Codice Civile art. 1303 - Confusione.

Rosaria Giordano

Confusione.

[I]. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore [1253].

[II]. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo [1253].

Inquadramento

La norma disciplina gli effetti dell'estinzione del credito per confusione nell'ambito delle obbligazioni solidali, sancendo il principio generale secondo cui detta estinzione riguarda soltanto la quota corrispondente del soggetto nel quale si «riuniscono» le posizioni di debitore e creditore.

Ciò deriva dalla natura personale della confusione, che non si estende, pertanto, a tutta l'obbligazione, neanche se il credito del debitore sia maggiore della quota di debito (Mazzoni, 758).

Portata della norma

In ragione della natura personale della confusione, si giustifica quanto previsto dalla disposizione in esame, nel senso che, a seguito della stessa, il credito si estingue solo in parte qua, ossia, ove la confusione si verifichi tra il creditore e uno dei debitori in solido l'obbligazione si estinguerà per la quota parte di quel debitore, mentre qualora intervenga tra debitore e uno dei creditori in solido l'obbligazione si estinguerà per la quota parte del creditore (Busnelli, 11).

Quanto alle garanzie prestate dallo stesso debitore rispetto al quale si determina la confusione, in dottrina appare dominante la tesi per la quale le stesse persistono, sia che si tratti di garanzie personali che reali (Rubino, 269; cfr. peraltro le notazioni di Bianca, 732, con riguardo all'ipoteca).

L'estinzione conseguente alla cessione del creditore in favore di uno dei condebitori solidali è ricondotta dalla S.C. alla confusione (Cass. n. 48/1959).

Casistica

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato dal sinistro ceda al responsabile civile il credito risarcitorio azionabile ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la riunione in capo al cessionario delle qualità di creditore e debitore in solido non determina l'estinzione per confusione della autonoma obbligazione gravante sull'assicuratore, non trovando in tal caso applicazione l'art. 1303, comma 1, c.c., attesa la peculiare forma di solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile (Cass. III, n. 22726/2019).

Venuto meno il condominio per l'unificazione in un unico soggetto della proprietà dell'intero edificio, ciò non comporta l'estinzione per confusione del credito di un ex condomino con il debito di un altro ex condomino aventi ad oggetto il rimborso di spese necessarie erogate dal primo per la conservazione della cosa comune, poiché la obbligazione di pagamento delle spese condominiali necessarie, antecedenti alla cessione delle parti dell'edificio di proprietà esclusiva, resta a carico del cedente, accompagnandosi a tale obbligazione l'ulteriore obbligo solidale del cessionario (Cass. III, n. 2146/1975).

Il locatore che non sia anche proprietario del bene locato, ove lo venda al conduttore — consapevole di tale situazione del bene — stipula una vendita di cosa altrui, valida a norma dell'art. 1478 c.c., ma conseguentemente non pone in essere un negozio idoneo a determinare un immediato effetto traslativo della proprietà del bene, sicché la locazione di esso non si estingue per confusione, ossia per riunione nella stessa persona di due qualità fra di loro incompatibili: quelle di proprietario e di conduttore del bene locato, con la conseguenza che nei confronti del conduttore, che non abbia più corrisposto il canone, il contratto di locazione può essere risolto per inadempimento (Cass. III, n. 761/1980, in Giust. civ., 1980, n. 1, 1984).

Nella girata cambiaria di ritorno, effettuata dal giratario in favore del primo prenditore-girante, essendo il titolo presentato per l'incasso, deve escludersi che il giratario di ritorno abbia azione di regresso nei confronti di colui che nei suoi confronti è non solo unico girante ma anche giratario, cumulando, rispetto a tale azione, la qualità di legittimato attivo e passivo, con conseguente estinzione per confusione delle reciproche obbligazioni cambiarie ed inoperatività del regime delle eccezioni opponibili. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui vi siano girate intermedie, nel senso che ogni qual volta il rapporto di garanzia derivante dalla girata intermedia non interferisca nella rilevanza del rapporto tra i protagonisti della girata di ritorno, esso non impedisce, in relazione a quest'ultimo e nei limiti di esso, il consolidamento dell'effetto estintivo (Cass. III, n. 9685/2011).

Bibliografia

Amorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa (Profili sistematici), Milano, 1974, Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Fantozzi, La solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, II, 449; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Mazzoni, Specie di obbligazioni: solidali e indivisibili, in Tr. Res., IX, Torino, 1999; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario