Codice Civile art. 1297 - Eccezioni personali.Eccezioni personali. [I]. Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. [II]. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori. InquadramentoLa disposizione in esame pone, nei suoi due commi, la regola per la quale eccezioni personali, ossia quelle afferenti esclusivamente il rapporto tra il singolo debitore e creditore, non possono essere opposte da un debitore diverso da quello al quale si riferiscono né verso un creditore diverso da quello a cui si riferiscono (Rubino, 181). Il principio di inopponibilità delle eccezioni personaliIl principio espresso dalla norma in commento è stato più volte declinato all'interno della giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 12310/1999). È stato precisato, poi, che in virtù del principio espresso dal comma 2 della disposizione in esame, l'interesse a negare la solidarietà attiva non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori, poiché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto (Cass. III, n. 15484/2008). Pertanto, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa (Cass. lav., n. 22984/2020).
In dottrina si è osservato che la regola sancita dalla norma in commento trova applicazione non solo per le eccezioni in senso stretto ma anche per le altre difese svolte in giudizio (Rubino, 180). In via esemplificativa le eccezioni personali sono quelle che non attengono direttamente al contenuto delle obbligazioni ma a particolari stati o condizioni di quello specifico soggetto, come, ad esempio, l'incapacità, i vizi della volontà, gli effetti della prescrizione o della cessione del credito (Giorgianni, 679 ss). Al contrario, infatti, le eccezioni afferenti l'esistenza o l'entità della pretesa creditoria sono opponibili da ogni condebitore e verso ogni concreditore e più in generale, quelle comuni, sia alla controparte del rapporto sia tra condebitori o concreditori in regresso (Bianca, 716). Casistica Nel caso in cui l'obbligazione solidale sia adempiuta per intero da uno dei condebitori mediante rilascio di un assegno, rimasto insoluto, ed il creditore esperisca azione causale, anche gli altri condebitori possono opporre a quest'ultimo l'eccezione di inammissibilità dell'azione causale prevista dall'art. 58 del r.d. n. 1736/1933 (per la mancanza ell'offerta in restituzione dell'assegno, del deposito dello stesso in cancelleria e delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso), poiché tale eccezione non può essere considerata personale ai sensi dell'art. 1297 c.c. (Cass. I, n. 4944/1996). Nel processo tributario la parte controricorrente in cassazione non può eccepire, ex art. 1306 c.c., il giudicato esterno intervenuto nei confronti di condebitore solidale per decorso del termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, trattandosi di eccezione di decadenza di natura personale ex art. 1297 c.c., inopponibile al condebitore (Cass. sez. trib., n. 25890/2015). In tema di in.v.im., in presenza di una pluralità di alienanti, l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131/1986, ai fini della notificazione dell'avviso di liquidazione non estende i suoi effetti al contribuente che non l'abbia eccepita, in quanto, trattandosi di obbligazione solidale gravante per intero su ciascun debitore, detto contribuente, ai sensi dell'art. 1297, comma 1 c.c., non può giovarsi della decadenza maturata nei confronti degli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione (Cass., sez. trib., n. 11572/2006). La responsabilità del coerede che non abbia pagato l'imposta di successione nel termine stabilito, produttiva della sanzione prevista dall'art. 52 del d.lg. n. 346/1990, applicabile ratione temporis, non può essere esclusa dal fatto che il termine per il pagamento, computabile solo dal momento in cui diviene definitivo l'accertamento tributario, per un altro dei coeredi sia spirato in un momento più lontano tale che, rispetto a questo, il pagamento del primo non risultasse tardivo, in quanto, una tale eccezione ha carattere personale e, a norma dell'art. 1297 c.c., non può essere opposta dagli altri debitori solidali (Cass., sez. trib., n. 5738/2003). In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'art. 7, comma 2 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, che pone esclusivamente a carico di società o enti con personalità giuridica l'applicazione delle sanzioni anche per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto legge, nel produrre retroattivamente la caducazione ex lege dell'obbligazione solidale, prevista dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, per le violazioni commesse dalla persona fisica antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge, non determina alcun effetto estintivo dell'obbligazione della società, sicché essa non può giovarsi, ai sensi dell'art. 1297, comma 1 c.c. dell'estinzione dell'obbligazione verificatasi per gli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione (Cass., sez. trib., n. 4854/2015). BibliografiaAmorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa (Profili sistematici), Milano, 1974, Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Fantozzi, La solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, II, 449; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Mazzoni, Specie di obbligazioni: solidali e indivisibili, in Tr. Res., IX, Torino, 1999; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979. |