Codice Civile art. 1286 - Facoltà di scelta.

Rosaria Giordano

Facoltà di scelta.

[I]. La scelta spetta al debitore [1184], se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo [665].

[II]. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo [666].

[III]. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [81 att.].

Inquadramento

Fondamentale nelle obbligazioni alternative è la scelta della prestazione che deve essere eseguita ai fini dell'adempimento.

La disposizione in esame individua i criteri per stabilire il soggetto cui la scelta è demandata e come la stessa, ritenuta atto esecutivo del rapporto, debba essere compiuta (Rubino, 52).

Individuazione del soggetto titolare del potere di scelta

Il primo comma della norma in esame prevede che, se non è stabilito diversamente nel titolo, la facoltà di scelta della prestazione compete al debitore, ferma la possibilità per le parti, mediante una pattuizione espressa, di demandare tale facoltà al creditore ovvero ad un terzo (Breccia, 221).

In dottrina si è osservato che l'attribuzione del potere di scelta ad un terzo costituisce applicazione dell'art. 1349 c.c. che consente di demandare ad un terzo la determinazione dell'oggetto del contratto, con la conseguenza che possono operare le relative regole generali (Rubino, 83).

La scelta della prestazione

Ai sensi della disposizione in esame la scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle prestazioni ovvero con la dichiarazione di scelta comunicata all'altra parte, salvo che, ove la scelta spetti al debitore, la possibilità della prestazione scelta sia legata o condizionata ad un'attività o collaborazione del creditore e, per essere venuta meno questa, la prestazione non possa essere eseguita, essendo in tal caso il debitore liberato dall'obbligazione qualora non preferisca eseguire (od offrire di eseguire) l'altra prestazione (Cass. II, n. 2616/1988).

L'irrevocabilità consegue alla comunicazione della scelta, senza che sia necessaria anche l'esecuzione della prestazione scelta, sicché la mora del debitore decorre sin da tale comunicazione ove in quel momento la prestazione sia esigibile (Cass. S.U., n. 18353/2014).

Bibliografia

Allara, Delle obbligazioni alternative. Lezioni raccolte da Deiana, Torino 1939; Astone, Obbligazioni alternative aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche e possibilità di rinnovo della facoltà di scelta, in Giur. it., 1998, 263; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Cecchetti, Le obbligazioni alternative, Padova, 1997; Cherti, L'obbligazione alternativa, Torino, 2008; Di Majo, Inzitari, voce Obbligazioni alternative, in Enc. dir., Milano, 1979; Girino, voce Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur., Roma, 1990; Mazzoni, Le obbligazioni alternative, in Tr. Res., IX, Obbligazioni e contratti, 1, Torino, 1999; Rubino, Obbligazioni alterantive, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna-Roma, 1963; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli 1953; Smiroldo, voce Obbligazione alternativa e facoltativa, in Nss. D. I., Torino, 1965.

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