Codice Civile art. 1290 - Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.

Rosaria Giordano

Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.

[I]. Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Inquadramento

La disposizione in esame regolamenta l'ipotesi nella quale, prima della «concentrazione», mediante l'esercizio della facoltà di scelta, divengano impossibili tutte le prestazioni dedotte in obbligazione alternativa (Breccia, 228).

La disciplina è differenziata, ove l'impossibilità di una delle prestazioni dedotte in obbligazione alternativa dipenda dal caso fortuito e l'impossibilità dell'altra sia addebitabile a colpa del debitore, dalla circostanza che la scelta dell'obbligazione da eseguire fosse rimessa al debitore ovvero al creditore.

Conseguenze nell'ipotesi di scelta rimessa al debitore

In particolare, la norma in commento prevede che ove la scelta spetti al debitore quest'ultimo dovrà rifondere il creditore in ordine al valore della prestazione divenuta impossibile per ultima, indipendentemente dalla circostanza che tale ultima prestazione sia divenuta impossibile per caso fortuito o per colpa imputabile al debitore.

Se invece le due prestazioni diventano impossibili contemporaneamente il debitore può scegliere il valore di quale prestazione risarcire al creditore.

Conseguenze nel caso di scelta rimessa al creditore o ad un terzo

Nell'ipotesi in cui, invece, la scelta spetti al creditore, spetterà in ogni caso allo stesso la scelta della prestazione della quale domandare il risarcimento al debitore.

La stessa disciplina opera ove la scelta della prestazione fosse stata rimessa ad un terzo (Rubino, 121).

Bibliografia

Allara, Delle obbligazioni alternative. Lezioni raccolte da Deiana, Torino 1939; Astone, Obbligazioni alternative aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche e possibilità di rinnovo della facoltà di scelta, in Giur. it. 1998, 263; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Cecchetti, Le obbligazioni alternative, Padova, 1997; Cherti, L'obbligazione alternativa, Torino, 2008; Di Majo, Inzitari, voce Obbligazioni alternative, in Enc. dir., Milano, 1979; Girino, voce Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur., Roma, 1990; Mazzoni, Le obbligazioni alternative, in Trattato Rescigno, IX, Obbligazioni e contratti, 1, Torino, 1999; Rubino, Obbligazioni alterantive, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna-Roma, 1963; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli 1953; Smiroldo, voce Obbligazione alternativa e facoltativa, in Nss. D. I., Torino, 1965.

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