi lo stesso, stante l'unitarietà del rapporto, non costituisce prova legale ma è liberamente apprezzato dal giudice nei confronti di tutti perché l'art. 2738 c.c. non distingue tra i litisconsorti che lo hanno prestato o lo hanno deferito e gli altri (Cass. III, n. 1862/1995).

Con riguardo alle obbligazioni solidali, la disposizione in commento prevede che, ove il giuramento attenga alla quota della parte che lo presta o lo ricusa, l'importo dell'obbligazione si riduce della quota del soggetto che ha compiuto l'atto, mentre se tutti i consorti siano tenuti a prestarlo o l'abbiano deferito, ciascuno sopporterà gli effetti del proprio atto (Bianca, 739).

Qualora il giuramento sia stato deferito, o riferito, al debitore e questi lo abbia prestato in senso a sé favorevole, lo stesso rimane liberato per una parte pari alla quota del deferente, o del referente, anche nei confronti degli altri concreditori solidali, che pure conservano nei confronti di quello piena libertà di prova per la restante parte (Rubino, 285).

Gli effetti favorevoli del giuramento prestato o ricusato si estendono agli altri coobbligati, quelli sfavorevoli invece restano a carico soltanto di chi ha compiuto l'atto (Bianca, 742).

Questo implica, come da lungo tempo evidenziato in sede di legittimità, che il principio per cui il giuramento decisorio, quale prova legale, non può spiegare effetti se non nei riguardi di colui il quale lo abbia deferito per far dipenderne da esso la decisione della controversia, non esclude che il giudice possa trarre da esso elementi per la formazione del suo convincimento nei riguardi dei litisconsorti, tuttavia mentre mentre in caso di litisconsorzio necessario, la libertà di apprezzamento del giudice non soffre limiti, trattandosi invece di litisconsorzio semplice o facoltativo, egli potrà dedurne solo argomenti di prova a favore dei litisconsorti, non anche in loro pregiudizio (Cass. II, n. 1704/1948).

Rispetto all'obbligazione solidale attiva, il giuramento libera il debitore anche nei confronti degli altri concreditori solidali, ma solo per la quota del creditore deferente (Rubino, 283).

Resta fermo che la possibilità di estendere gli effetti del giuramento prestato dal coobbligato in senso sfavorevole al creditore presuppone che il giuramento non sia stato deferito ad entrambi i condebitori congiuntamente convenuti nello stesso giudizio, poiché in questa evenienza l'autonomia e la scindibilità dei singoli rapporti fa sì che ciascuno rimanga regolato dall'esito del singolo giuramento, e che il giuramento stesso verta sul debito o su circostanze oggettive inerenti alla sua estinzione e non su posizioni soggettive (Cass. n. 1511/1976).

Invero, qualora il creditore abbia deferito il giuramento decisorio a tutti i condebitori in solido, il giudice dovrà necessariamente ritenere pienamente provato il fatto rispetto a chi abbia giurato e mandarlo in conformità assolto, mentre non potrà non accogliere la domanda nei confronti degli altri litisconsorti che si siano rifiutati di prestare il giuramento (Cass. II, n. 649/1969, in Foro it., 1969, I, 1133).

Casistica

Il creditore ha titolo per richiedere l'adempimento di un'obbligazione solidale per l'intero ad ogni singolo debitore, né sussiste litisconsorzio necessario fra i condebitori solidali, inoltre, l'art. 1305 c.c. disciplina le conseguenze, nei confronti degli altri condebitori, del giuramento prestato da uno dei condebitori in solido, ma non postula, per il creditore, alcun onere di convenire in giudizio tutti i debitori solidali e di deferire a tutti il giuramento decisorio: è, pertanto, ammissibile il giuramento decisorio, deferito dal creditore al fideiussore di soggetto fallito, pur non essendo il giuramento deferibile, invece, nei confronti del fallito, che perde la capacità processuale, né al curatore fallimentare, terzo rispetto ai rapporti fra il fallito ed il creditore (Cass. I, n. 3573/2011).

Per il nostro ordinamento, mentre in base all'art 1294 c.c. la solidarietà passiva tra condebitori è presunta, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, al contrario la solidarietà attiva non può derivare che da una specifica previsione di legge o da uno specifico accordo, in forza del quale l'intera prestazione possa essere pretesa da uno solo dei creditori con effetto liberatorio nei confronti degli altri, con la conseguenza che il giuramento decisorio deferito per dimostrare l'esistenza di un concreditore della parte, che agisca per il pagamento di una fornitura, non può essere ritenuto ininfluente e, quindi, inammissibile sul presupposto erroneo della solidarietà presunta tra concreditori (Cass. II, n. 2125/1978).

Il giuramento decisorio prestato dagli eredi di un condebitore solidale, ex art. 2960, comma 2, c.c. sulla notizia dell'estinzione del debito per il quale sia stata eccepita la prescrizione presuntiva, non avendo per contenuto l'obbligazione nella sua oggettività, ma una posizione soggettiva del giurante, non può in alcun caso giovare all'altro coobbligato ed, a maggior ragione quando quest'ultimo, sostenendo in causa la sua totale estraneità al rapporto controverso e, quindi, l'inesistenza di un'obbligazione a suo carico, si sia precluso la possibilità di avvalersi della prescrizione presuntiva, a norma dell'art 2959 c.c. (Cass. II, n. 1511/1976).

Bibliografia

Amorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa (Profili sistematici), Milano, 1974, Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Fantozzi, La solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, II, 449; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Mazzoni, Specie di obbligazioni: solidali e indivisibili, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, IX, Torino, 1999; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979.

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