Codice Civile art. 1288 - Impossibilità di una delle prestazioni.

Rosaria Giordano

Impossibilità di una delle prestazioni.

[I]. L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1346 ss.] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256 ss.].

Inquadramento

La disposizione in esame individua due ipotesi nelle quali l'obbligazione alternativa diviene semplice, ossia nel caso di l'impossibilità originaria di una delle prestazioni contemplate in obbligazione ed in quello di 'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni dedotte per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

Prestazione che sin dall'origine non poteva costituire oggetto di obbligazione

Qualora una delle due prestazioni alternative dedotte in obbligazione sia già al momento della costituzione del rapporto inidonea a formare oggetto dell'obbligazione, in quanto impossibile, illecita, indeterminata o indeterminabile ex art. 1346 c.c. ricorre un'ipotesi di falsa alternatività, essendo, in realtà, l'obbligazione semplice (Bianca, 135).

In giurisprudenza si è ritenuto che, nello speciale rapporto di portierato, la somministrazione dell'alloggio costituisce una prestazione del datore di lavoro fornita della connotazione della alternativa (onde la validità delle clausole individuali o collettive, che la contemplino, in riferimento all'art. 1285 c.c.) rispetto all'indennità sostitutiva, nella quale si identifica il valore convenzionale dell'alloggio, per la determinazione della retribuzione, ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, con la conseguenza che nel caso di impossibilità della somministrazione dell'alloggio (per la mancanza dello stesso nell'edificio in cui deve essere prestato il servizio) l'obbligazione del datore di lavoro viene a concentrarsi a norma dell'art. 1288 c.c. nella corresponsione della detta indennità, senza che ne derivi una riduzione della retribuzione, ovvero una lesione della sua proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (cfr. Cass. sez. lav., n. 7015/1987: nella specie, la sentenza impugnata aveva escluso che un portiere, trasferito con le stesse mansioni, a prestare servizio in altro stabile, appartenente al medesimo proprietario e privo di alloggio di servizio, avesse diritto a conservare il precedente alloggio, in luogo dell'offerta indennità sostitutiva).

La dottrina tende ad equiparare a tale ipotesi quella in cui vi sia un'impossibilità parziale di una delle prestazioni, tale da far venir meno un interesse apprezzabile del creditore al conseguimento della stessa (cfr. Bianca, 135; contra Rubino, 101).

Se il negozio è stato stipulato sull'erronea convinzione, da ritenersi essenziale, in ordine all'esistenza anche della prestazione che non poteva fin dall'inizio del rapporto considerarsi oggetto dell'obbligazione, la parte interessata può proporre azione di annullamento dovendosi presumere l'essenzialità dell'errore in questione (cfr. Rubino, 99).

L'obbligazione resta invece alternativa nell'ipotesi in cui sia stata dedotta in un contratto sottoposto a termine iniziale ovvero a condizione sospensiva e, prima dell'efficacia del negozio, la prestazione sia divenuta possibile, in applicazione analogica dell'art. 1347 c.c. (Rubino, 97).

Impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni per causa non imputabile a nessuna delle parti

Distinta è l'ipotesi nella quale, durante il rapporto (ed, ovviamente, prima della scelta), una delle due prestazioni divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti: nondimeno l'effetto è il medesimo in quanto l'obbligazione si trasforma in semplice, concentrandosi sull'unica prestazione residua rimasta possibile (Bianca, 135).

È controverso se tale regola trovi applicazione anche nel caso di impossibilità soltanto parziale, opponendosi la prospettazione per la quale dovrebbe comunque essere il creditore a valutare il proprio interesse al conseguimento della stessa (Rubino, 102), a quella secondo cui, di contro, la fattispecie sarebbe a tal fine equiparabile a quella dell'impossibilità totale (Bianca, 135 ss.).

Sul punto, in ordine all'imputabilità, non è superfluo ricordare che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, in tema di inadempimento delle obbligazioni, a norma degli artt. 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, per tanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. Ne deriva che, ove ricorrano circostanze di segno positivo, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, l'elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole (Cass. II, n. 12477/2002; Cass. II, n. 12346/1991).

Bibliografia

Allara, Delle obbligazioni alternative. Lezioni raccolte da Deiana, Torino 1939; Astone, Obbligazioni alternative aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche e possibilità di rinnovo della facoltà di scelta, in Giur. it., 1998, 263; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Cecchetti, Le obbligazioni alternative, Padova, 1997; Cherti, L'obbligazione alternativa, Torino, 2008; Di Majo, Inzitari, voce Obbligazioni alternative, in Enc. dir., Milano, 1979; Girino, voce Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur., Roma, 1990; Mazzoni, Le obbligazioni alternative, in Tr. Res., IX, Obbligazioni e contratti, 1, Torino, 1999; Rubino, Obbligazioni alterantive, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna-Roma, 1963; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli 1953; Smiroldo, voce Obbligazione alternativa e facoltativa, in Nss. D. I., Torino, 1965.

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