Codice Civile art. 1250 - Compensazione rispetto ai terzi.

Rosaria Giordano

Compensazione rispetto ai terzi.

[I]. La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti [1254].

Inquadramento

La disposizione in commento stabilisce che la compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

In dottrina si tende peraltro ad interpretare la norma in estensivo, comprendendo nell'ambito applicativo della stessa le ipotesi di credito sottoposto a sequestro o pignoramento da parte del terzo (Perlingieri, 374).

Ratio e portata della norma

Il creditore che ha costituito usufrutto o pegno di credito non più eccepire il suo credito in compensazione (De Lorenzi, 73), ma nel caso in cui la compensazione sia ciononostante eccepita, essa resta efficace verso il debitore, salva la responsabilità del creditore opponente nei confronti del terzo che ha acquistato diritti di usufrutto o pegno sul credito (Schlesinger,727).

Per altri, invece, la compensazione produrrebbe effetti retroattivi sulla scorta dell'originaria dichiarazione esclusivamente qualora l'usufrutto o il pegno cessino (Perlingieri, 374).

Resta fermo che, ove il credito sia solo in parte gravato dal diritto del terzo, la compensazione, in presenza dei relativi presupposti, potrà operare elusivamente per la parte che non sia gravata da tale diritto (Perlingieri, 375).

Pignoramento di crediti

La compensazione legale può essere validamente opposta, dal terzo pignorato, fino al momento del pignoramento ed anche successivamente, purché si sia verificata prima del pignoramento, ossia la coesistenza dei reciproci debiti crediti, liquidi ed esigibili risalga ad un momento anteriore al pignoramento (Cass. III, n. 2697/1962, in Giust. civ., 1963, I, 1674).

Per converso, nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità del credito si produce, ai sensi dell'art 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento, ed esso genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto, che determini l'estinzione totale o parziale del credito, come la compensazione, al di fuori del procedimento esecutivo (Cass. III, n. 4970/1979, in Foro it., 1980, I, 92, con nota di Barone). Più di recente, la S.C. ha osservato che a tale principio non osta la circostanza che il pignoramento presso terzi costituisca una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 c.p.c., con la conseguenza che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 c.p.c. (Cass. III, n. 5529/2011).

Secondo la giurisprudenza, una volta ammessa l'opponibilità della compensazione non eccepita prima del pignoramento, il debitore non può opporre in compensazione, con effetti anche verso il pignoramento, i debiti sorti prima del pignoramento, ma aventi scadenza posteriore (Cass. n. 2055/1972). In ogni caso, l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo: ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla solutio), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 553 c.p.c. (Cass. VI, n. 17441/2018).

Bibliografia

Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1964; Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968; De Lorenzi, voce Compensazione, in Dig. civ., 1988; Favero, voce Confusione, in Enc. dir., Milano, 1961; Giacobbe, Guida, Remissione del debito (diritto vigente), in Enc. dir., Milano, 1988; Magazzù, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano 1978; Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1961; Rescigno, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1965; Schlesinger, voce Compensazione, in Nss. D. I., Torino, 1959; Tilocca, voce Remissione del debito, in Nss. D. I., Torino, 1968.

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