Codice Civile art. 1204 - Terzi garanti.

Trapuzzano Cesare

Terzi garanti.

[I]. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

[II]. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.

Inquadramento

La norma prevede l'estensione degli effetti della surrogazione anche verso i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Siffatta estensione riguarda esclusivamente la surrogazione volontaria e legale ma non il regresso, che non consente al creditore di far valere i propri diritti anche verso i terzi garanti (Carpino, in Comm. S.B., 1988, 62). La previsione concerne sia le garanzie personali sia le garanzie reali, compresi i privilegi, siano essi regolati dal c.c. o da leggi speciali. Con riferimento all'ipoteca, ai sensi dell'art. 2843, la trasmissione dell'ipoteca per surrogazione del creditore ipotecario deve essere annotata in margine all'iscrizione ipotecaria. Detta annotazione è necessaria affinché la trasmissione dell'ipoteca produca effetti. L'esecuzione dell'annotazione esige la consegna al conservatore di copia della dichiarazione di surroga ovvero della quietanza che contiene o comprova l'avvenuto pagamento per surrogazione (Magazzù, 1529). Con riguardo al pegno, in applicazione dell'art. 1263, comma 2, previsto in tema di cessione del credito, il precedente creditore non può trasferire al surrogato, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; nel caso di dissenso, il creditore rimane custode del pegno. Infatti, l'intuitus personae che ha giustificato la consegna del bene oggetto di pegno al primo creditore non può essere superato dalla volontà della legge o dalla volontà del creditore surrogante.

Una particolare applicazione della disposizione è avvenuta in tema di assicurazione. Al riguardo, si è ritenuto che l'assicuratore, che paga il debito del proprio assicurato in virtù di una polizza fideiussoria, è surrogato nei diritti del creditore, oltre che contro il debitore ex art. 1949, verso i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore, ai sensi dell'art. 1204, comma 1, ed anche nei confronti degli eventuali espromittenti dell'assicurato, i quali, per espressa disposizione di legge (art. 1272), rimangono solidalmente obbligati col debitore se costui non è liberato. In tal caso, l'assicuratore può scegliere ad libitum di esercitare il diritto di surroga nei confronti del debitore o dell'espromittente (Cass. n. 13385/1991).

Natura accessoria delle garanzie personali

La surrogazione si estende anche alle garanzie personali concesse, tra cui la fideiussione, purché connotate da un vincolo di accessorietà e dipendenza con il credito principale.

Così il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Pertanto, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati ex lege nei diritti del creditore verso il debitore ed i fideiussori di quest'ultimo, a norma degli artt. 1203, n. 3, e 1204, poiché la precisata surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento propter rem in virtù del vincolo che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo. Correlativamente, quando il debito sia garantito da un fideiussore in via solidale, cioè senza la pattuizione della previa escussione del debitore, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che siano surrogati al creditore per l'effettuato pagamento del debito, possono a loro volta chiedere il pagamento per l'intero al debitore principale o al suo fideiussore e, nel caso di una pluralità di fideiussori solidali, a ciascuno di costoro sempre per l'intero (Cass. n. 23648/2019Cass. n. 5890/1977). Secondo la giurisprudenza, il fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore subentra, ai sensi dell'art. 1204, anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario solo a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore. Pertanto, deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del committente, non essendo il debitore ceduto (committente del debitore) qualificabile come «garante» dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (la fideiussione e la cessione di credito), ancorché stipulati con il medesimo scopo di garanzia (Cass. n. 29216/2008). Nello stesso senso, in tema di fideiussione, nel debitore del credito ceduto a scopo di garanzia non è possibile ravvisare uno di quei «terzi che hanno prestato garanzia», ai quali si riferisce l'art. 1204. Di conseguenza, deve escludersi che nella titolarità di tale credito possa subentrare per surrogazione colui che, essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio, abbia soddisfatto il credito garantito (Cass. n. 16837/2022Cass. n. 916/1997).

Bibliografia

Andreani, voce Regresso, in Enc. dir., Milano, 1988; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Buccisano, La surrogazione per pagamento, I, Milano, 1958; Carpino, voce Surrogazione (Pagamento con), in Nss. D.I., Torino, 1971; Magazzù, voce Surrogazione per pagamento, in Enc. dir., Milano, 1990; Ravazzoni, voce Regresso, in Nss. D.I., Torino, 1968.

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