Codice Civile art. 1289 - Impossibilità colposa di una delle prestazioni.Impossibilità colposa di una delle prestazioni. [I]. Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. [II]. Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno. InquadramentoLa disposizione in esame disciplina le conseguenze che si determinano ove una delle prestazioni dedotte in via alternativa in obbligazione divenga impossibile per causa imputabile ad una delle parti. Devono quindi essere distinte diverse ipotesi, a seconda, da un lato, del soggetto cui era demandata la scelta della prestazione e, da un altro, del soggetto cui va imputata la responsabilità colposa per il venir meno della possibilità di adempiere ad una delle obbligazioni. Scelta del debitore e colpa del medesimoLa disposizione in commento prevede, in primo luogo, che ove, la scelta spetti al debitore e una delle prestazioni divenga impossibile per causa al medesimo imputabile, l'obbligazione diventa semplice e si concentra sulla prestazione residua (Rubino, 105). Per alcuni la medesima disciplina trova applicazione nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale per causa imputabile al debitore, cui spetti la scelta, le conseguenze sono le stesse: l'obbligazione diviene semplice (Smiroldo, 628; in termini in parte diversi cfr. Rubino, 107). Colpa del creditore e scelta del debitoreLa norma in esame stabilisce che quando, invece, la scelta spetta al debitore ed una delle prestazioni diventa impossibile per causa imputabile al creditore, il debitore ha due alternative: a) scegliere la prestazione divenuta impossibile ed essere liberato dalla propria obbligazione, fermo il diritto all'eventuale controprestazione può scegliere la prestazione divenuta impossibile, e in tale ipotesi deve ritenersi liberato, avendo comunque diritto alla controprestazione nel caso di contratti a prestazioni corrispettive; b) scegliere la prestazione possibile ed ottenere dal creditore il diritto al risarcimento dei danni correlato all'impossibilità della prima prestazione (Bianca, 136), risarcimento che consisterà, se la una delle prestazioni è divenuta solo in parte impossibile per causa imputabile al creditore nella sola corrispondente diminuzione di valore (Rubino, 110). Nella prassi applicativa, sul presupposto per il quale alle obbligazioni con facoltà alternativa non è applicabile la disciplina delle obbligazioni alternative, si è affermato che, ove una delle prestazioni alternative docenti impossibile per causa imputabile al creditore, il debitore non è liberato dall'obbligazione, salvo il risarcimento dei danni (Trib. Roma 23 maggio 1994, in Gius, 1994, n. 15, 81). Scelta del creditore e colpa del medesimoSe la scelta è demandata al creditore e dipenda dallo stesso l'impossibilità della prestazione possono verificarsi due situazioni: a) il creditore sceglie la prestazione impossibile ed il debitore è liberato; b) il creditore opta per la prestazione residua ed il debitore dovrà eseguirla fermo il risarcimento dei danni nei confronti del creditore (Bianca, 136), limitato al diminuito valore della prestazione nell'ipotesi di impossibilità soltanto parziale (Rubino, 113). Scelta del creditore e colpa del debitoreViene, ancora, regolata l'ipotesi in cui la scelta spetti al creditore e l'impossibilità di una delle prestazioni sia imputabile a titolo di colpa al debitore, fattispecie nella quale il creditore può scegliere tra la prestazione residua e quella impossibile, avendo diritto, in detta ipotesi, al risarcimento dei danni (Bianca, 136). La stessa disciplina, fermo il risarcimento dei danni limitato alla diminuzione di valore della prestazione oggetto della scelta, opera nel caso di impossibilità soltanto parziale (Rubino, 115). BibliografiaAllara, Delle obbligazioni alternative. Lezioni raccolte da Deiana, Torino 1939; Astone, Obbligazioni alternative aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche e possibilità di rinnovo della facoltà di scelta, in Giur. it., 1998, 263; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Cecchetti, Le obbligazioni alternative, Padova, 1997; Cherti, L'obbligazione alternativa, Torino, 2008; Di Majo, Inzitari, voce Obbligazioni alternative, in Enc. dir., Milano, 1979; Girino, voce Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur., Roma, 1990; Mazzoni, Le obbligazioni alternative, in Trattato Rescigno, IX, Obbligazioni e contratti, 1, Torino, 1999; Rubino, Obbligazioni alterantive, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna-Roma, 1963; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli 1953; Smiroldo, voce Obbligazione alternativa e facoltativa, in Nss. D. I., Torino, 1965. |