Codice Civile art. 1280 - Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.

Rosaria Giordano

Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.

[I]. Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

[II]. Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Inquadramento

La disposizione in commento disciplina le modalità di adempimento dell'obbligazione pecuniaria quando il prezzo sia stato determinato dalle parti rispetto al valore intrinseco di una determinata moneta, con la quale dovrà avvenire, pertanto, l'adempimento.

Ove ciò non sia possibile (anche per la perdita del valore intrinseco da parte della moneta), il comma 2 precisa che il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Ambito applicativo e portata della norma

Secondo la dottrina dominante i pezzi monetari devono essere metallici e riportare una peculiare denominazione, come le lire auree, mentre non rientrano nell'ambito applicativo della previsione ricadono nella disposizione i debiti aventi ad oggetto pezzi monetari non qualificati per il loro contenuto metallico (cfr. Di Majo, 284, per l'operatività in tale ipotesi del principio nominalistico).

È peraltro necessaria una convenzione espressa delle parti, come attestato da lungo tempo in giurisprudenza. La S.C. ha invero chiarito che ove le parti, nello stipulare un debito in lire-oro, non avessero fatto specifico riferimento ad un contenuto aureo della moneta, doveva intendersi che avessero voluto riferirsi al contenuto aureo legale della lira al momento della scadenza del debito o al tempo del pagamento (Cass. n. 1832/1955).

Nell'ipotesi di impossibilità di reperire i pezzi monetari aventi valore intrinseco, l'obbligazione non si estingue ma il pagamento deve avvenire in moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Non si può per altro verso trascurare che la precisazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, per la quale la clausola di indicizzazione o di salvaguardia del valore intrinseco della prestazione contrattuale, mentre rimane operativa anche dopo la pronuncia di sentenza di mero accertamento del credito, che lascia impregiudicato il diritto del creditore di avvalersi della clausola fino al momento dell'adempimento o della successiva condanna al pagamento, non è più operativa quando l'ammontare del quantum sia stato determinato con sentenza di condanna della parte debitrice al pagamento di una somma di denaro corrispondente all'integrale rivalutazione del debito originario, atteso che lo scopo della detta clausola, che è quello di garantire al creditore all'atto dell'adempimento una prestazione di valore intrinseco uguale a quello pattuito, risulta già pienamente conseguito con la disposizione da parte del creditore del titolo idoneo al completo ed immediato soddisfacimento della sua pretesa (Cass. n. 4468/1985).

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Di Majo, voce Obbligazioni pecuniarie, in Enc. dir., Milano, 1979; Distaso, voce Somma di denaro (Debito di), in Nss. D. I., Torino, 1970; Inzitari, Il ritardo nell'adempimento del debito di valuta estera, in Banca borsa tit. cred.1988, II, n. 6, 583; Mastropaolo, voce Obbligazione, V, Obbligazioni pecuniarie, in Enc. giur., Roma, 1990; Valcavi, Le obbligazioni in divisa straniera, il corso di cambio ed il maggior danno da mora, in Foro it. 1989, I, n. 4, 1209.

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