Codice Civile art. 1211

Trapuzzano Cesare

Cose deperibili o di dispendiosa custodia 1.

[I]. Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo [2797; 529 ss. c.p.c.]2.

 

[1] Articolo così modificato dall'art. 150 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[2]  A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 1,  del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), d.l. 8 agosto 2025, n. 117,conv., con modif., in l. 3 ottobre 2025, n. 148, tale disposizione entra in vigore il 31 ottobre 2026. 

Inquadramento

La vendita ha la funzione di esonerare il debitore dall'obbligo di conservazione e custodia dei beni dovuti e di consentirgli eventualmente la liberazione dall'obbligazione mediante il deposito del prezzo ricavato. Ciò si può verificare in due ipotesi: a) quando le cose non possano essere conservate o siano deteriorabili; b) quando le spese di custodia siano eccessive. Non è configurabile, comunque, un obbligo di procedere alla vendita in presenza di tali presupposti anche se, nell'ipotesi di cose deteriorabili, l'esercizio del rimedio giovi pure al creditore, in quanto essa consente la sopravvivenza del credito che, altrimenti, con ogni probabilità, si estinguerebbe a seguito del perimento delle cose dovute (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 220). Ma un diverso divisamento ritiene che, qualora si tratti di beni deperibili, il debitore, per dovere di correttezza, sarebbe, invece, tenuto a procedere tempestivamente alla vendita, la cui autorizzazione potrebbe essere accordata sulla base di una semplice offerta non formale, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse del creditore (Bianca, 416). Qualora ne ricorrano le condizioni, secondo un primo orientamento, il debitore potrebbe limitarsi alla sola vendita senza il susseguente deposito del prezzo, con la conseguente modificazione oggettiva del rapporto obbligatorio, né tanto costituirebbe di per sé una fonte di responsabilità dell'obbligato: pertanto, l'efficacia della vendita sul rapporto non sarebbe condizionata al deposito della somma ricavata (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 216). In senso contrario, si reputa che la validità della vendita sia subordinata all'effettivo esperimento della procedura di deposito del prezzo, altrimenti si avrebbe una prestazione in luogo di adempimento senza il consenso del creditore (Falzea, 364). In ordine alle modalità della vendita si fa rinvio alle norme processuali che regolano la vendita forzata di cose pignorate ex artt. 502 e ss. c.p.c., nei limiti della compatibilità (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 219; Visintini, in Tr. Res., 1999, 150). In senso diverso, altra tesi sostiene che si applicherebbero le norme sul pegno (Falzea, 367).

Secondo la giurisprudenza, qualora, in materia di vendita, il compratore, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, la parte venditrice, che riceva in restituzione la merce, può liberarsi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211, altrimenti è gravata da un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato (Cass. n. 267/2013).

Preavviso

I principi di correttezza e buona fede esigono che la procedura sia anticipata da un preavviso mediante il quale il debitore comunica le proprie intenzioni al creditore, ossia dall'invio di un atto attraverso il quale il debitore rende noto al debitore l'intenzione di procedere alla vendita delle cose non conservabili o deperibili o che implichino eccessivi costi di custodia (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 220).

Procedura di vendita

Il rimedio in questione è ammissibile anche quando la cosa, pur potendo essere conservata dal debitore, non possa, tuttavia, essere collocata in deposito presso altri (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 221). Sicché il deposito della cosa deve risultare impossibile, eccessivamente oneroso o inappropriato (Bianca, 416). L'attuazione della procedura di vendita deve essere previamente autorizzata dal tribunale (dal 31 ottobre 2021 dal giudice di pace, ossia con riferimento alle istanze di autorizzazione depositate a decorrere da tale data). La somma ricavata dalla vendita sostituisce le cose dovute quale oggetto del rapporto obbligatorio, con la conseguente possibilità di applicare le norme sulla compensazione qualora il creditore sia, a sua volta, debitore di una somma di denaro (Visintini, in Tr. Res., 1999, 150). Il debitore che riesca eventualmente a riottenere la disponibilità della cosa alienata potrà sostituirla alla somma depositata (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 221). Si tratta di una facoltà del debitore, salvo che si tratti di cose deperibili, caso in cui il debitore è tenuto a procedere tempestivamente all'alienazione in osservanza delle regole di correttezza. La vendita non rientra nel contenuto della prestazione, ma costituisce il mezzo per salvaguardare l'utilità del creditore, senza comportare per il debitore un apprezzabile sacrificio (Bianca, 416).

Il provvedimento di autorizzazione del tribunale (e dalla data indicata del 31 ottobre 2021 del giudice di pace, in ragione del diverso criterio di competenza per materia previsto dall'art. 27, comma 2, lett. b), n. 1 d.lgs. n. 116/2017), sull'istanza del debitore, rientra tra gli atti giudiziali di volontaria giurisdizione (Cass. n. 549/1994).

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, voce Mora del creditore, in Enc. giur., Milano, 1990; Falzea, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947; Ghera, Liso, voce Mora del creditore (dir. lav.), in Enc. dir., Milano, 1979; Giacobbe, voce Mora del creditore (dir. civ.), in Enc. dir., Milano, 1976; Natoli, Bigliazzi Geri, Mora accipiendi e mora debendi, Milano, 1975.

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