Codice Civile art. 1254 - Confusione rispetto ai terzi.

Trapuzzano Cesare

Confusione rispetto ai terzi.

[I]. La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito [1250].

Inquadramento

La confusione non opera in pregiudizio di determinati terzi. La disposizione non trova applicazione verso tutti i terzi, come sembrerebbe dal tenore della rubrica, ma si applica solo a quelli che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno in ragione di un interesse particolarmente qualificato alla conservazione dell'obbligazione malgrado la riunione delle contrapposte posizioni (Perlingieri, in Comm. S.B., 1988, 432; Di Prisco, in Tr. Res., 1999, 360). Altri prospettano invece la fattispecie regolata quale ipotesi di inopponibilità o efficacia relativa della confusione. Ulteriore opinione sostiene che i diritti dei terzi permarrebbero sui beni oggetto del credito benché il rapporto obbligatorio si estingua per effetto di confusione (De Lorenzi, 80). L'usufrutto di crediti si sostanzia nell'usufrutto avente per oggetto un capitale, che attribuisce all'usufruttuario il diritto alla riscossione del capitale; se le qualità di creditore e debitore del capitale vengono a coincidere nella medesima persona, il credito del primo verso il secondo si estingue per confusione, ma questa non è opponibile all'usufruttuario. Nei casi indicati dalla norma la confusione non si realizza e l'obbligazione non si estingue (Perlingieri, in Comm. S.B., 1988, 434). La disposizione è passibile di deroga in esito alla diversa pattuizione raggiunta tra il creditore e/o il debitore e il terzo (Perlingieri, in Comm. S.B., 1988, 434). Ma tale soluzione rimane dubbia nel caso di pegno.

Estensione dell'ambito applicativo

Allo scopo previsto dalla norma all'usufruttuario può essere equiparato l'usuario del credito, salva l'eventuale estinzione parziale in caso di sproporzione macroscopica tra entità dei frutti del credito e bisogni dell'usuario (Perlingieri, in Comm. S.B., 1988, 432). Negli stessi termini la confusione non opera in pregiudizio del creditore privilegiato del debitore nonché nel caso di sequestro o pignoramento del credito e tanto alla stregua delle analogie ricorrenti con il pegno e della precipua destinazione cautelare del bene a favore del creditore sequestrante o pignorante, il cui interesse non potrà essere pregiudicato dall'avvenuta confusione (Perlingieri, in Comm. S.B., 1988, 432).

Bibliografia

Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1964; Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968; De Lorenzi, voce Compensazione, in Dig. civ., Torino, 1988; Favero, voce Confusione, in Enc. dir., Milano, 1961; Giacobbe, Guida, Remissione del debito (diritto vigente), in Enc. dir., Milano, 1988; Magazzù, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1978; Ragusa Maggiore, voce Compensazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1961; Rescigno, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1965; Schlesinger, voce Compensazione, in Nss. D.I., Torino, 1959; Tilocca, voce Remissione del debito, in Nss. D.I., Torino, 1968.

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