Codice Civile art. 1287 - Decadenza dalla facoltà di scelta.Decadenza dalla facoltà di scelta. [I]. Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. [II]. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo. [III]. Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [631 3, 664 3, 1349; 81 att.]. InquadramentoLa disposizione in esame, pur distinguendo all'interno dei propri commi le posizioni del debitore, del creditore e del terzo, sancisce il principio generale per il quale, se la scelta della prestazione non è esercitata dal suo originario titolare, si trasferisce all'altra parte (Bianca, 131). Conseguenze della decadenza dalla facoltà di sceltaIl primo comma della norma in esame stabilisce, in particolare, che ove la scelta spetti al debitore e questi non la eserciti nel termine assegnato dal giudice la facoltà di scelta si trasmette al creditore. È plausibile la posizione per la quale, attesa la formulazione letterale della disposizione, il passaggio della facoltà di scelta al creditore senza necessità di un intervento del giudice si realizza solo se espressamente contemplato nel contratto mentre, diversamente, il creditore dovrebbe prima rivolgersi al giudice ed ottenere la condanna alternativa all'adempimento, con la fissazione di un termine per l'esercizio della scelta (Rubino, 87). Il secondo comma dell'art. 1287 c.c. dispone, poi, che laddove invece la facoltà di scelta della prestazione sulla quale concentrare l'obbligazione spetti al creditore e lo stesso non la eserciti, la medesima sarà attribuita al debitore. Qualora non sia stato convenuto un termine per l'effettuazione della scelta da parte del creditore è controverso in dottrina se la parte sia onerata di rivolgersi al giudice per la fissazione di detto termine ovvero se possa fissarlo in via stragiudiziale (per la prima tesi Rubino, 86; contra Bianca, 132). Infine, l'ultimo comma della norma stabilisce che, nell'ipotesi nella quale la scelta della prestazione spetti al terzo arbitratore e lo stesso non la effettui nel termine assegnatogli, la stessa deve essere effettuata dal giudice allo scopo di evitare che il rapporto si estingua per l'impossibilità di determinarne l'oggetto (cfr. Rubino, 92, il quale sottolinea la corrispondenza di tale previsione con l'art. 1349, comma 1, c.c.). BibliografiaAstone, Obbligazioni alternative aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche e possibilità di rinnovo della facoltà di scelta, in Giur. it. 1998, 263; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Cecchetti, Le obbligazioni alternative, Padova, 1997; Cherti, L'obbligazione alternativa, 2a ed., Torino, 2008; Di Majo, Inzitari, voce Obbligazioni alternative, in Enc. dir., Milano, 1979; Girino, voce Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur., Roma, 1990; Mazzoni, Le obbligazioni alternative, in Trattato Res. IX, Obbligazioni e contratti, 1, Torino, 1999; Rubino, Obbligazioni alterantive, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna-Roma, 1963; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli 1953; Smiroldo, voce Obbligazione alternativa e facoltativa, in Nss. D. I., Torino, 1965. |