Codice Civile art. 1315 - Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore. [I]. Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata. InquadramentoLa disposizione in commento stabilisce due eccezioni rispetto al principio generale della natura parziaria delle obbligazioni passive degli eredi, individuandole, da un lato, nell'ipotesi nella quale uno degli eredi del debitore sia stato incaricato di eseguire la prestazione in favore del creditore da parte del de cuius nel testamento ovvero in un contratto stipulato prima del decesso e, da un altro, quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa certa e determinata, di cui uno degli eredi abbia il possesso (cfr. Rubino, 337). Deroghe al principio di divisibilità delle obbligazioni tra gli erediLa previsione in esame individua due deroghe rispetto alla regola generale della natura parziaria delle obbligazioni passive degli eredi. La prima ipotesi è quella in cui uno degli eredi del debitore sia stato incaricato di eseguire la prestazione in favore del creditore. In dottrina si ritiene che tale incarico possa derivare da un testamento o anche da un contratto originariamente tra il creditore e il de cuius che abbia previamente designato un proprio erede per l'adempimento di un'obbligazione che gli faccia carico e non sia ancora estinta al momento del suo decesso. Di solito l'incarico in questione afferisce soltanto ai rapporti esterni, mentre rispetto a quelli tra coeredi l'obbligazione si ripartisce (cfr., per tutti, Rubino, 338, il quale rileva che una diversa previsione costituisce deroga al divieto dei patti successori). La S.C. ha da lungo tempo chiarito che la norma in commento trova applicazione anche ove l'incarico sia stato conferito da uno dei coeredi (Cass. n. 2634/1951). La seconda eccezione contemplata dall'art. 1315 c.c. rispetto alla regola generale della parziarietà delle obbligazioni degli eredi rispetto ai debiti del de cuius si verifica quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa certa e determinata, di cui uno degli eredi abbia il possesso (cfr. Rubino, 337). Si vuole così evitare al creditore l'onere di incardinare azioni giudiziarie verso tutti gli eredi per ottenere l'adempimento sebbene la cosa sia nel possesso di uno solo di essi. È stato evidenziato che il termine possesso deve essere inteso secondo un'accezione atecnica e che quindi vi rientri anche la mera detenzione (Cicala, 651). BibliografiaBianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano 1974; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Cicala, voce Obbligazione divisibile e indivisibile, in Nss. D. I., Torino, 1965; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Russo, Obbligazioni divisibili, obbligazioni parziarie e obbligazioni indivisibili, in Studi e ricerche di scienze umane e sociali, Napoli 2014, 231 ss. |